Sentenza n. 268/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Macerata n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 08.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.07.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Macerata che riconosceva il diritto al beneficio della carta del docente e condannava l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici per i quali il diritto era stato accertato, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per l'inosservanza del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni per l'esecuzione una volta investito dal creditore. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla dipendente scolastica dal giudicato del Tribunale di Macerata.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione rende procedibile l'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure per l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e, al comma 4, lettera e), la condanna al pagamento di un indennizzo per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato non è stato riconosciuto in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'Amministrazione che non adduca ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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