Sentenza n. 747/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1428/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1428/2024, che aveva imposto l'assegnazione della carta docente e delle somme spettanti per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente e ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la notificazione della pronuncia il 16 settembre 2024, effettuata all'indirizzo PEC ministeriale e corredata dal codice fiscale e dall'indicazione delle annualità, e nonostante la richiesta di accredito, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza superare la contestata inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertando il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori ex legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il persistente mancato adempimento ministeriale ha giustificato l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, essendo compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse dai decreti decisori ex legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto la disposizione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice alla disciplina delle spese dell'eventuale commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non abbia eseguito la statuizione giudiziale, anche nel caso di condanna all'assegnazione di somme o benefici economici.
- La notificazione della sentenza all'indirizzo PEC dell'amministrazione, con gli elementi necessari a individuare il beneficiario e le annualità o somme riconosciute, è idonea a far decorrere il termine rilevante per la successiva azione di ottemperanza.
- In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie a rendere effettivo il pagamento dovuto.
- La regola che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività commissariale, in quanto compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori ex legge n. 89/2001.
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