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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 222/2025 in data 1 aprile 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 222/2025, che aveva imposto l’attribuzione di € 500,00 mediante la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 222/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva attribuito l’importo di € 500,00 tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Il ricorrente ha prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma attestante il passaggio in giudicato. Ha inoltre evidenziato che era decorso il termine previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato risultava dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, calcolato dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario quando l’amministrazione non adempie agli obblighi derivanti dalla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine decorre, nel caso deciso, dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto al docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione, destinataria degli obblighi conformativi o di pagamento, non vi adempie.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inadempimento dell’amministrazione, unitamente alla mancata contestazione da parte dell’amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando gli obblighi da eseguire risultano determinati.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione della pronuncia a un indirizzo PEC istituzionale idoneo a costituire il domicilio digitale dell’amministrazione destinataria.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza e alla richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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