Sentenza n. 5473/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l''assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con Decreto a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30.01.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. La causa è stata quindi definita in rito, senza esame della legittimità del bando e dei motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: bando di concorso pubblico per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata o in rafferma annuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per l'annullamento il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, indetto il 30 gennaio 2023 dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato. Il testo non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il bando. Prima dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, la ricorrente ha dichiarato che era venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale sopravvenienza è stata dichiarata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando non residui una concreta utilità conseguibile dalla pronuncia.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza d'interesse, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare modalità di definizione della controversia.
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