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Circolare

Circolare numero 24 del 05-11-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le modalità operative per richiedere la certificazione del diritto a pensione e per accedere al bonus che incentiva il rinvio del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il beneficio consiste nella corresponsione in busta paga della contribuzione previdenziale non versata, esente IRPEF, a fronte della rinuncia all’accredito contributivo AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti. Vengono indicati soggetti ammessi, effetti sulla posizione assicurativa, decorrenza e durata del bonus, procedura di domanda, adempimenti dell’Enpals e del datore di lavoro, nonché le conseguenze sul trattamento pensionistico e l’abrogazione della normativa precedente.

Istruzioni operative sulla certificazione del diritto a pensione e sul bonus per il rinvio del pensionamento di anzianità ex legge n. 243/2004

Certificazione del diritto a pensione e bonus per il rinvio del pensionamento di anzianità

La circolare disciplina, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, due profili distinti ma collegati: la certificazione del diritto a pensione e l’incentivo economico al rinvio del pensionamento di anzianità per i dipendenti del settore privato. Le indicazioni sono rivolte principalmente agli assicurati, ai datori di lavoro e agli uffici dell’Enpals, con particolare attenzione alle modalità di domanda, agli effetti contributivi e alle ricadute sul trattamento pensionistico.

Certificazione del diritto a pensione

L’art. 1, comma 3, della legge n. 243/2004 attribuisce agli assicurati che abbiano maturato o presumano di aver maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità la facoltà di richiedere la certificazione del diritto a pensione. La certificazione serve a confermare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge e consente il mantenimento del diritto per chi maturi tali requisiti entro il 31 dicembre 2007, anche se il pensionamento interviene successivamente.

La domanda va presentata all’Enpals mediante l’apposito modello allegato alla circolare, con la documentazione integrativa richiesta. In presenza di riscatti o ricongiunzioni rateali ancora in corso, l’interessato deve provvedere al pagamento del debito residuo, poiché i contributi relativi a tali istituti sono considerati a tutti gli effetti versati e incidono sia sul diritto sia sulla misura della pensione.

Soggetti interessati al bonus

Il bonus pensionistico è riservato ai lavoratori subordinati del settore privato, anche in regime di part-time, che abbiano già maturato o maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dalle tabelle richiamate dall’art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La circolare precisa che, per verificare l’appartenenza al settore privato, occorre avere riguardo alla natura del datore di lavoro.

Sono pertanto esclusi tutti i rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’ultimo versamento contributivo effettuato prima della decorrenza del bonus. La misura si applica a prescindere dal raggruppamento assicurativo di appartenenza del lavoratore all’Enpals.

Effetti dell’opzione per il bonus

Con l’adesione al bonus, il lavoratore rinuncia all’accredito dei contributi obbligatori dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e, conseguentemente, al trattamento pensionistico che si sarebbe formato durante il periodo di fruizione del beneficio. Il trattamento che verrà poi liquidato al momento del pensionamento sarà pari a quello spettante alla data di decorrenza del bonus, incrementato degli adeguamenti derivanti dalla rivalutazione automatica al costo della vita maturati nel periodo di rinvio.

In cambio della rinuncia contributiva, il lavoratore riceve in busta paga una somma corrispondente all’ammontare della contribuzione non versata. L’importo si determina applicando alla retribuzione imponibile l’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dello spettacolo e per il Fondo sportivi professionisti, con l’eventuale aggiunta dell’aliquota prevista dall’art. 3-ter del d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, nonché del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 182/1997.

Obblighi del datore di lavoro

L’adesione del lavoratore al bonus comporta per il datore di lavoro l’esonero dall’obbligo di versare la contribuzione AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti. Restano però dovuti i contributi per le prestazioni temporanee, quali malattia e disoccupazione, e il contributo di solidarietà pari al 10% delle somme destinate al finanziamento di fondi pensionistici complementari o di fondi, gestioni e casse previsti da contratti collettivi o regolamenti aziendali con finalità integrative previdenziali o assistenziali.

Il datore di lavoro deve inoltre corrispondere al lavoratore, entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono, le somme equivalenti alla contribuzione non versata. Tali somme sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. La circolare richiama inoltre i criteri ordinari di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997 per la determinazione degli elementi retributivi che concorrono al calcolo del bonus, con riferimento a premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe benefit e componenti analoghe.

Decorrenza, durata e limiti temporali

L’obbligo di versamento contributivo viene meno dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data di esercizio della facoltà di opzione; se la richiesta è contestuale o successiva a tale scadenza, l’esonero decorre dal primo giorno del mese successivo. Il bonus può essere corrisposto soltanto per i periodi di paga compresi tra il 1° novembre 2004 e il 31 dicembre 2007.

La circolare specifica che l’opzione è esercitabile solo da lavoratori che abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità oppure lo maturino entro il 30 giugno 2007, con eventuale decorrenza del bonus dal 1° ottobre 2007. Durante la fruizione del beneficio il lavoratore può, previa cessazione dell’attività lavorativa, accedere in qualsiasi momento al trattamento pensionistico di anzianità. Non è invece prevista la possibilità di revoca dell’opzione per ripristinare il regime ordinario di accredito contributivo. In ogni caso, il bonus cessa al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Procedura di domanda e adempimenti dell’Enpals

Per ottenere il bonus, il lavoratore deve presentare formale richiesta sia all’Enpals sia al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello allegato alla circolare e corredandolo della documentazione necessaria. L’Enpals, entro 30 giorni dalla richiesta o dalla ricezione della documentazione integrativa, deve trasmettere al datore di lavoro una certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti di legge, con l’indicazione della decorrenza e del periodo di validità del bonus, e al lavoratore una certificazione contenente le medesime informazioni nonché l’importo del trattamento pensionistico maturato fino alla data di decorrenza del beneficio.

Qualora i requisiti non risultino presenti, l’Enpals deve darne comunicazione sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Ricevuta la certificazione, il datore di lavoro procede, se del caso, al recupero a conguaglio delle contribuzioni pensionistiche già versate e alla corresponsione al lavoratore delle somme corrispondenti alla contribuzione non più dovuta.

Cambio di datore di lavoro durante il beneficio

Se nel periodo di fruizione del bonus il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda originaria, deve darne tempestiva comunicazione formale all’Enpals e informare il nuovo datore di lavoro dello stato di esenzione contributiva. L’Enpals provvede quindi a inviare copia della certificazione attestante l’accesso al bonus anche al nuovo datore di lavoro.

Trattamento pensionistico alla cessazione del bonus

All’atto del pensionamento, la pensione è calcolata sulla base della contribuzione effettivamente versata fino alla decorrenza del bonus, con aggiunta degli adeguamenti per rivalutazione automatica al costo della vita maturati durante il periodo di rinvio. Se il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia oppure prosegue l’attività lavorativa oltre il 31 dicembre 2007, torna ad applicarsi il regime ordinario di accredito contributivo all’AGO. In tale ipotesi, i contributi versati dopo il ripristino del regime ordinario possono, su richiesta, dar luogo a un supplemento di pensione rispetto al trattamento di anzianità già liquidato.

Abrogazione della precedente disciplina

La circolare richiama infine che l’art. 1, comma 17, della legge n. 243/2004 ha abrogato l’art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ne consegue che i contratti stipulati dopo il 5 ottobre 2004 sono privi di efficacia ai fini della precedente disciplina, mentre quelli stipulati prima di tale data restano validi fino alla naturale scadenza. Alla cessazione di tali contratti, il lavoratore potrà eventualmente esercitare la facoltà di rinvio del pensionamento secondo le nuove disposizioni.

Allegati e tabelle dei requisiti

La circolare contiene un modello per la richiesta di certificazione del diritto a pensione e un modello per la richiesta del bonus, oltre alle tabelle con i requisiti di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti e per le particolari categorie richiamate dalla normativa. È inoltre anticipato che l’Enpals emetterà successive istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive trimestrali mod. 031/CM.

Punti principali

Certificazione del diritto a pensione

Gli assicurati che abbiano maturato o ritengano di aver maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità possono chiedere all’Enpals la certificazione del diritto a pensione. La certificazione attesta il possesso dei requisiti secondo la normativa vigente prima della legge n. 243/2004 e conferma il diritto per chi maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2007, anche se la decorrenza del trattamento avviene successivamente. Se sono in corso riscatti o ricongiunzioni rateali, occorre versare il debito residuo, poiché i contributi accreditati a tale titolo sono considerati validamente versati. La domanda va presentata con l’apposito modello e la documentazione richiesta.

Soggetti che possono accedere al bonus

Possono accedere al bonus i lavoratori subordinati del settore privato, anche a tempo parziale, che abbiano già maturato o maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di anzianità secondo le tabelle richiamate dalla legge n. 449/1997. Sono esclusi i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’ultimo versamento contributivo prima della decorrenza del bonus. La misura si applica ai lavoratori aventi diritto indipendentemente dal raggruppamento assicurativo di appartenenza.

Effetti dell’opzione per il bonus

Il lavoratore che sceglie il bonus rinuncia all’accredito contributivo AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti e, di conseguenza, alla quota di pensione che si sarebbe formata nel periodo di fruizione. In cambio, posticipa il pensionamento e riceve in busta paga un importo pari alla contribuzione obbligatoria non versata, calcolato sulla retribuzione imponibile con l’aliquota prevista per il Fondo lavoratori dello spettacolo e per il Fondo sportivi professionisti, eventualmente maggiorata dell’aliquota aggiuntiva e del contributo di solidarietà richiamati dalla circolare. L’importo è esente da IRPEF.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione AGO oggetto di rinuncia, ma resta tenuto a versare le contribuzioni per le prestazioni temporanee e il contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate a fondi pensionistici complementari o ad altri fondi/casse aventi finalità integrative. Deve inoltre corrispondere al lavoratore, entro il mese successivo al periodo di paga di riferimento, l’intero importo dei contributi non versati, importo che non concorre a formare reddito imponibile IRPEF.

Decorrenza, durata e irrevocabilità

L’obbligo contributivo cessa dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla richiesta, oppure dal primo giorno del mese successivo se la richiesta è contestuale o successiva a tale scadenza. Il bonus può essere riconosciuto solo per periodi di paga compresi tra il 1° novembre 2004 e il 31 dicembre 2007; di fatto l’opzione è esercitabile da chi ha già maturato i requisiti o li matura entro il 30 giugno 2007, con bonus eventuale dal 1° ottobre 2007. La scelta non è revocabile e cessa comunque al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Procedura di richiesta e ruolo dell’Enpals

La richiesta deve essere presentata sia all’Enpals sia al datore di lavoro utilizzando il modello allegato, con la documentazione integrativa richiesta. Entro 30 giorni dalla domanda o dal completamento della documentazione, l’Enpals rilascia al datore di lavoro una certificazione con l’attestazione dei requisiti, la decorrenza e il periodo di validità del bonus, e invia al lavoratore una certificazione analoga con l’indicazione dell’importo di pensione maturato sino alla decorrenza del bonus. Se i requisiti non risultano sussistenti, l’Enpals ne dà comunicazione alle parti.

Cambi di datore di lavoro e trattamento pensionistico

Se durante il periodo di fruizione del bonus il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro, deve comunicarlo tempestivamente all’Enpals e informare il nuovo datore di lavoro dello stato di esenzione contributiva; l’Enpals trasmette la certificazione anche al nuovo datore. Alla cessazione del bonus, il trattamento pensionistico viene liquidato sulla base della contribuzione versata fino alla decorrenza del beneficio, con gli adeguamenti da rivalutazione al costo della vita maturati nel periodo di rinvio. Se il lavoratore raggiunge l’età per la vecchiaia o continua a lavorare dopo il 31 dicembre 2007, si ripristina il regime ordinario e i contributi versati danno luogo, su richiesta, a un supplemento di pensione.

Abrogazione della disciplina precedente e istruzioni contributive

La legge n. 243/2004 ha abrogato l’art. 75 della legge n. 388/2000. Restano efficaci solo i contratti stipulati prima del 6 ottobre 2004 fino alla loro naturale scadenza; alla cessazione, il lavoratore può accedere al bonus secondo le nuove regole. La circolare segnala infine che seguiranno ulteriori istruzioni per la compilazione delle denunce contributive trimestrali mod. 031/CM.

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