Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, per eccesso di potere nella rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra tre sentenze (due per reati tributari ex art. 8 e art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 e una per bancarotta fraudolenta documentale). Il ricorrente deduceva (i) che il Tribunale, entro i limiti del giudizio di rinvio, non poteva aggravare l'aumento di pena già fissato (da 3 a 6 mesi per i reati fiscali) né sovvertire la precedente valutazione senza adeguata motivazione e oltre il dictum della cassazione; (ii) che gli aumenti applicati erano manifestamente sproporzionati e non adeguatamente motivati, non essendosi valutate concretamente le caratteristiche ed il peso relativo dei singoli reati e limitandosi il Tribunale a formule di stile (es. "intensità del dolo").
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena applicando la disciplina della continuazione, abbia discrezionalità che può portare a quantificare aumenti per i reati-satellite anche superiori a quelli fissati in provvedimenti esecutivi precedenti, purché non si violi il principio secondo cui il limite è rappresentato dalla valutazione effettuata in sede di cognizione che ha formato il giudicato. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittimo il riesame operato dal Tribunale di Campobasso: l'annullamento parziale della precedente ordinanza imponeva la riconsiderazione dell'intera struttura continuativa con possibile incorporazione della bancarotta; il Tribunale ha rideterminato la pena complessiva restando ben al di sotto della somma algebrica delle tre pene originarie e ha fissato aumenti modesti (sei mesi per ciascun reato tributario) motivando sufficientemente, tenuto conto che la pena base è stata fissata al minimo per il reato più grave (bancarotta) e che gli aumenti erano prossimi al minimo edittale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la continuazione e che è stata richiamata come criterio di applicazione dell'istituto ai tre titoli di condanna; la Corte ne dà applicazione consentendo al giudice del rinvio di rideterminare la pena nel nuovo quadro unitario.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'onere motivazionale rafforzato del giudice nelle decisioni che incidono sulle pene; la Corte valuta che tale onere sia stato assolto in concreto, specie dato il carattere minimo della pena base e la modesta entità degli aumenti.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento alla fattispecie di reato tributario (uno dei reati-satellite) per la quale è stato calcolato un aumento di pena nella cornice della continuazione.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento alla seconda fattispecie di reato tributario (omesso versamento IVA) anch'essa valutata come reato-satellite cui è stato applicato un aumento di pena.
art. 81 cod. pen.
Richiamato implicitamente quale limite al criterio di proporzionalità tra le pene; la Corte verifica che non si sia trasformato in cumulo materiale e che siano rispettati i limiti di proporzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. Un., Nocerino, n. 6296 del 24/11/2016 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli stabiliti dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile, poiché è rispetto a tali aumenti che si è formato il giudicato; la Corte distingue il caso di specie e indica i limiti di applicazione di tale principio.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente un provvedimento per vizi nell'esclusione della continuazione e rinvia, il giudice del rinvio può rivedere l'intera cornice sanzionatoria e incorporare nuovi reati nella continuazione, ridefinendo la pena complessiva entro i limiti stabiliti dal giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nel quantificare gli aumenti per i reati-satellite, potendo fissarli anche in misura diversa rispetto a precedenti determinazioni esecutive, purché non si superi il limite rappresentato dalla valutazione compiuta in sede di cognizione che ha formato il giudicato.
- L'onere motivazionale relativo alla quantificazione degli aumenti è proporzionale alla consistenza degli stessi: aumenti modesti, specialmente se la pena base è fissata al minimo edittale, richiedono motivazioni meno articolate rispetto a consistenti rialzi, ma resta necessario indicare ragioni concrete e la proporzione tra le pene.
- Per impugnare con successo la misura degli aumenti in sede di legittimità il ricorrente deve fornire una critica mirata e documentata della sproporzione e del pregiudizio concreto, non limitandosi a doglianze generiche sulla mancanza di motivazione.
- La verifica che non si sia realizzato un cumulo materiale di pene deve essere concretamente indicata dal giudice; il rispetto dei limiti di proporzione ex art. 81 c.p. è requisito essenziale nella rideterminazione delle pene in caso di continuazione.
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