Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5762 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo al 2002. L'accertamento contestava maggiori ricavi e maggiore reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, derivanti da acquisti di calzature non fatturati dalla XXX S.r.l. Il contribuente ha dedotto, tra l'altro, la mancata allegazione all'avviso degli atti richiamati, vizi di motivazione, erronea identificazione del nominativo "C." con la sua impresa e assenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi cinque motivi sono stati dichiarati inammissibili, soprattutto per difetto di autosufficienza, per mancata trascrizione delle parti rilevanti degli atti, oppure perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato: l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando esistano presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto logicamente adeguata la valorizzazione congiunta della scheda contabile della venditrice, delle rubriche e del numero telefonico riconducibile alla ditta del contribuente. P.C. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione le parti rilevanti degli atti processuali.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. Anche la relativa censura è stata ritenuta non valutabile per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone, in determinate condizioni, l'allegazione all'avviso di accertamento degli atti richiamati. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto adeguatamente gli atti necessari a dimostrare la mancata allegazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 41

    L'art. 39, comma 1, lett. d), consente l'accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a porre in dubbio la completezza e fedeltà delle scritture.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina la rettifica dell'IVA. La Corte ha ritenuto infondata la contestazione del contribuente, poiché gli elementi presuntivi valorizzati dai giudici di merito potevano sostenere la ricostruzione delle operazioni non fatturate.

  • Art. 370 c.p.c., comma 1

    Richiamato in relazione al deposito della memoria dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale partecipazione alla discussione orale.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti: occorre indicare con precisione la violazione di legge o il vizio motivazionale e riportare le parti rilevanti degli atti, rispettando il principio di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito e non può rivalutare liberamente documenti, testimonianze o presunzioni già esaminati dai giudici tributari.
  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche se la contabilità del contribuente appare formalmente regolare, quando elementi esterni e convergenti facciano presumere ricavi o operazioni non contabilizzati.
  • Documenti rinvenuti presso terzi, quali schede contabili, rubriche, annotazioni e numeri telefonici, possono concorrere a formare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, soprattutto se valutati nel loro insieme.
  • Per contestare la mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso, il contribuente deve dimostrare concretamente quali atti siano stati richiamati, se fossero già conosciuti o conoscibili e in che modo la loro omissione abbia inciso sul diritto di difesa.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell'avviso o del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.