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Circolare

Circolare numero 147 del 2-11-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i criteri di iscrizione alla Gestione commercianti per chi svolge attività commerciale a carattere stagionale. Stabilisce che la stagionalità non esclude l’obbligo assicurativo quando sussistono i requisiti di legge e distingue tre casi: attività stagionale come unica attività lavorativa, svolgimento anche di un’altra attività autonoma, oppure di un’attività di lavoro dipendente o parasubordinato. Nel primo caso l’iscrizione è in linea generale per l’intero anno; negli altri due l’iscrizione va ripartita tra le diverse gestioni in base ai periodi di svolgimento delle attività. La circolare estende, in via generale, gli stessi criteri ai familiari coadiutori e invita le strutture periferiche a non modificare retroattivamente posizioni contributive già definite.

Iscrizione alla Gestione commercianti per esercenti attività stagionali

Esercenti attività commerciale a carattere stagionale: criteri di iscrizione alla Gestione commercianti

La circolare fornisce indicazioni operative alle sedi INPS per l’iscrizione alla Gestione commercianti degli esercenti attività commerciali a carattere stagionale. L’obiettivo è uniformare i comportamenti applicativi alla luce dell’evoluzione normativa e delle trasformazioni del mercato del lavoro, chiarendo quando l’iscrizione debba avvenire per l’intero anno e quando, invece, per periodi frazionati in relazione ad altre attività svolte dal soggetto.

Principio generale: la stagionalità non esclude l’obbligo assicurativo

L’INPS afferma espressamente che il carattere stagionale dell’attività non può, di per sé, costituire motivo di esclusione dalla Gestione commercianti. L’iscrizione resta dovuta se sussistono i requisiti di legge e purché l’attività non sia meramente occasionale, eventuale o secondaria.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso, con un accertamento puntuale della singola fattispecie. Le sedi sono chiamate a considerare globalmente la posizione del lavoratore, prestando attenzione:

  • alle modalità con cui si manifesta la professionalità;
  • al tipo di attività esercitata;
  • alla struttura aziendale necessaria per svolgerla.

Caso in cui l’attività stagionale sia l’unica attività svolta

Quando il soggetto svolge soltanto l’attività stagionale, la circolare ritiene legittima l’iscrizione alla Gestione commercianti per l’intero anno. Tale conclusione si fonda sul fatto che, fin dall’istituzione della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, l’obbligo contributivo è stato previsto anche per attività tipicamente stagionali, senza che le norme successive abbiano introdotto un trattamento diverso rispetto alla generalità degli iscritti.

La circolare osserva inoltre che limitare l’iscrizione ai soli mesi di effettiva attività renderebbe più difficile, per chi non svolge altre attività, il conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In questa prospettiva, il carattere stagionale non viene ritenuto idoneo a escludere il requisito della professionalità.

Sono richiamate, in particolare, le situazioni in cui:

  • il provvedimento autorizzativo, se previsto, non pone limiti temporali all’attività;
  • l’attività stagionale richiede una struttura aziendale e un’organizzazione tali da comportare impegni lungo tutto l’anno, come attività di promozione, pubblicità, aggiornamento e manutenzione.

La circolare precisa però che, anche in assenza di questi elementi, per i soggetti che non svolgono altre attività l’iscrizione annuale resta configurabile in linea di principio.

Caso di svolgimento di altre attività autonome

Se l’esercente l’attività stagionale svolge, nei restanti mesi dell’anno, un’altra attività autonoma, l’iscrizione va ripartita tra le gestioni competenti in base ai periodi di effettivo esercizio delle rispettive attività.

L’esempio riportato è quello del coltivatore diretto: in tale ipotesi il soggetto deve essere assicurato nella gestione relativa all’altra attività per i mesi corrispondenti, mentre per il periodo restante deve risultare iscritto alla Gestione commercianti.

Caso di attività di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa

Un criterio analogo si applica quando, nei mesi non dedicati all’attività commerciale stagionale, il soggetto svolge un’attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. In questi casi, l’iscrizione deve essere effettuata nella gestione relativa a tale attività per il periodo interessato, mentre per la restante parte dell’anno l’interessato va iscritto nella Gestione commercianti.

Familiari coadiutori

La circolare estende, in linea di massima, ai familiari coadiutori i medesimi criteri previsti per i titolari dell’attività. Non vengono introdotte regole speciali, ma si richiama un criterio di sostanziale uniformità nella valutazione dell’obbligo assicurativo.

Decorrenza e limiti applicativi

L’INPS segnala che le indicazioni contenute nella circolare presentano aspetti innovativi. Per questo motivo, le strutture periferiche devono astenersi dal modificare la posizione degli assicurati con riferimento a periodi contributivi ormai decorsi.

In altri termini, i chiarimenti forniti non devono essere applicati retroattivamente alle posizioni già definite, ma utilizzati per l’orientamento delle future valutazioni amministrative.

Punti principali

Finalità e principio generale

La circolare interviene a seguito di richieste di chiarimento delle sedi territoriali sulle modalità di iscrizione alla Gestione commercianti per gli esercenti attività stagionali. L’INPS ribadisce che il carattere stagionale dell’attività non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dall’obbligo di iscrizione, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge e non si tratti di attività meramente occasionali, eventuali o secondarie.

Criterio di valutazione delle singole fattispecie

Per stabilire se l’obbligo assicurativo debba valere per tutto l’anno o solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività, le sedi devono accertare puntualmente ogni caso concreto. La valutazione deve essere globale e tener conto delle modalità con cui si esplica la professionalità, del tipo di attività esercitata e della struttura aziendale necessaria allo svolgimento dell’attività stessa.

Caso in cui l’attività stagionale sia l’unica attività lavorativa

Quando il soggetto svolge esclusivamente l’attività stagionale, l’iscrizione alla Gestione commercianti è ritenuta legittima per l’intero anno. La circolare sottolinea che sin dall’istituzione della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali la normativa ha previsto obbligo contributivo anche per attività tipicamente stagionali, senza introdurre un trattamento diverso rispetto agli altri iscritti. Viene inoltre evidenziato che limitare l’iscrizione ai soli mesi di attività renderebbe difficoltoso il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche.

Elementi che rafforzano l’iscrizione annuale

La circolare richiama, tra le situazioni più ricorrenti, i casi in cui il titolo autorizzatorio, se previsto, non ponga limiti temporali all’attività oppure in cui l’attività stagionale richieda comunque, nel corso dell’anno, un impegno lavorativo continuativo in attività di promozione, pubblicità, aggiornamento, manutenzione e simili. Anche in assenza di tali elementi, per i soggetti che non svolgono altre attività, l’iscrizione annuale resta configurabile in linea di principio, perché la stagionalità non fa venir meno il requisito della professionalità.

Caso di svolgimento di un’altra attività autonoma

Se l’esercente l’attività stagionale svolge nei restanti mesi dell’anno un’altra attività autonoma, come ad esempio quella di coltivatore diretto, l’interessato deve essere assicurato nella gestione corrispondente a tale altra attività per i relativi mesi. Per il periodo residuo dell’anno deve invece essere effettuata l’iscrizione nella Gestione commercianti.

Caso di svolgimento di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa

Quando il soggetto, nei mesi in cui non esercita l’attività commerciale stagionale, svolge una diversa attività come lavoratore dipendente o come collaboratore coordinato e continuativo, deve risultare iscritto nella gestione relativa a tale attività per i mesi interessati. Per il periodo rimanente dell’anno, in cui torna a svolgere l’attività commerciale stagionale, deve essere iscritto nella Gestione commercianti.

Familiari coadiutori

Per i familiari coadiutori la circolare rinvia, in linea di massima, ai medesimi criteri indicati per i titolari dell’attività. Non vengono introdotte regole autonome, ma si applica il medesimo impianto valutativo in relazione alla natura stagionale dell’attività e alle eventuali altre occupazioni svolte.

Effetti sui periodi contributivi già decorsi

Considerato il carattere innovativo degli orientamenti espressi, le strutture periferiche devono astenersi dal modificare la posizione degli assicurati con riferimento a periodi contributivi ormai decorsi. La circolare, quindi, ha effetto prospettico e non deve essere utilizzata per rettifiche retroattive delle posizioni già consolidate.

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