Ordinanza n. 542/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del TAR che ordinava l’esecuzione di un decreto ingiuntivo, con controversia sul computo degli interessi fino al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio trae origine dall’istanza di chiarimenti del Commissario ad acta delegato dal Prefetto, nominato per dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 71/2025, resa nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 97/2023 del Tribunale di Reggio Calabria. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto al Comune il pagamento di una somma capitale di 84.800,00 euro, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria. Il Comune, in data 6 febbraio 2025, aveva versato la sorte capitale, le spese legali e gli interessi legali calcolati dal 6 marzo 2010 al 31 maggio 2024, ma non quelli maturati fino alla data dell’effettivo pagamento. Il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa l’interpretazione della sentenza n. 71/2025, prorogando inoltre il termine per completare l’esecuzione. Il dubbio derivava dal riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza, al solo capo relativo alle spese processuali, nonostante il dispositivo ordinasse l’esecuzione del decreto ingiuntivo nel suo complesso.
La decisione
Il TAR ha chiarito che il riferimento della sentenza n. 71/2025 al solo capo relativo alle spese processuali costituiva un mero lapsus calami. Tale conclusione deriva dal fatto che il titolo da eseguire era un decreto ingiuntivo, non una sentenza; che il dispositivo della pronuncia ordinava sic et simpliciter l’ottemperanza al decreto ingiuntivo; e che il ricorrente aveva chiesto l’esecuzione dell’intero titolo, comprendente sorte capitale, interessi e spese. Il Collegio ha quindi corretto d’ufficio l’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., disponendo le relative annotazioni sulla sentenza. Quanto agli interessi, il TAR ha stabilito che l’espressione del decreto ingiuntivo relativa agli interessi “come da domanda” doveva essere interpretata alla luce della domanda monitoria, che li richiedeva dalla data del 6 marzo 2010 fino al saldo. Gli interessi sulla sorte capitale dovevano pertanto essere calcolati fino al pagamento effettivo della capitale, individuato nel 6 febbraio 2025, purché in tale data il Comune avesse integralmente estinto il debito quanto alla sorte capitale. Il TAR ha accolto la richiesta di proroga, assegnando al Commissario ad acta ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’esecuzione della sentenza. Per la natura della decisione, ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
ordina[va] al Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo
La sentenza resa nel giudizio di ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale e prevedere la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
emendare d’ufficio ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
Il giudice può correggere d’ufficio, anche con un successivo provvedimento e per esigenze di economia processuale, un errore materiale contenuto nella motivazione della propria precedente pronuncia, quando il dispositivo e gli elementi complessivi della decisione rendano chiara l’effettiva portata della statuizione.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La correzione dell’errore materiale deve essere annotata sull’originale della pronuncia secondo le modalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la motivazione di una pronuncia di ottemperanza contiene un riferimento incompatibile con il titolo effettivamente azionato e con il dispositivo, tale riferimento può essere qualificato come errore materiale se l’effettiva portata della decisione risulta chiaramente dal dispositivo, dalla natura del titolo e dalle domande proposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione di un decreto ingiuntivo deve essere interpretato, salvo limitazioni espresse e inequivoche, come riferito a tutte le obbligazioni risultanti dal titolo, comprese sorte capitale, interessi e spese processuali.
- Se il titolo esecutivo riconosce gli interessi legali fino al saldo, gli interessi sulla sorte capitale devono essere calcolati fino alla data dell’effettivo pagamento della capitale, non fino a una data anteriore di mera quantificazione contabile.
- Il giudice dell’ottemperanza può fornire chiarimenti interpretativi sulla propria precedente pronuncia e prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando ciò sia necessario per conseguire l’esecuzione completa ed esatta del giudicato.
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