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Sentenza

Sentenza n. 14124/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. GSE/P20190056249del 5.08.2019, ricevuto dalla ricorrente a mezzo PEC in data 6.08.2019 di protocollo GSE/P20190056321a seguito di rettifica di PEC inviata il giorno precedente, recante “Attività di controllo di cui alla lettera del 6 giugno 2018 (prot. GSE/P20180048536) ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 3 del D.M. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dai codici RVC (richieste di verifica e certificazione) riportati nell’Allegato A alla comunicazione del 6 giugno 2018, il cui soggetto proponente è la società Esergetica S.r.l.. Comunicazione di esito”, di decadenza al diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica per 101progetti presentati dalla ricorrente, indicati negli Allegati A.1.AGGIORNATO e A.2.AGGIORNATOallo stesso provvedimento; - della nota prot. GSE/P20190061926del 30.09.2019 recante “Attività di controllo di cui alla lettera del 6 giugno 2018 (prot. GSE/P20180048536) ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 3 del D.M. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dai codici RVC (richieste di verifica e certificazione) riportati nell’Allegato A alla comunicazione del 6 giugno 2018, il cui soggetto proponente è la società Esergetica S.r.l..-Richiesta restituzione incentivi”, con il quale il GSE ha ordinato la restituzione di n. 8.362Titoli di Efficienza Energetica ovvero del loro controvalore economico, da questi individuato in euro 1.830.351,75; - di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. GSE/P20180048536 del 6.06.2018, recante comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.M. 11.01.2017e le successive note prot. n. GSE/P20180064410 del 17.07.2018, GSE/P20180089183 del 27.09.2018 e GSE/P20180111575 del 20.12.2018, recanti concessione di proroga del termine per la trasmissione della documentazione richiesta nell’ambito del procedimento, la nota prot. GSE/P20190017715 del 29.03.2019, recante la sospensione delle emissioni dei Titoli di Efficienza Energetica previste per il 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018 e 31.03.2019, nonché la nota prot GSE/P2019025282del 11.04.2019, recante la sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni; - per quanto occorrer possa, del documento “Certificati Bianchi –Chiarimenti operativi perla presentazione dei progetti (2017)”, pubblicato sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici –GSE S.P.A.; nonché per accertare il diritto della società Esergetica S.r.l. alla percezionee al mantenimento dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato; nonché per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici –GSE s.p.a., ai sensi dell’art. 34 c.p.a.,a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

Giustizia amministrativa201914413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dagli incentivi per 101 progetti e successiva richiesta di restituzione di 8.362 Titoli di Efficienza Energetica, pari a euro 1.830.351,75, nonché gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto l'approvazione di numerose Richieste di Verifica e Certificazione relative a progetti standardizzati per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi. Il GSE, avviato un controllo su 810 RVC, aveva disposto la decadenza dagli incentivi per 101 progetti e chiesto la restituzione dei titoli già riconosciuti. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 42 d.lgs. 28/2011, sostenendo che il GSE avesse esercitato tardivamente un potere sostanzialmente di annullamento d'ufficio anziché di controllo; il difetto di istruttoria e la contraddittorietà rispetto ad altri procedimenti; l'infondatezza delle criticità contestate, l'introduzione di requisiti documentali non previsti e l'incompetenza del GSE a dettare nuovi criteri; la violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione, proporzionalità, non aggravamento, legittimo affidamento e certezza del diritto; nonché l'illegittimità della restituzione integrale e dei criteri utilizzati per quantificare il controvalore dei titoli. Con motivi aggiunti sono state contestate anche la diversa quantificazione adottata dal GSE in un procedimento parallelo e l'applicazione retroattiva della nuova disciplina introdotta dal d.l. 76/2020.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati per difetto di motivazione. Pur dando atto dell'esistenza di orientamenti divergenti sulla qualificazione del potere del GSE e della tesi secondo cui i controlli possono avere un'estensione molto ampia, il Collegio ha ritenuto decisivo che il provvedimento non avesse qualificato come rilevanti le violazioni contestate. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, la decadenza e il recupero degli incentivi presuppongono infatti violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione. L'accertamento della rilevanza costituisce il nucleo dell'attività di controllo e deve essere compiuto e motivato nel procedimento; solo dopo tale accertamento la decadenza assume natura vincolata. Il provvedimento si limitava invece a elencare 46 criticità, senza spiegare perché ciascuna rientrasse tra le violazioni rilevanti o perché le criticità, considerate unitariamente, dovessero essere ritenute tali. La motivazione non poteva essere integrata dalla relazione prodotta in giudizio, che comunque non aveva chiarito la rilevanza delle violazioni. È stato respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, poiché la nuova formulazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, introdotta dall'art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, non è retroattiva. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, restando salva la possibilità per il GSE di rideterminarsi nel rispetto del vincolo conformativo della sentenza e distinguendo tra decadenza e autotutela. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481

    La decadenza e il recupero degli incentivi sono subordinati all'accertamento della rilevanza delle violazioni ai fini dell'erogazione; tale accertamento deve essere compiuto e motivato dal GSE nella sede procedimentale.

  • art. 56, comma 7, d.l. 76/2020

    La nuova formulazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 non si applica retroattivamente ai procedimenti e agli atti anteriori.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l'omessa motivazione sulla rilevanza delle violazioni rende illegittima la decadenza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La distinzione tra decadenza e annullamento d'ufficio resta rilevante, ma la sentenza non definisce in via conclusiva la qualificazione generale del potere esercitato dal GSE.

  • art. 1 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di non aggravamento e di adeguatezza dell'azione amministrativa; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • La decadenza dagli incentivi prevista dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 presuppone non una qualsiasi irregolarità, ma una violazione rilevante ai fini dell'erogazione degli incentivi.
  • L'accertamento della rilevanza della violazione costituisce il nucleo essenziale dell'attività di controllo del GSE e deve essere svolto e motivato nel provvedimento di decadenza; non è sufficiente un'elencazione di criticità documentali o formali.
  • Solo dopo l'accertamento motivato della rilevanza della violazione la decadenza assume natura vincolata; in sua assenza, manca il presupposto fondante dell'esercizio del potere decadenziale.
  • La motivazione del provvedimento di decadenza non può essere integrata per la prima volta nel processo attraverso relazioni o difese dell'amministrazione.
  • La nuova formulazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 introdotta dall'art. 56, comma 7, d.l. 76/2020 non ha efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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