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Circolare

Circolare numero 148 del 10-11-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga dello stato di emergenza per gli eventi eruttivi dell’Etna e per il sisma del 2002, chiarendo però che la proroga della sospensione contributiva fino al 31 marzo 2005 riguarda solo i soggetti danneggiati dall’eruzione del 2001. Per i colpiti dall’eruzione e sisma del 2002 la sospensione resta ferma al 31 marzo 2004. Vengono inoltre disciplinate le modalità di recupero dei contributi sospesi, le scadenze, la rateazione e le istruzioni operative per datori di lavoro, artigiani e commercianti, gestione separata, lavoro domestico e prosecutori volontari, oltre alle relative istruzioni contabili.

Eventi calamitosi in provincia di Catania: proroga sospensioni contributive e recupero contributi sospesi

Eventi calamitosi nella provincia di Catania: sospensioni contributive e recupero

La circolare disciplina le agevolazioni contributive concesse ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania, con particolare riferimento all’eruzione del 2001 e all’eruzione con sisma del 2002. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, i periodi di sospensione, le modalità di pagamento dei contributi sospesi e le istruzioni contabili per la loro rilevazione e riscossione.

Proroga dello stato di emergenza e soggetti interessati

Il D.P.C.M. 12 marzo 2004 ha prorogato fino al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza relativo ai fenomeni eruttivi dell’Etna e agli eventi sismici del 2002 nel territorio della provincia di Catania. La circolare precisa, però, che la proroga della sospensione contributiva riguarda solo i soggetti danneggiati dall’eruzione del 2001, in quanto per essi la sospensione era stata collegata normativamente alla durata dello stato di emergenza.

Sono destinatari della proroga i soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall’emergenza, oppure aventi sede operativa alla data dell’evento, le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato da perizia giurata.

Restano invece esclusi dalla proroga della sospensione i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nel territorio colpito dall’eruzione e sisma del 2002: per costoro è prorogato lo stato di emergenza, ma non il termine della sospensione contributiva, che resta fissato al 31 marzo 2004.

Periodi di sospensione e durata del recupero

Per l’eruzione del 2001 il periodo di sospensione va dal 27 luglio 2001 al 31 marzo 2005. La circolare indica che la sospensione riguarda le scadenze di pagamento comprese in tale intervallo e che i mesi interi di sospensione sono 44, corrispondenti a 352 rate mensili ai sensi della regola prevista dall’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza P.C.M. n. 3254/2002.

Per gli eventi del 2002 il periodo di sospensione è compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo 2004. In questo caso i mesi interi di sospensione sono 16, pari a 128 rate.

La circolare sottolinea che i due benefici sono autonomi e devono essere trattati separatamente, sia per il periodo di riferimento sia per le modalità di recupero.

Modalità generali di versamento dei contributi sospesi

La contribuzione sospesa può essere versata in unica soluzione oppure in forma rateale. La scadenza del pagamento è fissata al terzo mese successivo alla fine della sospensione; poiché le scadenze contributive sono normalmente fissate al giorno 16 del mese, anche il primo pagamento o il primo versamento rateale deve avvenire entro tale data.

Per i soggetti la cui sospensione è cessata il 31 marzo 2004, le rate già scadute alla data di emanazione della circolare devono essere versate cumulativamente entro il primo termine utile successivo alla circolare stessa.

Per ottenere il pagamento rateale è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS presso la quale il richiedente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi. La mancata osservanza di una scadenza rateale non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, ma determina un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il versamento effettivo.

Datori di lavoro

Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa riguarda i modelli DM10 relativi ai mesi da luglio 2001 a febbraio 2005, per i danneggiati dall’eruzione del 2001, e da ottobre 2002 a febbraio 2004, per i soggetti colpiti dagli eventi del 2002.

La volontà di avvalersi della sospensione deve essere espressa mediante la presentazione delle denunce contributive compilate secondo le istruzioni dell’Istituto per la specifica calamità. Se la modulistica non è stata presentata tempestivamente per motivate cause, deve comunque essere prodotta la documentazione necessaria alla codifica delle aziende interessate.

Il pagamento dei contributi esposti nel DM10 avviene con modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS. Nel campo della matricola/codice azienda deve essere indicata la matricola seguita dal codice riportato nel quadro D del DM10 per la rilevazione del credito, cioè N940 per i contributi sospesi relativi all’eruzione dell’Etna del 2001 e N943 per quelli relativi all’eruzione e al sisma del 2002.

La circolare raccomanda di prestare massima attenzione ai periodi di riferimento, poiché i due benefici devono essere mantenuti distinti. I versamenti effettuati confluiscono nei conti di imputazione previsti dalle istruzioni contabili e sono oggetto di storno automatico tramite procedura.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti le scadenze oggetto di sospensione sono distinte in base all’evento calamitoso.

Per i soggetti danneggiati dall’eruzione del 2001 sono sospesi:

  • i contributi fissi;
  • gli acconti e i saldi dei contributi sul reddito eccedente il minimale;
  • le scadenze che vanno dal 16 agosto 2001 al 16 febbraio 2005.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nei territori colpiti dall’eruzione e sisma del 2002 sono sospese le scadenze che vanno dal 16 novembre 2002 al 16 febbraio 2004.

Per il pagamento in unica soluzione possono essere utilizzati gli F24 originari; in mancanza, la sede competente può provvedere alla ristampa. Per il pagamento rateale occorre presentare apposita istanza e versare la prima rata con modello F24, utilizzando i codici:

  • AD per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
  • CD per la contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

La sede competente fornisce la codeline da utilizzare. La circolare evidenzia che, per artigiani e commercianti, non opera il principio di automaticità delle prestazioni: pertanto i contributi sospesi non versati non sono utilizzabili fino al loro integrale pagamento.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata le scadenze sospese riguardano, per i danneggiati dall’eruzione del 2001, i mesi da luglio 2001 a febbraio 2005; per i soggetti colpiti dall’eruzione e sisma del 2002, i mesi da ottobre 2002 a febbraio 2004.

Il pagamento in unica soluzione si effettua con modello F24 utilizzando le causali correnti:

  • C10 e CXX per i committenti;
  • P10 e PXX per i professionisti.

Deve essere compilato un rigo per ogni mese sospeso.

Per il pagamento dilazionato è necessaria una domanda di rateazione in forma libera. In tal caso il versamento avviene con F24, indicando il codice:

  • COC per i committenti;
  • POC per i professionisti.

Lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico le scadenze sospese sono, per l’eruzione del 2001, i trimestri dal 3° trimestre 2001 al 4° trimestre 2004; per gli eventi del 2002, i trimestri dal 4° trimestre 2002 al 4° trimestre 2003.

Gli interessati devono presentare domanda utilizzando il Mod. LD15 ed effettuare i versamenti con delega unificata F24 compilata secondo i criteri indicati per i datori di lavoro, con queste specifiche:

  • codice contributo DOM1;
  • nel campo “Matricola I.N.P.S.” deve essere indicato il numero di 12 cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di 10 caratteri seguito dal controcodice di due cifre.

Per i rapporti di lavoro preesistenti alla sospensione il codice rapporto è rilevabile dalla lettera ricevuta insieme ai bollettini di versamento; per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione sospesa, il controcodice è fornito direttamente dalla sede.

Prosecutori volontari

Per i prosecutori volontari i trimestri sospesi sono, per l’eruzione del 2001, il secondo, terzo e quarto trimestre 2001 e tutti i trimestri degli anni 2002, 2003 e 2004. Per i soggetti colpiti dall’eruzione e sisma del 2002, la sospensione riguarda il 3° e 4° trimestre 2002 e tutti i trimestri del 2003.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale Mod. VV08, con importo determinato in base ai trimestri da regolarizzare e all’importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo di riferimento. Se si intende avvalersi della rateazione, occorre presentare domanda e ottenere dalla sede un numero congruo di VV08 in relazione alle settimane da coprire.

La volontà di pagare ratealmente deve essere espressa nella domanda in forma libera e i versamenti devono rispettare le naturali scadenze trimestrali del modello VV08; eventuali versamenti tardivi sono rimborsati.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la circolare rinvia a una specifica circolare successiva, senza fornire in questo provvedimento ulteriori istruzioni operative.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei crediti relativi alle sospensioni contributive vengono richiamate le istruzioni già impartite con le circolari n. 41 del 28 febbraio 2003 e n. 163 del 21 agosto 2001, con istituzione dei conti GPA 00/103 e GPA 06/068.

Per i contributi dovuti dai datori di lavoro, le riscossioni relative alla sospensione con termine al 31 marzo 2004 sono imputate in Avere al conto GPA 00/103; quelle relative ai contributi sospesi fino al 31 marzo 2005 sono imputate al conto GPA 06/068. Tali registrazioni avvengono mediante storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate al conto GPA 52/099. La procedura automatica effettua lo storno sulla base dei codici N943 e N940 presenti nella code-line degli F24 e aggiorna automaticamente i partitari. Le posizioni con mancato versamento o irregolarità di periodicità devono essere segnalate all’Ufficio amministrativo competente.

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale, ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per i contributi oltre il minimale. I versamenti rateali sono rilevati al conto ARR 52/055 per gli artigiani con codice AD, oppure al conto COR 52/055 per i commercianti con codice CD.

Per gli iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, gli importi sono imputati al conto PAR 52/010 se versati in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 se versati dilazionatamente.

Per i datori di lavoro domestico le somme sono imputate al conto GPA 54/028. Per i prosecutori volontari i contributi versati con VV08 sono imputati al conto GPA 52/084.

La circolare chiude con le consuete indicazioni amministrative e contabili, confermando il quadro operativo per il recupero delle contribuzioni sospese e per la corretta registrazione delle relative riscossioni.

Punti principali

Proroga dello stato di emergenza e ambito soggettivo

Con il D.P.C.M. 12 marzo 2004 è stato prorogato fino al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza per i gravi fenomeni eruttivi dell’Etna nel territorio della provincia di Catania e per gli eventi sismici del 2002. La circolare precisa tuttavia che la proroga della sospensione contributiva si applica solo ai soggetti già destinatari della sospensione collegata all’Ordinanza P.C.M. n. 3145/2001, cioè ai residenti nei territori interessati o a chi vi avesse sede operativa alla data dell’evento, con abitazioni o immobili produttivi sgomberati o danneggiati oltre il 30% con perizia giurata. Sono invece esclusi i soggetti contemplati dall’Ordinanza n. 3254/2002, per i quali l’emergenza è prorogata ma non la sospensione contributiva, che resta ferma al 31 marzo 2004.

Periodi di sospensione e durata del recupero

Per i danneggiati dall’eruzione del 2001 il periodo di sospensione va dal 27 luglio 2001 al 31 marzo 2005, per un totale di 44 mesi interi e 352 rate mensili. Per i soggetti residenti alla data dell’eruzione e sisma del 2002 il periodo di sospensione va dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004, per 16 mesi interi e 128 rate mensili. La circolare ribadisce che i due benefici hanno vita autonoma e non vanno confusi.

Pagamento dei contributi sospesi: regole generali

La contribuzione sospesa può essere versata in unica soluzione oppure ratealmente. Il pagamento deve avvenire entro il terzo mese successivo alla fine della sospensione; poiché le scadenze contributive cadono normalmente il 16 del mese, anche il primo pagamento o il primo versamento rateale deve essere effettuato entro tale data. Per i soggetti con sospensione terminata il 31 marzo 2004, le rate già scadute alla data di emanazione della circolare devono essere versate cumulativamente entro il primo termine utile successivo. Per ottenere la rateazione è necessaria una specifica istanza alla sede INPS competente. L’omesso pagamento di una rata non fa decadere dal beneficio, ma integra omissione contributiva sulla singola rata con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

Datori di lavoro: modalità operative e codici

Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa riguarda i DM10 dei mesi da luglio 2001 a febbraio 2005 per l’eruzione del 2001 e da ottobre 2002 a febbraio 2004 per gli eventi del 2002. La volontà di avvalersi della sospensione deve risultare espressamente dalle denunce contributive; in mancanza di immediata presentazione della modulistica, deve comunque essere fornita la documentazione utile alla codifica dell’azienda. Il versamento avviene con F24 utilizzando il codice contributo DSOS e, nella matricola/codice azienda, il codice N940 per l’eruzione 2001 e N943 per l’eruzione/sisma 2002. La circolare raccomanda di tenere distinti i due periodi e i relativi benefici.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti le scadenze sospese variano a seconda dell’evento calamitoso. Per l’eruzione del 2001 sono compresi i contributi fissi e gli acconti/saldi sul reddito eccedente il minimale con scadenze dal 16 agosto 2001 al 16 febbraio 2005; per gli eventi del 2002 le scadenze vanno dal 16 novembre 2002 al 16 febbraio 2004. In caso di pagamento in unica soluzione si possono usare gli F24 originali o chiederne la ristampa alla sede competente. Per la rateazione occorre istanza e pagamento della prima rata con F24, usando i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti. I contributi non versati restano non utilizzabili fino al completo pagamento, poiché non opera il principio di automaticità delle prestazioni.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata le scadenze sospese riguardano i mesi da luglio 2001 a febbraio 2005 per l’eruzione del 2001 e da ottobre 2002 a febbraio 2004 per gli eventi del 2002. Il pagamento in unica soluzione avviene con F24 usando le causali correnti C10 e CXX per i committenti e P10 e PXX per i professionisti, compilando un rigo per ogni mese sospeso. Per il pagamento dilazionato occorre presentare domanda in forma libera e usare i codici COC per i committenti e POC per i professionisti.

Lavoro domestico e prosecutori volontari

Per i datori di lavoro domestico le scadenze sospese sono i trimestri dal 3°/2001 al 4°/2004 per l’eruzione del 2001 e dal 4°/2002 al 4°/2003 per l’evento del 2002. Il pagamento avviene con Mod. LD15 e con F24, indicando il codice DOM1 e il numero di 12 cifre formato dal codice rapporto di lavoro di 10 caratteri più il controcodice di due cifre; per i rapporti denunciati al momento della richiesta, il controcodice è fornito dalla sede. Per i prosecutori volontari sono sospesi il 2°, 3° e 4° trimestre 2001 e tutti i trimestri 2002-2004 per l’eruzione del 2001, mentre per l’evento del 2002 sono sospesi il 3° e 4° trimestre 2002 e tutti i trimestri del 2003. Il versamento avviene con bollettino VV08; per la rateazione va presentata domanda in forma libera e i versamenti devono rispettare le naturali scadenze trimestrali, altrimenti i tardivi versamenti sono rimborsati.

Istruzioni contabili e conti di imputazione

Per la rilevazione dei crediti relativi alle sospensioni si richiamano i conti GPA 00/103 e GPA 06/068 già istituiti per le sospensioni con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2004 e al 31 marzo 2005. I versamenti dei datori di lavoro sono imputati in Avere ai conti GPA 00/103 o GPA 06/068, con storno automatico delle contabilizzazioni provvisorie al conto GPA 52/099 tramite la procedura collegata ai codici N943 e N940. Per artigiani e commercianti, i pagamenti in unica soluzione confluiscono nei conti GPA 52/076, GPA 52/077, GPA 52/072 e GPA 52/073, mentre i rateali vanno ai conti ARR 52/055 o COR 52/055. Per la gestione separata si usano PAR 52/010 o PAR 52/020; per il lavoro domestico GPA 54/028; per i prosecutori volontari GPA 52/084. La circolare precisa inoltre la necessità di segnalare le posizioni con mancato versamento o irregolarità di periodicità ai fini dell’azione di recupero.

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