Sentenza n. 486/2026 - L'aquila, Sezione 1
avverso le determine INPS: protocollo n. INPS 3800.09/03/2022.0035218 – Di Stefano Vincenzo; protocollo n. INPS.3800.11/05/2022.0060400 – Innocenzi Goffredo; protocollo n. INPS.3800.07704/2022.0048559 – Torge Filindo; 1 protocollo n. INPS.3800.24/11/2022.0141192 – D’Andrea Giovanni; protocollo n. INPS.3800.13/12/2022.0150023 - Nanni Giuseppe, tutte recanti la liquidazione di fine servizio degli odierni ricorrenti, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio senza computo della maggiorazione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono cessati dal servizio per pensionamento diretto ordinario di anzianità, dopo avere compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Hanno contestato le determine INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, deducendo il mancato computo nella relativa base di calcolo della maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno sostenuto che il beneficio si applica anche al personale della Polizia Penitenziaria, quale Corpo di polizia ai sensi dell'art. 16 della l. n. 121/1981 e dell'art. 1 della l. n. 395/1990, e che spetta anche in caso di collocamento a riposo a domanda quando siano stati raggiunti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Hanno inoltre dedotto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non esclude il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio e che l'eventuale inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non determina decadenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e una conforme pronuncia del TAR Campania. Ha ritenuto che la nozione di Forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 debba essere intesa in senso ampio e comprenda il Corpo di Polizia Penitenziaria. Ha affermato che il beneficio dei sei scatti spetta agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha inoltre condiviso l'orientamento secondo cui il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. Ha quindi imposto all'INPS di computare la maggiorazione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei ricorrenti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 468/1987
«ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita»
Attribuisce sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle Forze di polizia cessato per età, permanente inabilità o decesso, estendendo il beneficio anche a chi chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 16 l. n. 121/1981
Contribuisce a definire in senso ampio la nozione di Forze di polizia, ricomprendendovi i corpi cui si applica il beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1 l. n. 395/1990
Qualifica la Polizia Penitenziaria come Corpo civile posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia e appartenente alle Forze di polizia.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
«sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]»
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio relativo agli scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento alla base pensionabile e all'importo della pensione, non alla determinazione del trattamento di fine servizio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata mediante richiamo a un precedente conforme, qui utilizzato dal TAR.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di polizia comprende anche il Corpo di Polizia Penitenziaria, in ragione della sua appartenenza all'organizzazione delle Forze di polizia e della finalità di estensione dei benefici economici perseguita dalla disciplina.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'attribuzione dei sei aumenti in aggiunta alla base pensionabile, non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio o dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →