Cassazione Penale, Sentenza n. 23600/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicato dal Tribunale di Biella per il reato di furto aggravato: il ricorrente contestava la motivazione ritenendo assente la condizione di procedibilità perché la querela era stata proposta dal sig. Trada in qualità di procuratore speciale degli amministratori della Penny Market s.r.l., e non nella presumibile veste di responsabile dell'esercizio; deduceva dunque che la querela fosse formalmente viziata perché presentata esercitando poteri derivanti da procura speciale e non quelli del titolare della detenzione qualificata
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché, ai fini della procedibilità nei furti commessi in esercizi commerciali, rileva la posizione di detenzione qualificata del bene: il responsabile dell'esercizio che detiene in modo qualificato il bene è persona offesa e legittimato a proporre querela. È irrilevante che la querela sia stata presentata nella veste di procuratore speciale o come titolare della detenzione qualificata: in ogni caso sussisteva la condizione di procedibilità. Conseguentemente è stato confermato l'ordine di rigetto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 333 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato, per cui la previsione non ha portato all'annullamento dell'ordinanza
art. 337 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte non ha accolto la censura collegata a tale articolo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione
art. 1140 cod. civ.
Citato nella sentenza come riferimento dottrinario per distinguere la nozione di possesso/ detenzione ai fini penali rispetto alla definizione civilistica; la Corte sottolinea che il possesso ai fini del reato di furto va inteso in senso ampio
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018 (Piricò)
Richiamata per il principio secondo cui rileva che il querelante sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene con autonomi poteri di custodia, gestione e alienazione
Sezioni Unite, Sent. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Richiamata per il principio che il bene giuridico tutelato dal furto comprende anche il possesso inteso come relazione di fatto; ne consegue che il detentore qualificato è persona offesa e legittimato a proporre querela
Massime di principio
- Nei furti commessi in esercizi commerciali la condizione di procedibilità è soddisfatta quando la querela è proposta da chi ha una detenzione qualificata del bene: non è necessario che chi presenti la querela sia il proprietario formale
- La qualifica in cui viene presentata la querela (titolare diretto della detenzione o procuratore speciale) è irrilevante se il soggetto che agisce è comunque legittimato alla tutela per la detenzione qualificata o agisce per delega del titolare legittimato
- In contestazioni simili il focus utile per la difesa è dimostrare l'effettiva mancanza di legittimazione della persona che ha proposto la querela (cioè l'assenza di detenzione qualificata o di un valido mandato), non meramente la diversa veste formale in cui la querela è stata depositata
- La nozione di possesso ai fini penali è ampia e comprende rapporti di fatto: anche una detenzione senza titolo giuridico può legittimare la qualità di persona offesa
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto valutare anche il rischio di soccombenza nella scelta di proporre ricorso
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