Cassazione Civile, Ordinanza n. 28620/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 12.020, fondato su una fattura per prestazioni professionali rese negli anni 2011-2012. La società ingiunta proponeva opposizione, allegando a sua volta un credito di euro 23.619,20 per lavori idraulici, da far valere in compensazione parziale e con domanda riconvenzionale per il residuo. Costituitasi nel giudizio di opposizione, la società opposta non contestava il credito opposto in compensazione, ma introduceva una ulteriore domanda per euro 28.365 relativi a prestazioni professionali rese negli anni 2010, 2013 e 2014, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento del saldo dopo compensazione dei reciproci crediti. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile tale reconventio reconventionis perché fondata su un rapporto autonomo e non dipendente dal titolo dedotto in causa o dalle eccezioni/domande riconvenzionali dell'opponente. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 36, 167 e 183, comma 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile la riconvenzionale dell'opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, perché nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle azionate in monitorio; la facoltà di proporre una reconventio reconventionis sorge solo se l'opponente abbia introdotto una riconvenzionale o comunque una nuova o più ampia pretesa tale da porre l'opposto nella posizione processuale di convenuto, e comunque la nuova domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello già introdotto come eccezione o domanda riconvenzionale. Qui, invece, la domanda ulteriore si fondava su un rapporto del tutto autonomo e quindi era estranea ai limiti del thema decidendum. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta violazione, ma la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata
art. 167 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle eccezioni e domande riconvenzionali, senza che la censura sia accolta
art. 183, comma 5, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di domande nuove e precisazione/modificazione delle domande, ma la Corte conferma l'inammissibilità della domanda ulteriore
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
base normativa dell'inammissibilità del ricorso, perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo, in presenza dei presupposti processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto conserva in linea di principio la posizione sostanziale di attore e non può ampliare liberamente il thema decidendum con domande nuove rispetto a quelle poste a base del ricorso monitorio.
- La reconventio reconventionis dell'opposto è ammissibile solo quando l'opponente abbia introdotto una domanda riconvenzionale o una pretesa più ampia tale da porre l'opposto nella posizione di convenuto e comunque solo se la nuova domanda dipende dal medesimo titolo dedotto in causa o da un titolo già introdotto come eccezione o riconvenzionale.
- Una domanda ulteriore fondata su un rapporto del tutto autonomo rispetto al credito azionato in monitorio e rispetto alle difese dell'opponente è inammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato e pertinente al caso concreto.
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