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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22362/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato aveva convenuto in giudizio un ente locale chiedendo il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione di una porzione di fondo di sua proprietà, occupazione avvenuta in occasione della realizzazione di un nuovo canale di scolo in cemento in sostituzione di un canale naturale preesistente. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo un'occupazione più ampia e un deprezzamento della porzione residua, liquidando oltre 32 mila euro. L'ente locale aveva impugnato la decisione contestando: l'estensione dell'area effettivamente occupata, il valore unitario del terreno, e l'esistenza del deprezzamento del residuo. La corte d'appello, dopo nuova CTU, aveva accolto il gravame, riducendo il risarcimento a 1.950 euro e dichiarando inammissibile l'appello incidentale del proprietario. In cassazione il proprietario deduceva, con numerosi motivi, nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, violazione degli artt. 183, 184, 342 e 345 c.p.c., errori nella valutazione della CTU e delle prove, mancato rispetto dell'onere di contestazione, errata considerazione della transazione del 1999 e violazione delle norme sulla transazione e sul risarcimento del danno. In sostanza sosteneva che la corte territoriale avesse ampliato illegittimamente il thema decidendum, utilizzato documenti e consulenze tardivi, mal valutato le risultanze tecniche e liquidato il danno sulla base di un valore non corretto e di una indebita comparazione con una precedente transazione riferita a una diversa occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciavano omessa pronuncia, tardività di documenti e violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, osservando che la corte territoriale aveva espressamente risposto alle eccezioni e che le difese dell'ente locale erano mere contestazioni di fatti e non eccezioni in senso stretto soggette a preclusione. Ha inoltre affermato che la consulenza tecnica di parte è allegazione difensiva e può essere acquisita anche in appello, e che il CTU può avvalersi di documenti necessari all'espletamento del mandato anche oltre i termini di preclusione, purché restino entro l'oggetto del giudizio e nel contraddittorio. Sono stati giudicati infondati anche i motivi relativi alla motivazione sulla misura dell'occupazione e sul deprezzamento, poiché la corte d'appello aveva dato conto, con motivazione ritenuta sufficiente, delle ragioni per discostarsi dalle CTU e aveva spiegato perché la superficie effettivamente occupata era di soli 78 mq e perché non vi fosse danno al residuo. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione delle prove e delle risultanze tecniche. Infine, è stata ritenuta inammissibile la censura sulla transazione del 1999, perché non coglieva la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva interpretato la transazione come fonte di obbligazione futura, ma l'aveva valorizzata come dato oggettivo per stimare il valore del medesimo terreno occupato. La condanna dell'ente locale al pagamento della somma minore determinata in appello è dunque rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una risposta espressa alle eccezioni sollevate.

  • art. 115 c.p.c.

    La parte ricorrente invocava la non contestazione, ma la Corte ha ritenuto che il convenuto avesse specificamente contestato i fatti dedotti a fondamento della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché non mirava a denunciare l'uso di prove non dedotte o la violazione di prove legali, ma soltanto una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la motivazione apparente, valorizzando la presenza di una motivazione articolata e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stata richiamata per la sufficienza della motivazione, ritenuta presente e adeguata.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie non sono state ritenute ostative all'acquisizione, da parte del CTU, di documenti necessari allo svolgimento dell'incarico, né alle mere difese che non integrano eccezioni in senso stretto.

  • art. 184 c.p.c.

    Il deposito della consulenza tecnica di parte è stato ritenuto non soggetto al termine perentorio di produzione documentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni e nuovi documenti in appello è stato riferito alle eccezioni in senso proprio; le mere difese e la consulenza tecnica di parte non vi rientrano.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    I vizi relativi all'operato del CTU sono stati ricondotti, in generale, a nullità relative soggette a deduzione tempestiva della parte.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle nullità assolute che possono rilevare sul piano dell'impugnazione, nel caso in cui il consulente indaghi su fatti principali estranei all'oggetto del giudizio.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata comparizione all'interrogatorio formale non comporta un automatismo decisorio, ma solo una presunzione semplice rimessa alla valutazione del giudice.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione è stata considerata solo come dato oggettivo per la stima del valore del terreno, non come titolo che estendesse ad altri futuri rapporti la regolazione pattizia.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria per l'occupazione illegittima del terreno.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato dalla parte ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma senza accoglimento, poiché il giudice di merito ha valorizzato prove ritualmente acquisite e una specifica contestazione del convenuto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sotto il profilo della motivazione e del giusto processo, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente.

Massime di principio

  • Le contestazioni che si limitano a negare i fatti allegati dall'attore o a prospettare fatti estintivi, impeditivi o modificativi già desumibili dagli atti non sono eccezioni in senso stretto e non sono soggette, come tali, al divieto di nuove eccezioni in appello.
  • La consulenza tecnica di parte non è un mezzo di prova in senso proprio, ma un'allegazione difensiva di contenuto tecnico; perciò la sua produzione non è soggetta alle preclusioni documentali tipiche e può essere valutata anche in appello.
  • Il CTU può utilizzare, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio, documenti necessari all'accertamento anche se acquisiti oltre i termini preclusivi, quando essi servano a chiarire fatti secondari o a supportare le indagini peritali senza introdurre fatti principali estranei al thema decidendum.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice espone le ragioni del proprio convincimento e risponde alle questioni decisive; non è richiesto che confuti analiticamente ogni argomento difensivo o ogni critica alle consulenze tecniche.
  • La censura di cassazione che sollecita una diversa lettura delle prove, delle fotografie, delle CTU o delle deposizioni è inammissibile se mira solo a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • L'istanza di rinnovazione della CTU o di chiarimenti al consulente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il suo rigetto, anche implicito, non integra di regola omessa pronuncia se la sentenza rende comunque comprensibile la superfluità dell'integrazione istruttoria.
  • In tema di stima del danno da occupazione di un fondo, il giudice può valorizzare un precedente valore convenzionale riferito allo stesso bene o a parte di esso come indice oggettivo di mercato, purché non pretenda di estendere indebitamente la transazione oltre il suo ambito negoziale originario.
  • Il deprezzamento del residuo va escluso quando il giudice accerti, con motivazione adeguata, che la porzione rimasta in proprietà conserva concreta utilizzabilità e accessibilità e che l'occupazione parziale non ha inciso sulle possibilità edificatorie o sull'effettivo godimento del fondo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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