Cassazione Civile, Ordinanza n. 01600/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme erogate nell’ambito di un finanziamento agevolato previsto dalla l. n. 608/1996, poi revocato a seguito dell’inadempimento del beneficiario. L’opponente aveva sostenuto di avere aderito a una proposta di definizione/saldo formulata dall’ente, inviando una raccomandata con allegato assegno, così da estinguere il debito; contestava inoltre la quantificazione dell’importo richiesto e l’efficacia della revoca. Il Tribunale aveva ritenuto provato il pagamento e revocato il decreto ingiuntivo, ma la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione, reputando non dimostrato l’effettivo incasso dell’assegno e quindi non provato l’adempimento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) erroneità della statuizione secondo cui non aveva insistito nel disconoscimento della firma sull’originale della ricevuta di ritorno; 2) erroneità dell’affermazione che il contratto di finanziamento non fosse stato prodotto; 3) censura della valutazione per cui la prova documentale del pagamento non sarebbe stata sufficientemente contrastata; 4) erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello fosse privo della necessaria specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’inammissibilità dell’appello, richiamando il principio per cui l’atto di gravame deve individuare con chiarezza i capi impugnati e le ragioni di dissenso, senza formalismi sacramentali, e ha ritenuto che l’appello dell’ente fosse sufficientemente specifico. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché formulati in modo non pienamente aderente ai vizi tipici di cui all’art. 360 c.p.c., non colpendo la ratio decidendi o chiedendo una rivalutazione del merito. In particolare, la Corte ha affermato che la revoca delle agevolazioni era conseguenza dell’inadempimento e che spettava al debitore provare l’adempimento, prova che la Corte territoriale aveva ritenuto mancante e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e riconducibili in modo immediato e inequivoco ai motivi tassativi previsti dalla norma; è inammissibile la critica generica o confusa.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato solo come riferimento processuale al deposito di memorie e documenti nel giudizio di merito.
l. n. 608/1996
Costituisce la base normativa del finanziamento agevolato oggetto della lite.
l. n. 350/2003
Richiamata come sopravvenuta disciplina che consentiva una definizione a saldo dei crediti 'incagliati'.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- L’atto di appello è ammissibile quando consente di individuare in modo chiaro i capi della sentenza impugnati e le ragioni della censura; non è richiesta una forma sacramentale né la trascrizione integrale della decisione di primo grado.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, tassative e immediatamente riconducibili a uno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c.; la critica meramente generale o sovrapposta a una rivalutazione del merito è inammissibile.
- Quando l’obbligazione dedotta in giudizio trae origine da un finanziamento o da un rapporto di credito documentato, il debitore che invochi l’estinzione del debito ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento.
- La contestazione in cassazione non può colpire passaggi motivazionali isolati se non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La revoca di agevolazioni o benefici collegati a un finanziamento può essere letta come atto ricognitivo dell’inadempimento del beneficiario e non richiede particolari formalità, salva la possibilità di contestazione giudiziale.
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