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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08581/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso opposizione ex art. 5 L. n. 89/2001 contro il decreto monocratico che, accolto il loro ricorso per equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo presupposto concernente l'utilizzo di beni condominiali, aveva liquidato a ciascuno Euro 1.440,00 oltre interessi e spese. In opposizione lamentavano: l'erronea individuazione della durata ragionevole del primo grado in quattro anni anziché tre; lo scomputo dal ritardo di periodi relativi alla rinnovazione della citazione, al tentativo di bonario componimento e alla sospensione per emergenza Covid; l'illegittima riduzione del 20% dell'indennizzo per il numero delle parti superiore a dieci. La corte d'appello rigettava l'opposizione e i soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della L. n. 89/2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, CEDU e Costituzione per avere la corte fissato in quattro anni la ragionevole durata del primo grado; (2) nullità/illogicità della motivazione sulla determinazione del quantum, ritenuta contraddittoria; (3) violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per avere escluso dal ritardo indennizzabile i periodi di rinvio per rinnovazione della citazione, tentativo di componimento e sospensione Covid; (4) violazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, per avere applicato la riduzione del 20% per il numero delle parti superiore a dieci, senza distinguere fra attori e convenuti e assumendo anche i soggetti sostituti; (5) omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla maggiore complessità del giudizio presupposto e sulla quantificazione dell'aumento annuo dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che i termini di durata ragionevole previsti dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 sono parametri legali orientativi che possono essere superati dal giudice di merito quando, alla luce dei criteri del comma 2, vi siano circostanze del caso concreto giustificative di una durata maggiore; ha inoltre escluso che la motivazione del decreto fosse apparente o contraddittoria nella parte relativa alla liquidazione dell'indennizzo. Ha poi confermato la correttezza dello scomputo dei periodi di rinvio dovuti a condotte delle parti o a sospensioni legali, compreso il periodo emergenziale Covid, osservando che tali ritardi non sono imputabili al malfunzionamento della giustizia e quindi non sono indennizzabili. Ha infine ritenuto corretta la riduzione del 20% per il numero delle parti superiore a dieci, precisando che rilevano tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio presupposto, senza distinguere tra posizioni processuali originarie e sostitutive. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso per equa riparazione è esente da contributo.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 24 marzo 2001, n. 89

    disciplina l'opposizione avverso il decreto sulla domanda di equa riparazione

  • art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    impone di valutare complessità del caso, oggetto del procedimento e comportamento delle parti e del giudice per accertare la violazione del termine ragionevole

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità

    fissa un parametro legale di durata ragionevole, rispettato se il processo resta entro i termini indicati, ma non esclude che il giudice valuti nel caso concreto una maggiore ragionevolezza

  • art. 2, comma 2-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni

    introduce un limite finale di sei anni per la definizione irrevocabile del giudizio

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    consente la riduzione dell'indennizzo in ragione del numero delle parti che hanno partecipato al giudizio presupposto

  • art. 2-bis, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione del moltiplicatore annuo e la quantificazione equitativa dell'indennizzo

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale ricorre solo se la motivazione non consente di percepire il fondamento della decisione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia su specifici capi della domanda

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati in relazione al preteso travisamento e alla valutazione della prova

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    esclude, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato per il ricorso per equa riparazione

  • art. 83, comma 10, D.L. n. 18/2020

    Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020

    ai fini della legge Pinto non si computa il periodo di sospensione emergenziale nei procedimenti rinviati per effetto della normativa Covid

  • D.L. n. 23/2020, art. 36, comma 1

    ha modificato la disciplina emergenziale Covid richiamata dalla Corte

  • L. n. 27/2020

    conversione del D.L. n. 18/2020 richiamata per la sospensione emergenziale

  • L. n. 40/2020

    conversione del D.L. n. 23/2020 richiamata per la sospensione emergenziale

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, i termini di durata ragionevole previsti dalla legge hanno valore di parametro generale e non impediscono al giudice di merito di riconoscere, in concreto, una durata ragionevole superiore quando la complessità del caso e gli altri criteri legali lo giustifichino.
  • La motivazione sul quantum dell'indennizzo non è viziata solo perché non sviluppa un'analisi analitica di tutti i parametri, purché dal decreto emerga il percorso logico seguito dal giudice e sia comprensibile il fondamento della liquidazione.
  • Ai fini dell'indennizzo Pinto devono essere esclusi i periodi di ritardo non imputabili al malfunzionamento della giustizia, come quelli determinati da condotte processuali delle parti o da sospensioni previste dalla legge, inclusa la sospensione emergenziale Covid.
  • La riduzione dell'indennizzo per il numero delle parti si applica in base al numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato al giudizio presupposto, senza che rilevi la distinzione tra attori e convenuti o tra parti originarie e soggetti sostituti.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, sia tale da non consentire di comprendere il ragionamento decisorio, non quando il giudice abbia svolto una valutazione sintetica ma intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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