Sentenza del 08/07/2021 n. 3423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Estratto di ruolo - Impugnazione - Cartella notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile: essendo la cartella di pagamento stata regolarmente notificata, il contribuente non può utilizzare successivamente l'estratto di ruolo per far decorrere o rimettere i termini e opporre una cartella già nota nella sua esistenza e contenuto. La decisione si basa sulla prevenzione di un effetto distorto che rimetterebbe in termini il contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo che riporta il credito erariale già trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata; il ricorrente contesta la pretesa tramite l'estratto di ruolo anziché aver impugnato la cartella all'atto della sua notificazione.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenze
Cass. 31240/19; Cass. 21289/20
Tali precedenti affermano la consolidata regola secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile quando il credito sia già stato trasfuso in una cartella di pagamento regolarmente notificata, per evitare che l'estratto possa rimettere in termini il contribuente.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, il mezzo corretto e tempestivo per contestarla è l'impugnazione della cartella stessa; l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile se funzionalmente coincide con una cartella già notificata.
- L'estratto di ruolo non può essere utilizzato per rinnovare o rimettere termini scaduti per la contestazione di una pretesa già portata a conoscenza del contribuente tramite notifica della cartella.
- Prima di impugnare un estratto di ruolo verificare sempre se e quando è stata notificata la cartella corrispondente e se il contenuto è identico: la notificazione regolare della cartella limita le vie impugnatorie successivamente basate sull'estratto.
- Se sussistono vizi nella notificazione della cartella (es. notifica inesistente o nulla), può aprirsi spazio per contestare anche l'estratto di ruolo o per altri rimedi — la regola di inammissibilità non opera se la notificazione è viziata in modo rilevante.
- In pratica, il contribuente deve agire tempestivamente con i rimedi appropriati (opposizione alla cartella o ricorso nei termini previsti) e non confidare su un'azione successiva sull'estratto per ottenere il ritorno in termini.
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