Sentenza del 04/11/2019 n. 8254 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava le sanzioni applicate per il tardivo pagamento della TARI 2014. La contribuente sosteneva di non aver ricevuto dal Comune l'avviso di pagamento né i modelli precompilati, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta, e riteneva pertanto irregolare la procedura di riscossione. Il Comune impugnava la decisione di primo grado sostenendo che, ai sensi dell'art. 30 del proprio Regolamento IUC, in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento il contribuente dovesse provvedere autonomamente in autoliquidazione.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello del Comune e confermato, sostanzialmente, l'annullamento delle sanzioni. Ha rilevato che la normativa nazionale imponeva di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti, prevedendo in particolare l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati. Il Comune non aveva inviato tali modelli, benché richiesti, e aveva inoltre modificato per tre volte le scadenze della TARI 2014. Tali circostanze avevano determinato una situazione di ignoranza incolpevole, non superabile con l'ordinaria diligenza, escludendo l'elemento soggettivo necessario per l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. Il Collegio non ha disapplicato direttamente il regolamento comunale, poiché la contribuente non ne aveva dedotto espressamente l'illegittimità quale atto presupposto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 689
Con uno o più decreti [...] sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo in particolare l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
La disposizione è stata interpretata come espressione di un obbligo di semplificazione e collaborazione dell'ente impositore, incompatibile con una disciplina comunale che renda meramente facoltativo l'invio dell'avviso o del modello di pagamento.
Art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Napoli
Qualora l'invito di pagamento non sia stato recapitato, il contribuente avrà cura di provvedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto.
La norma comunale imponeva al contribuente di autoliquidare la TARI in caso di mancato recapito dell'invito, ma il Collegio ha rilevato la sua possibile incoerenza con la normativa nazionale sulla semplificazione e sull'invio dei modelli precompilati.
D.lgs. n. 546/1992, art. 7, ultimo comma
Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti deve essere esercitato in relazione ai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente e alla domanda proposta.
D.lgs. n. 472/1997, art. 5
Per applicare una sanzione tributaria è necessario l'elemento soggettivo della violazione. La responsabilità è esclusa quando il contribuente dimostra l'assenza assoluta di colpa.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 12545 del 17/06/2016
Il giudice tributario non può disapplicare un atto presupposto indipendentemente dai motivi di ricorso proposti contro l'atto impositivo.
Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 12901 del 15/05/2019
L'ignoranza incolpevole, non superabile mediante l'ordinaria diligenza, può escludere la responsabilità del contribuente per mancanza dell'elemento soggettivo della violazione tributaria.
Massime di principio
- Quando la normativa nazionale impone all'ente impositore misure di semplificazione, come l'invio di avvisi o modelli precompilati, una disciplina comunale che trasferisca automaticamente sul contribuente l'onere dell'autoliquidazione può risultare problematica e non esclude necessariamente la responsabilità dell'ente.
- La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non comporta sempre l'estinzione del tributo, ma può impedire l'applicazione delle sanzioni se il contribuente dimostra di aver richiesto la documentazione, di non aver ricevuto informazioni sufficienti e di aver agito senza colpa.
- Per escludere le sanzioni è rilevante provare l'ignoranza incolpevole, ad esempio conservando richieste inviate all'ente, comunicazioni, ricevute e documentazione sulle modifiche delle scadenze.
- Il giudice tributario può disapplicare un regolamento o altro atto presupposto solo entro i limiti dei motivi di ricorso: se si vuole contestare anche la legittimità del regolamento, tale censura deve essere formulata espressamente.
- L'adempimento tardivo del tributo non impedisce necessariamente di contestare le sanzioni, poiché il pagamento dell'imposta e la responsabilità sanzionatoria sono profili distinti.
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