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Ordinanza

Ordinanza n. 360/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del subentro in un punto di raccolta scommesse e rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di autorizzazione di polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto l’istanza di subentro nel punto di raccolta scommesse, presentata ai sensi dell’art. 1, comma 643, della l. n. 190/2014, nonché il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti istruttori, rapporti informativi e risultanze della banca dati S.D.I. richiamati nei provvedimenti. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure di merito, limitandosi a precisare che esse riguardano la legittimità delle determinazioni dell’autorità di pubblica sicurezza e che richiedono approfondimenti nella fase di merito. La ricorrente ha inoltre formulato un’istanza istruttoria volta all’acquisizione della documentazione amministrativa e degli atti specificamente indicati nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha rilevato che il diniego impugnato espone diffusamente criticità soggettive e relazionali riferite alla compagine operativa della società, sulla base di valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza; gli eventuali approfondimenti sulle censure sono stati riservati alla fase di merito. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio effettivo, grave e irreparabile, richiesto dall’art. 55 c.p.a. Il Collegio ha invece accolto l’istanza istruttoria, ordinando alle amministrazioni il deposito della documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e degli atti indicati nel ricorso, con oscuramento, ove necessario, dei dati personali e delle categorie particolari di dati relativi a terzi non pertinenti o non utili alla difesa. La documentazione dovrà essere utilizzata esclusivamente per la difesa nel giudizio, ai sensi degli artt. 5, 6 e 9, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679. Il deposito dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione del provvedimento. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 643, l. n. 190/2014

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di subentro nel punto di raccolta scommesse.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è indicata tra gli atti impugnati.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede anche la dimostrazione di un pregiudizio effettivo caratterizzato da gravità e irreparabilità; tale requisito è stato ritenuto non provato.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    È stato utilizzato come fondamento dell’ordine alle amministrazioni resistenti di depositare la documentazione amministrativa necessaria alla decisione di merito.

  • artt. 5, 6 e 9, par. 2, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    La documentazione acquisita, anche contenente dati personali o categorie particolari di dati, deve essere utilizzata esclusivamente per le esigenze di difesa nel giudizio, con oscuramento dei dati di terzi non pertinenti o non utili.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la presenza nel provvedimento impugnato di una motivazione articolata su criticità soggettive e relazionali della compagine operativa, riconducibili a valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza, può essere sufficiente a escludere, in sede di sommaria delibazione, la sussistenza del fumus, quando le censure richiedano approfondimenti incompatibili con il carattere interinale della tutela.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non fornisce elementi concreti e sicuri idonei a dimostrare un pregiudizio effettivo, grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il mero effetto sfavorevole del diniego amministrativo non è sufficiente.
  • Il giudice amministrativo può accogliere un’istanza istruttoria e ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione necessaria per la decisione di merito anche quando respinge la domanda cautelare.
  • Quando l’acquisizione processuale coinvolge dati personali o categorie particolari di dati relativi a terzi, la documentazione deve essere oscurata limitatamente ai dati non pertinenti o non utili alla difesa e può essere utilizzata esclusivamente per le esigenze difensive del giudizio, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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