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Circolare

Circolare numero 25 del 15-11-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di determinazione e di pagamento dell’importo aggiuntivo previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000, con riferimento all’anno 2004. Vengono indicati i soggetti esclusi e inclusi, i criteri di calcolo per le pensioni con decorrenza infrannuale, le soglie reddituali personali e coniugali da rispettare, nonché i limiti sugli importi complessivi delle pensioni. L’erogazione avviene con la rata di dicembre 2004, in via provvisoria sulla base dei redditi presenti in archivio, con successiva verifica nel 2005.

Importo aggiuntivo di € 154,94 per i pensionati aventi diritto nel 2004

Importo aggiuntivo di € 154,94 per i pensionati nel 2004

La circolare disciplina le modalità con cui viene determinato e pagato l’importo aggiuntivo introdotto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento all’anno 2004. L’istituto conferma che l’erogazione avviene in presenza di specifici requisiti reddituali e nei limiti dell’importo complessivo delle pensioni percepite dal soggetto.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’importo aggiuntivo, pari a € 154,94, è stato previsto a decorrere dal 2001 per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme obbligatorie gestite dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. La circolare richiama quanto già illustrato con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 e si concentra sulle modalità di attribuzione per il 2004 sulla base dei redditi disponibili in archivio.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’importo aggiuntivo è riconosciuto, in linea generale, alle pensioni appartenenti a tutte le categorie esaminate, ma non spetta in alcune ipotesi specifiche:

  • pensioni eliminate dai ruoli di pagamento;
  • pensioni supplementari;
  • pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
  • pensioni con importo mensile di dicembre 2004 pari a zero;
  • pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati, finché non sia individuato l’ente deputato all’erogazione.

La circolare prevede inoltre un importo aggiuntivo provvisorio per il 2004 nei confronti dei pensionati residenti all’estero.

Modalità di calcolo per le pensioni con decorrenza infrannuale

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è attribuito in dodicesimi, così come viene riproporzionato il limite reddituale in relazione ai mesi di effettiva percezione della pensione. Se la pensione infrannuale è abbinata ad altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo può essere riconosciuto per intero, se spettante, tenendo conto dei limiti annuali.

L’erogazione avviene normalmente in sede di tredicesima mensilità; in assenza di tredicesima, l’importo è corrisposto con l’ultima mensilità erogata nell’anno.

Requisiti reddituali del pensionato e del coniuge

Il diritto all’importo aggiuntivo è subordinato al rispetto dei limiti di reddito assoggettabile a IRPEF per l’anno 2004. In particolare:

  • per il pensionato non coniugato, il reddito non deve superare € 8.037,51;
  • per il pensionato coniugato, il reddito personale non deve superare € 8.037,51 e, cumulato con quello del coniuge, non deve oltrepassare € 16.075,02.

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

La circolare aggiunge che, nei casi in cui l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici sia superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ma inferiore al trattamento minimo aumentato di € 154,94, l’importo aggiuntivo viene corrisposto solo fino a concorrenza del limite.

Verifica dell’importo complessivo delle pensioni

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la procedura controlla che l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per il 2004, comprensivo di maggiorazioni sociali e dell’aumento a € 516,46, non superi i limiti stabiliti. La disciplina operativa è la seguente:

  • se l’importo complessivo supera € 5.513,28, non spetta alcun importo aggiuntivo;
  • se l’importo complessivo è pari o inferiore a € 5.358,34 e sono rispettate le condizioni reddituali personali e del coniuge, spetta l’intero importo aggiuntivo;
  • se l’importo complessivo è compreso tra € 5.358,34 ed € 5.513,28, spetta soltanto la differenza tra l’importo delle pensioni ed € 5.513,28, sempre che sussistano i requisiti reddituali.

Accertamento dei redditi e carattere provvisorio del pagamento

L’accertamento reddituale è effettuato sui dati comunicati dal pensionato e dal coniuge memorizzati nell’archivio dei REDDITI. Il controllo si fonda su un reddito 2004 considerato presuntivo, cioè riferito a dati precedenti, per cui l’importo aggiuntivo viene corrisposto in via provvisoria e potrà essere oggetto di ripetizione in sede di verifica del reddito accertato.

Pagamento, codifica e comunicazione al pensionato

L’importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di pensione del mese di dicembre 2004 ed è registrato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice CE71. La circolare precisa che tale importo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della concessione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

A tutti i pensionati interessati viene inoltre riportata sul certificato di pensione Mod. 20/b una comunicazione specifica, con l’avvertenza che l’importo attribuito a dicembre 2004 è calcolato in via provvisoria in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi relativi all’anno 2004, da effettuarsi nel corso del 2005.

Punti principali

Presupposto normativo e finalità

L’importo aggiuntivo di € 154,94, introdotto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme obbligatorie gestite dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. La circolare aggiorna per il 2004 le modalità di attribuzione e pagamento dell’importo, già disciplinato con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’importo aggiuntivo spetta, in linea generale, a tutte le categorie di pensione considerate, con esclusione delle pensioni eliminate dai ruoli di pagamento, delle pensioni supplementari, di quelle detassate per convenzione contro la doppia imposizione, delle pensioni con importo mensile di dicembre 2004 uguale a zero e delle pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati in attesa dell’individuazione dell’ente erogatore. È previsto anche un importo aggiuntivo provvisorio per il 2004 per i pensionati residenti all’estero.

Modalità di calcolo e riproporzionamento

Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo è attribuito in dodicesimi, con proporzionamento analogo del limite di reddito ai mesi di effettiva percezione della pensione. Se la pensione infrannuale è abbinata a un’altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo può essere attribuito per intero, ove spettante, considerando i limiti annuali. Il pagamento avviene di regola con la tredicesima mensilità; in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità erogata nell’anno.

Condizioni reddituali personali e coniugali

L’importo spetta solo se il soggetto non supera determinati limiti di reddito assoggettabile a IRPEF per il 2004: per il pensionato non coniugato il limite è € 8.037,51; per il pensionato coniugato il reddito personale non deve superare € 8.037,51 e, cumulato con quello del coniuge, non deve oltrepassare € 16.075,02. Non si procede al cumulo con i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Inoltre, per chi ha pensioni complessivamente superiori al trattamento minimo ma inferiori al trattamento minimo aumentato di € 154,94 annui, l’importo aggiuntivo è riconosciuto solo fino a concorrenza del limite.

Controllo sugli importi complessivi di pensione

La procedura verifica l’importo complessivo annuo delle pensioni per l’anno 2004, comprensivo di maggiorazioni sociali e dell’aumento a € 516,46. Se l’importo complessivo supera € 5.513,28 non spetta alcun importo aggiuntivo; se è pari o inferiore a € 5.358,34, e sono rispettate le condizioni reddituali, spetta l’intero importo; se è compreso tra € 5.358,34 ed € 5.513,28, spetta solo la differenza tra l’importo delle pensioni e € 5.513,28, sempre che siano soddisfatti i requisiti reddituali.

Verifica dei redditi e natura provvisoria dell’erogazione

L’accertamento si fonda sui dati comunicati dal pensionato e dal coniuge presenti nell’archivio dei redditi. Il reddito 2004 è considerato presuntivo, cioè riferito a un dato precedente, e l’importo aggiuntivo è quindi corrisposto in via provvisoria, con eventuale ripetizione in sede di verifica del reddito accertato.

Pagamento, codifica e comunicazione al pensionato

L’importo aggiuntivo è pagato con la rata di pensione di dicembre 2004 ed è registrato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice CE71. Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della concessione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai pensionati interessati viene riportata sul Mod. 20/b una comunicazione che evidenzia la natura provvisoria dell’attribuzione e il successivo controllo dei dati reddituali definitivi del 2004, previsto nel corso del 2005.

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