Ordinanza n. 3274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’assegnazione di una sede universitaria estera nell’ambito della procedura del semestre filtro per Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo censure eterogenee. Un primo gruppo riguardava vizi radicali dell’intera procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, con richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero. Un secondo gruppo riguardava invece la specifica assegnazione della candidata alla sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata. La candidata, che aveva conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie d’esame, sosteneva di avere accettato l’assegnazione senza essere stata previamente e adeguatamente informata della possibilità e delle condizioni della sede estera. Deduceva inoltre che la distanza dalla propria residenza avrebbe reso difficoltosa la frequenza obbligatoria delle lezioni, necessaria per sostenere gli esami di profitto, e lamentava l’impossibilità di ottenere lo scorrimento della graduatoria verso sedi italiane, nonostante l’eventuale disponibilità di posti lasciati liberi da altri candidati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando l’ordinanza del TAR. Quanto al primo gruppo di censure, il Collegio ha rilevato la carenza del periculum in mora: l’ammissione con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Il TAR resta comunque libero di esaminare nel merito tali doglianze. Quanto al secondo gruppo, relativo all’assegnazione alla sede di Tirana, il Collegio ha ravvisato un fumus boni iuris prima facie. In particolare, l’alternativa tra accettare una sede estera soggetta a condizioni più gravose o perdere definitivamente il posto in graduatoria, senza possibilità di successivi scorrimenti, è stata ritenuta non apparentemente rispettosa del diritto allo studio garantito dall’art. 34 Cost. Dovrà inoltre essere verificato nel merito se il bando e gli atti ministeriali informassero adeguatamente i candidati della possibile assegnazione alla sede estera. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’assegnazione contestata poteva pregiudicare il diritto della candidata allo scorrimento della graduatoria e alla frequenza proficua degli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata: prima effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto vacante in una sede opzionata diversa da Tirana; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 34 Cost.
fondamentale diritto allo studio
Il diritto allo studio costituisce parametro rilevante nella valutazione cautelare dell’assetto procedurale che impone alla candidata di accettare una sede estera gravosa o perdere definitivamente il posto in graduatoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la compatibilità tra le censure dedotte e la misura richiesta deve essere valutata in concreto: se le doglianze mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare non funzionale al bene della vita perseguito e difettare del periculum in mora.
- Un sistema di accesso universitario che imponga al candidato una scelta immediata e irreversibile tra l’accettazione di una sede estera soggetta a condizioni significativamente più gravose e la perdita definitiva del posto, senza successivi scorrimenti verso posti vacanti, può risultare prima facie incompatibile con il diritto allo studio e con il principio meritocratico.
- Quando l’assegnazione di una sede universitaria estera può incidere radicalmente sulla possibilità di frequentare obbligatoriamente le lezioni e sostenere gli esami, l’amministrazione deve verificare che la lex specialis e gli atti applicativi abbiano informato previamente e adeguatamente i candidati della possibilità di tale assegnazione e delle relative condizioni.
- In presenza di posti vacanti e di una graduatoria fondata sul merito, l’amministrazione deve procedere prioritariamente agli scorrimenti e verificare, secondo l’ordine della graduatoria e delle preferenze espresse, se il candidato possa essere assegnato a una sede diversa da quella estera contestata.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’assegnazione contestata, se mantenuta, comprometta irreversibilmente la possibilità del candidato di ottenere uno scorrimento e di svolgere in modo proficuo il percorso universitario prescelto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →