Cassazione Penale, Ordinanza n. 01308/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda il reclamo e poi il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza nei confronti di uno straniero detenuto in esecuzione di pena definitiva, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 286/1998. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla mancata valorizzazione del rapporto di coniugio con cittadina rumena e sulle proprie condizioni di salute. In particolare, sosteneva che tali elementi avrebbero dovuto essere considerati come ragioni ostative all'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulle condizioni di salute fosse estranea al reclamo e comunque non supportata dalla prospettazione di patologie di particolare gravità rilevanti ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998. Quanto al profilo familiare, ha osservato che la mera produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, contratto con cittadina rumena nel 2017, non era sufficiente a dimostrare l'attualità di un stabile rapporto familiare in Italia. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa l'assenza di cause ostative all'espulsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
prevede l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena quale misura alternativa alla detenzione, di competenza del giudice di sorveglianza e avente natura amministrativa, da applicare in presenza dei presupposti di legge salvo cause ostative.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
individua le cause ostative all'espulsione amministrativa; tra queste il collegamento familiare qualificato e, nella specie, le patologie di particolare gravità di cui al comma 2, lett. d-bis.
art. 19, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
ricomprende le situazioni ostative all'espulsione, incluse la convivenza con coniuge o familiari nei limiti indicati dalla norma e i legami familiari qualificati con cittadini dell'Unione regolarmente soggiornanti.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
rileva il legame familiare qualificato con cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante in Italia come possibile ostacolo all'espulsione.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiede la deduzione e allegazione di patologie di particolare gravità, tali da determinare un rilevante pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, per configurare la causa ostativa.
art. 8 CEDU
impone il divieto di ingerenze nella vita privata e familiare; l'espulsione non può applicarsi se comporta una lesione di tale diritto, secondo l'interpretazione della Corte EDU.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della cassa delle ammende.
d.lgs. 196/03, art. 52
richiama l'obbligo di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'espulsione dello straniero detenuto in esecuzione di pena ex art. 16 d.lgs. 286/1998 ha natura amministrativa ed è una misura alternativa alla detenzione, di applicazione obbligatoria quando ricorrono i presupposti di legge e non sussistono cause ostative.
- Le cause ostative all'espulsione devono essere specificamente allegate e dimostrate: una mera produzione documentale, come l'estratto di matrimonio, non è sufficiente se non prova l'attualità e stabilità del rapporto familiare sul territorio italiano.
- Le condizioni di salute possono ostacolare l'espulsione solo se viene dedotta e supportata l'esistenza di patologie di particolare gravità, idonee a determinare un rilevante pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine o provenienza.
- L'espulsione non può essere disposta quando si traduce in un'ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare dell'interessato, in violazione dell'art. 8 CEDU.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze manifestamente infondate o che introducono questioni non prospettate nel reclamo originario.
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