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Circolare

Circolare numero 150 del 11-11-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge n. 243/2004, dopo i chiarimenti interpretativi già forniti con la circolare n. 149/2004. Sono disciplinate l’organizzazione delle sedi, la presentazione delle domande di certificazione e di opzione per il bonus, le procedure informatiche e i provvedimenti emessi, nonché gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità di conguaglio/rimborso dei contributi. Sono inoltre indicate le variazioni al piano dei conti e le specifiche codifiche contributive e contabili da utilizzare.

Incentivo al posticipo del pensionamento ex legge n. 243/2004: istruzioni procedurali, contabili e per i datori di lavoro

Incentivo al posticipo del pensionamento ex legge n. 243/2004

La circolare disciplina le modalità applicative dell’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dall’art. 1, commi 12-17, della legge n. 243 del 2004, dopo i chiarimenti interpretativi già forniti con la circolare n. 149 del 11 novembre 2004. L’obiettivo è uniformare l’attività di sede, le procedure informatiche, gli adempimenti dei datori di lavoro e la gestione contabile dei contributi oggetto di esonero e rimborso.

Organizzazione delle sedi e gestione dell’utenza

Le Direzioni provinciali e subprovinciali devono predisporre un front office orientato all’utenza interessata alla legge 243/2004, con:

  • una funzione di accoglienza per le informazioni generali;
  • una postazione di lavoro esclusiva nel Punto di Incontro Assicurato Pensionato;
  • personale proveniente dalle UdP per ricezione domande, prima istruttoria, eventuale rilascio immediato del prodotto e attività consulenziale.

Il Responsabile Isola di consulenza, insieme al Responsabile Punto di Incontro, garantisce il presidio della postazione e la gestione dell’agenda appuntamenti, nel rispetto degli standard di qualità e tempi. Le Agenzie devono inoltre occuparsi di qualsiasi problematica connessa alla materia e predisporre spazi dedicati all’utenza.

Monitoraggio delle attività

La circolare sottolinea la necessità di monitorare attentamente l’andamento delle richieste di certificazione e delle opzioni per il bonus, sia per valutare gli effetti della normativa sia per misurare l’attività delle strutture periferiche anche in relazione ai compensi incentivanti. Il monitoraggio deve riguardare sia l’organizzazione sia la comunicazione interna ed esterna, tenendo conto della novità e delicatezza dell’operazione.

Domanda di certificazione e richiesta di bonus

Il processo si attiva con due possibili domande:

  • domanda di certificazione del diritto al conseguimento della pensione, tramite modello LC1;
  • domanda di esercizio del diritto al bonus, tramite modello LC7.

Il modello LC1 è disponibile sul sito INPS e consente di fornire già in sede di richiesta le informazioni utili alla verifica del diritto. Per il bonus, il lavoratore deve inviare il modello LC7 all’INPS e al datore di lavoro; il decreto ministeriale 6 ottobre 2004 prevede l’invio per lettera, fax o e-mail alla sede territoriale competente. La circolare precisa che tale indicazione non è tassativa e che il lavoratore può utilizzare anche i canali telematici, il call center, Internet con PIN o l’assistenza dei patronati.

La comunicazione LC7 vale anche come richiesta di certificazione del diritto, ma è preferibile allegare anche il modello LC1, soprattutto quando vi sia delega al patronato. Fino alla notifica dell’attestazione di possesso dei requisiti per il bonus, mediante modello LC8, il lavoratore può rinunciare all’opzione.

Soggetti interessati e ambito applicativo

La certificazione del diritto a pensione può riguardare sia lavoratori dipendenti sia lavoratori autonomi e può riferirsi sia alla pensione di vecchiaia sia a quella di anzianità.

Il bonus, invece, è riservato agli assicurati che:

  • al momento della domanda siano lavoratori alle dipendenze di terzi;
  • abbiano diritto alla pensione di anzianità.

Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità può essere utilizzata anche eventuale contribuzione autonoma pregressa; in tal caso si applica la finestra utile prevista per le pensioni dei lavoratori autonomi.

Procedure e provvedimenti emessi

La certificazione del diritto e il bonus sono gestiti tramite la procedura pensioni, già implementata con specifiche opzioni per le situazioni correntemente trattate. La circolare segnala che ulteriori funzionalità, relative a fondi speciali, dirigenti ex INPDAI, contribuzione estera e altre casistiche non ancora gestite, saranno rese disponibili con successivo messaggio.

Prima dell’elaborazione, gli operatori devono aggiornare correttamente gli archivi centrali, in particolare:

  • acquisire da Arca i modelli CUD e O1m/sost;
  • acquisire i dati reddituali per i lavoratori autonomi tramite modello CTR/ARTCO;
  • accreditare in ARPA la contribuzione da ricongiunzione e riscatto;
  • accreditare la contribuzione figurativa;
  • acquisire gli archivi relativi a contribuzione volontaria e lavoro domestico;
  • correggere eventuali contribuzioni sovrapposte o incompatibili.

La circolare richiama espressamente che la Procedura Pensioni non verifica la compatibilità tra periodi lavorativi sovrapposti, per cui è compito dell’operatore effettuare il controllo preliminare del conto assicurativo.

I provvedimenti emessi sono:

  • LC2: certificato del diritto alla pensione di anzianità, con estratto conto analitico e sintetico; se il lavoratore può accedere al bonus, nel certificato è indicato anche l’importo della pensione provvisoria;
  • LC2Bonus: certificato del diritto alla pensione di anzianità e al bonus, con indicazione dell’importo della pensione e allegati di estratto conto;
  • LC4: certificato del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • LC5a: reiezione della domanda di certificato per la pensione di anzianità, con estratto conto e tabelle normative;
  • LC5v: reiezione della domanda di certificato per la pensione di vecchiaia;
  • LC8: comunicazione all’azienda e, per conoscenza, al lavoratore del diritto al bonus;
  • LC9: reiezione della domanda di bonus per chi ha diritto alla pensione di anzianità ma non ai requisiti per il bonus;
  • LC10: reiezione della domanda di bonus per chi ha diritto alla pensione di vecchiaia.

I documenti sono stampati in duplice copia, tranne il modello LC8 che viene stampato in unica copia agli atti della sede; l’invio di LC8 all’azienda e al lavoratore avviene centralmente tramite Postel, con procedura che ne impedisce la riproduzione. Per le domande di certificazione patrocinate provenienti da Internet, la procedura stampa solo la copia per la sede, poiché la comunicazione avviene sullo stesso canale.

Gestione delle aziende escluse e codici di autorizzazione

Per verificare l’ammissibilità al bonus, l’unità di processo Aziende deve individuare le posizioni aziendali classificate con c.s.c. 2.xx.xx che rientrano tra i datori di lavoro privati, attribuendo il c.a. "0S", definito come posizione relativa ad azienda ammessa al beneficio perché non rientrante nelle pubbliche amministrazioni.

La circolare richiama alcune esclusioni e precisa che, in assenza del codice "0S", le procedure informatiche non ammettono al beneficio le posizioni con c.s.c. 2.xx.xx. Inoltre, per i datori di lavoro con più codici di autorizzazione della serie "6", che occupino lavoratori aventi diritto al bonus, occorre aprire posizioni separate.

Adempimenti dei datori di lavoro e decorrenza del beneficio

Per i lavoratori dipendenti che optano per l’incentivo al posticipo del pensionamento, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione pensionistica, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, per il periodo di efficacia del beneficio e comunque fino al 31 dicembre 2007, oppure per il minor periodo collegato al raggiungimento dell’età per la vecchiaia.

L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello di riferimento. Il datore di lavoro deve corrispondere sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui l’azienda benefichi. Restano dovute le altre forme contributive.

La circolare evidenzia inoltre che il bonus può essere erogato soltanto dopo la ricezione della certificazione LC8 da parte dell’INPS; fino a quel momento i contributi devono essere interamente versati all’Istituto.

Esposizione nel DM10/2 e nei modelli fiscali

A decorrere dal periodo di paga in cui sussiste il diritto al bonus, comunque non anteriore a novembre 2004, i datori di lavoro privati devono esporre nel DM10/2 la contribuzione diversa da quella pensionistica. Per i lavoratori iscritti al FPLD si utilizza il codice tipo contribuzione "80", con il significato di lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004.

Il codice "80" va riportato con la qualifica del lavoratore e, se necessario, con il quarto carattere; devono essere compilate le caselle relative a:

  • numero dipendenti;
  • numero giornate;
  • retribuzioni;
  • somme a debito del datore di lavoro.

Per le posizioni con c.s.c. 2.xx.xx e più codici di autorizzazione della serie "6", il tipo contribuzione "80" non è accettato.

Per i lavoratori iscritti a fondi sostitutivi o a evidenze contabili separate nell’ambito del FPLD, si applicano le modalità già indicate, fermo restando che i lavoratori interessati non devono essere riportati nei codici utilizzati per il versamento della contribuzione pensionistica dei singoli fondi. Per i fondi integrativi costituiti per legge (Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste), in attesa di chiarimenti, deve continuare il versamento del relativo contributo.

Quando non sono dovute le contribuzioni minori, i lavoratori beneficiari del bonus sono contrassegnati nel quadro B-C del DM10 con il codice "BN80", ai soli fini statistici, indicando numero dipendenti e monte retributivo, senza alcun importo nella colonna contributi.

Nel caso in cui comunicazione e certificazione arrivino dopo il conseguimento del diritto al bonus, il datore di lavoro può recuperare le contribuzioni pensionistiche già versate, compreso il contributo aggiuntivo ex legge n. 438/1992, tramite il quadro D del DM10/2 con i codici:

  • L801 per il recupero dei contributi IVS dei lavoratori iscritti al FPLD e alle evidenze contabili degli ex enti pubblici creditizi;
  • L802 per il recupero delle contribuzioni pensionistiche versate per i dirigenti ex INPDAI;
  • L803 per il recupero dei contributi IVS relativi agli ex fondi elettrici, telefonici, pubblici servizi di trasporto e al Fondo volo.

Per il modello 770/2005 Semplificato e per il CUD 2005, i lavoratori interessati vanno indicati con codice "80" nella casella "tipo rapporto" dei dati previdenziali e assistenziali INPS; non deve essere barrata la voce IVS e, per i fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, non deve essere compilato il campo "retribuzioni particolari".

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Sul piano contabile, la procedura DM imputa i rimborsi dei contributi non dovuti in funzione del codice esposto nel DM10/2.

Con il codice L801:

  • le somme non dovute sono imputate al conto FPR 34/000;
  • per la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane e per il Banco di Sicilia si utilizzano rispettivamente i conti FPZ 34/006 e FPZ 34/009;
  • per gli altri ex enti pubblici creditizi sono istituiti i conti FPZ 34/101, 34/102, 34/103, 34/104, 34/105, 34/107, 34/108 e 34/110.

Con il codice L802 il rimborso è imputato al conto FPY 34/100. Con il codice L803 il rimborso è imputato, in base al fondo di appartenenza, ai conti:

  • FPU 34/000 per gli elettrici;
  • FPX 34/000 per i telefonici;
  • FPV 34/000 per i trasporti;
  • VLR 34/000 per il Fondo volo.

La circolare richiama infine la disponibilità del manuale procedurale e il punto di assistenza della Direzione Centrale Pensioni, raggiungibile all’indirizzo callpensioni@inps.it.

Punti principali

Finalità e organizzazione del servizio

La circolare stabilisce le modalità operative per gestire la certificazione del diritto a pensione e l’esercizio dell’opzione al bonus. Le Direzioni provinciali e subprovinciali devono organizzare front office dedicati, con accoglienza informativa, postazione di lavoro esclusiva nel Punto di Incontro Assicurato Pensionato e presidio da parte del personale delle UdP. Le Agenzie devono farsi carico delle questioni della materia e predisporre spazi dedicati all’utenza interessata. È previsto un monitoraggio dell’andamento delle attività e della qualità del servizio.

Domande, modelli e canali di presentazione

Il processo si attiva con la domanda di certificazione del diritto a pensione (modello LC1) oppure con la richiesta di esercizio del bonus (modello LC7). Il modello LC7, previsto dal decreto ministeriale 6 ottobre 2004, deve essere inviato all’INPS e al datore di lavoro; la comunicazione può avvenire per lettera, fax o e-mail, ma sono ammessi anche canali telematici, call center, internet con PIN e assistenza di patronato. La domanda di bonus vale anche come richiesta di certificazione del diritto; tuttavia è preferibile accompagnare LC7 con LC1, soprattutto in caso di delega al patronato. Fino alla notifica dell’attestazione LC8, il lavoratore può rinunciare all’opzione.

Requisiti soggettivi e ambito del bonus

La certificazione del diritto a pensione può essere richiesta sia da lavoratori dipendenti sia da lavoratori autonomi e riguarda pensione di vecchiaia e di anzianità. Il bonus può essere richiesto solo da assicurati che, al momento della domanda, siano lavoratori dipendenti di terzi e abbiano diritto alla pensione di anzianità. Ai fini del requisito possono essere utilizzate anche contribuzioni autonome pregresse; in tal caso la finestra utile è quella prevista per le pensioni dei lavoratori autonomi.

Gestione delle posizioni aziendali e esclusioni

Per il rilascio della certificazione utile al bonus, l’unità di processo Aziende deve verificare le posizioni classificate con c.s.c. 2.xx.xx che rientrano nel settore privato e quindi nel campo di applicazione del beneficio. A tali posizioni deve essere attribuito il c.a. "0S". In assenza di tale codice, le procedure informatiche non ammettono al beneficio le posizioni aziendali interessate. Per i datori di lavoro con più codici di autorizzazione della serie "6" e lavoratori aventi diritto al bonus, deve essere aperta una posizione separata con il medesimo c.s.c. e un solo c.a. della serie "6" oltre al c.a. "0S". È allegata anche una tabella con i c.s.c. e i codici di autorizzazione delle aziende escluse dal bonus.

Procedura pensioni, aggiornamento archivi e output

La certificazione del diritto e del bonus si gestisce tramite la procedura pensioni, già implementata con specifiche opzioni; ulteriori funzioni per fondi speciali, dirigenti ex INPDAI, assicurati con contribuzione estera e altre situazioni non ancora gestite saranno rilasciate successivamente. Prima dell’istruttoria è necessario aggiornare gli archivi centrali: acquisizione CUD e O1m/sost, dati reddituali per autonomi (CTR/ARTCO), accredito in ARPA di ricongiunzioni, riscatti e contribuzione figurativa, registrazione di versamenti volontari e lavoro domestico, e correzione di contribuzioni sovrapposte o incompatibili. Il processo produce diversi provvedimenti: LC2, LC2Bonus, LC4, LC5a, LC5v, LC8, LC9 e LC10, con relativa stampa e invio all’assicurato o al datore di lavoro secondo le regole indicate.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per i lavoratori che optano per il bonus, il datore di lavoro non deve più versare la contribuzione pensionistica, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, per il periodo di godimento del beneficio e fino al 31 dicembre 2007 o fino al minor termine legato al raggiungimento dell’età per la vecchiaia. L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere corrisposto integralmente al lavoratore entro il mese successivo. Restano dovute le altre forme contributive. L’erogazione del bonus può avvenire solo dopo la ricezione della certificazione LC8 da parte dell’INPS; fino ad allora i contributi devono essere versati all’Istituto.

Compilazione DM10/2, modelli CUD e 770

I datori di lavoro privati devono esporre la contribuzione diversa da quella pensionistica nel DM10/2 a partire dal periodo di paga in cui matura il diritto al bonus, comunque non prima di novembre 2004. Per i lavoratori iscritti al FPLD si usa il tipo contribuzione "80", con il significato di lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 1, comma 12, legge n. 243/2004. Il codice non è ammesso per posizioni aziendali con c.s.c. 2.xx.xx e più codici di autorizzazione della serie "6". Per lavoratori iscritti a fondi sostitutivi o evidenze contabili separate si applicano le regole del punto precedente, con l’esclusione dai codici di versamento della contribuzione pensionistica dei relativi fondi; per alcuni fondi integrativi costituiti per legge si continua provvisoriamente a versare il relativo contributo. Nei casi senza contribuzioni minori si usa il codice "BN80". In caso di conguaglio per domande e certificazioni tardive, nel quadro D del DM10/2 si usano i codici L801, L802 e L803. Per il 770/2005 Sempl. e per il CUD 2005 i lavoratori vanno indicati con codice "80" nella casella tipo rapporto della sezione dati previdenziali INPS, senza barratura della voce IVS e senza compilazione delle retribuzioni particolari per i fondi sostitutivi.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per il rimborso dei contributi non dovuti ai datori di lavoro, la procedura DM imputa le somme al conto FPR 34/000 in caso di codice L801, oppure ai conti FPZ 34/006 e FPZ 34/009 per la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane e per il Banco di Sicilia. Per gli altri ex enti pubblici creditizi sono istituiti i conti FPZ 34/101, 34/102, 34/103, 34/104, 34/105, 34/107, 34/108 e 34/110. In presenza del codice L802 il rimborso è imputato al conto FPY 34/100. Con il codice L803 il rimborso è imputato ai conti FPU 34/000, FPX 34/000, FPV 34/000 e VLR 34/000, a seconda del fondo sostitutivo di appartenenza.

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