Cassazione Penale, Sentenza n. 19833/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui una persona agli arresti domiciliari autorizzata a spostarsi verso un luogo e in un arco temporale ampio non commette evasione per un lieve scostamento dal percorso piu breve, purché non vi sia prova di una sottrazione effettiva ai controlli. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al SERT tra le 8:30 e le 11:30. È stato sorpreso fuori dall'abitazione alle 9:30 entrando in una farmacia. L'accusa configurava il reato di evasione ex art. 385 c.p.; il ricorrente ha dedotto che la condotta non integrava evasione perché l'autorizzazione prevedeva un ampio arco temporale e una destinazione precisa, concedendo un margine di autonomia e non impedendo controlli.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
La norma punisce chiunque si sottrae agli arresti domiciliari o alla detenzione. La Corte precisa che occorre una condotta idonea a eludere i controlli; un lieve allontanamento autorizzato e giustificato non integra automaticamente evasione.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte territoriale aveva valutato la tenuità del fatto e applicato la causa di non punibilità. La Cassazione conferma che, ove la condotta sia di scarsa offensività e non integri evasione, può operare l'esclusione della punibilità o comunque portare all'annullamento per non sussistenza del fatto.
Sez. 6, n. 48917 del 11/11/2015 (sentenza Pino)
Richiamata come precedente consolidato: non integra evasione chi, autorizzato ad allontanarsi per raggiungere luogo determinato in arco temporale, segue un percorso non piu breve purché il comportamento non determini sottrazione alla possibilita di controllo. La violazione del percorso piu breve può rilevare solo ai fini della revisione delle misure cautelari, non automaticamente come evasione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020 (procedure di trattazione senza intervento delle parti)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti. La Corte segnala che il procedimento è stato istruito e deciso anche alla luce della proroga dell'operatività di tale disciplina.
Massime di principio
- Se una persona agli arresti domiciliari è autorizzata a uscire per una destinazione precisa in un ampio arco temporale, piccoli scostamenti dal percorso piu breve (ad es. fermarsi in una farmacia vicino) non configurano automaticamente il reato di evasione.
- Per integrare l'evasione occorre una condotta idonea a sottrarre la persona al controllo della polizia giudiziaria; la mera scelta di una strada piu lunga non dimostra tale sottrazione.
- La violazione della prescrizione relativa al percorso puo breve va valutata principalmente ai fini dell'eventuale revisione o revoca dell'autorizzazione o della misura cautelare, non come automatica estensione della fattispecie penale.
- Quando il fatto è di scarsa offensività e non emerge una volontà di eludere i controlli, possono trovare applicazione le cause di non punibilità per particolare tenuità o l'annullamento per non sussistenza del fatto.
- Nelle valutazioni probatorie è rilevante il contesto: durata e ampiezza dell'arco temporale concesso, ragione dell'allontanamento dichiarata, distanza dal luogo autorizzato e natura del luogo in cui ci si è fermati.
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