Parere n. 321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Egidio Giuseppe Serra e Giuseppe Serra, contro il Comune di Olbia, avverso la deliberazione n. 91 del 5 settembre 2016 del Consiglio comunale di Olbia e ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, in particolare della proposta di delibera di Consiglio comunale n. 114 del 30 agosto 2016, del provvedimento del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale del 2 febbraio 2012, del parere espresso con nota prot. n. 119502 del 22 novembre 2012 dell’Ufficio tecnico comunale, del verbale della conferenza di servizi del 22 novembre 2012;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Olbia n. 91 del 5 settembre 2016, relativa all’approvazione in deroga al regolamento edilizio del progetto di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, gli atti comunali concernenti l’approvazione in deroga del progetto edilizio di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario. Sono stati dedotti sei motivi: insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria in ordine all’interesse pubblico giustificativo della deroga urbanistica; violazione delle distanze minime inderogabili previste dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e dall’art. 5 del decreto regionale n. 2266/U del 1983; difetto di istruttoria e dei presupposti con riguardo al rischio archeologico connesso alla realizzazione di parcheggi interrati; violazione del progetto sottoposto alla Soprintendenza; violazione dei limiti di altezza nelle zone contigue ai centri storici; violazione di un verbale di conciliazione giudiziale dal quale i ricorrenti assumevano derivassero servitù prediali o obblighi negoziali opponibili al Comune. Nel corso dell’istruttoria è stata svolta una verificazione sulla distanza dell’edificio progettato rispetto alle proprietà dei ricorrenti e sono state acquisite la documentazione catastale e la nota di trascrizione del verbale di conciliazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile. Il primo motivo è stato respinto perché l’interesse pubblico alla deroga risultava individuato nella concentrazione e razionalizzazione degli uffici comunali in un’area centrale destinata a servizi collettivi; la motivazione sintetica della deliberazione era integrata dalla proposta e dagli atti istruttori, consentendo di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione. La scelta di ricorrere alla deroga e la localizzazione e dimensione dell’intervento rientravano nella discrezionalità urbanistica, non risultando manifestamente illogiche, irragionevoli o fondate su presupposti travisati. Il secondo motivo è stato respinto poiché il limite più rigoroso della distanza pari all’altezza dell’edificio più alto, previsto dall’art. 9, commi 2 e 3, del d.m. n. 1444/1968, riguarda le zone omogenee C, mentre l’intervento ricadeva nella sottozona AM, destinata ad attrezzature civili di interesse urbano. Il Consiglio ha inoltre richiamato la portata generale, anche in Sardegna, della norma interpretativa contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019. I terzo e quarto motivi sono stati respinti perché il rischio archeologico era stato valutato dalla Soprintendenza, che aveva subordinato il proprio favorevole avviso alla sorveglianza archeologica durante gli scavi, e perché risultava la corrispondenza tra il progetto esaminato nel 2012 e quello sottoposto alla conferenza di servizi del 2017. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato in quanto generico e riferito a un edificio non appartenente ai ricorrenti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la verifica dell’esistenza e dell’opponibilità di servitù o obblighi derivanti dal verbale di conciliazione concerne diritti soggettivi, reali o personali, devoluti al giudice ordinario.
Osservazioni
Primo motivo - Deroga agli strumenti urbanistici e motivazione
La censura è infondata. L’interesse pubblico alla deroga è stato individuato nella concentrazione e razionalizzazione degli uffici comunali in un polo unico, in un’area centrale già destinata a servizi di interesse collettivo. La motivazione sintetica della deliberazione è integrata dalla proposta e dagli atti istruttori richiamati, che consentono di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione.
Secondo motivo - Distanze minime tra edifici
La censura è infondata. Il limite più rigoroso previsto dall’art. 9, commi 2 e 3, del d.m. n. 1444/1968 si applica alle zone omogenee C. Poiché l’edificio ricade nella sottozona AM, destinata ad attrezzature civili di interesse urbano, non trova applicazione la distanza pari all’altezza dell’edificio più alto. La norma interpretativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32/2019 ha portata generale, anche nel territorio della Regione Sardegna.
Terzo e quarto motivo - Rischio archeologico e corrispondenza dei progetti
Le censure sono infondate. I profili di rischio archeologico sono stati esaminati dalla Soprintendenza, che ha espresso avviso favorevole subordinandolo alla sorveglianza di un archeologo durante gli scavi. La verificazione e la documentazione acquisita hanno inoltre confermato la corrispondenza tra il progetto sottoposto alla conferenza di servizi del 2012 e quello esaminato nel 2017.
Quinto motivo - Altezze nelle zone contigue ai centri storici
La censura è infondata perché formulata in termini generici e riferita a un edificio non appartenente ai ricorrenti, circostanza da questi stessi riconosciuta.
Sesto motivo - Verbale di conciliazione e diritti soggettivi
La censura è inammissibile per difetto di giurisdizione. L’accertamento dell’esistenza, del contenuto e dell’opponibilità di servitù prediali o di obblighi personali derivanti dal verbale di conciliazione riguarda diritti soggettivi ed è devoluto al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
Disciplina la possibilità di approvare interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici; la deroga deve essere sorretta da uno specifico interesse pubblico, individuato nel caso concreto nella razionalizzazione e concentrazione degli uffici comunali.
art. 76 del Regolamento edilizio del Comune di Olbia
È richiamato quale disciplina comunale della deroga agli ordinari strumenti urbanistici; la censura relativa alla sua applicazione è stata ritenuta infondata.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il limite di distanza più rigoroso, pari all’altezza dell’edificio più alto nei casi indicati, è stato ritenuto applicabile alle zone omogenee C e non alla sottozona AM interessata dall’intervento.
art. 5 del decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U
È stato esaminato con riferimento alle distanze e alle altezze degli edifici; le censure basate su tale disposizione sono state respinte per l’inapplicabilità al caso concreto o per genericità.
art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55
Norma interpretativa che ha limitato alle zone omogenee C la portata delle disposizioni più rigorose sulle distanze contenute nell’art. 9, commi 2 e 3, del d.m. n. 1444/1968. Il Consiglio di Stato ne ha riconosciuto l’applicazione generalizzata sull’intero territorio nazionale, compresa la Sardegna.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere della Sezione definisce il merito delle censure secondo l’esito indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione sintetica di una deliberazione comunale di deroga agli strumenti urbanistici non è apparente quando, attraverso il coordinamento con la proposta deliberativa e gli atti istruttori richiamati, sia possibile ricostruire l’interesse pubblico perseguito e il percorso logico seguito dall’amministrazione.
- La scelta di ricorrere alla deroga urbanistica, nonché la localizzazione e il dimensionamento dell’intervento, rientra nella discrezionalità urbanistica dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti.
- Le maggiori distanze minime previste dall’art. 9, commi 2 e 3, del d.m. n. 1444/1968 si applicano alle zone omogenee C; una norma interpretativa nazionale che delimiti tale ambito ha portata generale anche nelle Regioni a statuto speciale, quando risponda a esigenze uniformi di disciplina urbanistica.
- La valutazione del rischio archeologico può ritenersi adeguatamente istruita quando l’autorità preposta alla tutela esamini il rischio e subordini il proprio avviso favorevole a prescrizioni operative, come la sorveglianza archeologica durante gli scavi.
- Le controversie sull’esistenza, sul contenuto o sull’opponibilità di servitù prediali e obblighi negoziali derivanti da una conciliazione giudiziale riguardano diritti soggettivi e non possono essere definite mediante il ricorso straordinario nella parte in cui richiedono l’accertamento riservato al giudice ordinario.
Impugnazione dell’approvazione in deroga del progetto edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro il Comune di Olbia, avverso la deliberazione consiliare n. 91 del 5 settembre 2016 e gli atti presupposti relativi al progetto di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario, approvato in deroga al regolamento edilizio. L’istanza cautelare era stata respinta per l’assenza di un rischio attuale e per la prevalenza degli interessi pubblici coinvolti.
Istruttoria e verificazione
La Sezione aveva disposto una verificazione sulla distanza dell’edificio progettato e sulle eventuali criticità rispetto alle proprietà dei ricorrenti. Il verificatore ha acquisito anche la documentazione relativa a un verbale di conciliazione del 1961 e ha concluso che, con riferimento alle proprietà dei ricorrenti, il progetto rispettava le norme vigenti sulle distanze.
Nel corso dell’istruttoria è stata inoltre verificata la possibile connessione con giudizi amministrativi relativi ad altri proprietari confinanti. Il Ministero ha riferito che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2256 e n. 2257 dell’8 marzo 2024, ha accolto gli appelli del Comune e respinto i ricorsi originari contro la medesima deliberazione.
Deroga urbanistica e interesse pubblico
Il primo motivo contestava la carenza di motivazione e di istruttoria in ordine alle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della deroga prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 76 del regolamento edilizio comunale.
La censura è stata respinta. L’interesse pubblico risultava individuato nella concentrazione e razionalizzazione delle funzioni amministrative e degli uffici pubblici in un’area centrale, già destinata a servizi di interesse collettivo, mediante l’accorpamento dei servizi comunali in un unico polo. Sebbene la deliberazione fosse motivata in forma sintetica, la motivazione non era apparente, poiché risultava integrata dalla proposta di deliberazione e dagli atti istruttori richiamati.
La Sezione ha inoltre ricordato che la scelta di ricorrere alla deroga e la valutazione localizzativa e dimensionale dell’intervento appartengono alla discrezionalità urbanistica dell’amministrazione. Il sindacato di legittimità è pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti, non dimostrati nel caso concreto.
Distanze tra edifici
Il secondo motivo riguardava l’asserita violazione delle distanze minime previste dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e dall’art. 5 del decreto regionale n. 2266/U del 1983. I ricorrenti sostenevano che la distanza di 10 metri tra pareti di edifici, una delle quali finestrata, avrebbe dovuto essere elevata a 28,70 metri, corrispondenti all’altezza dell’edificio più alto.
La censura è stata respinta perché il limite più rigoroso invocato dai ricorrenti riguarda le zone omogenee C, mentre l’edificio in questione ricade nella sottozona AM, destinata ad attrezzature civili di interesse urbano. La Sezione ha richiamato anche l’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019, qualificato come norma interpretativa con efficacia generale sull’intero territorio nazionale, compresa la Sardegna.
Rischio archeologico e corrispondenza dei progetti
I terzo e quarto motivi contestavano il difetto di istruttoria e dei presupposti relativamente alla realizzazione di parcheggi interrati in un’area ritenuta ad alto rischio archeologico, nonché una presunta difformità tra il progetto esaminato nel 2012 e quello approvato nel 2017.
Le censure sono state ritenute infondate. Dai verbali delle conferenze di servizi emergeva che la Soprintendenza aveva valutato il rischio archeologico e aveva subordinato il proprio avviso favorevole alla presenza di un archeologo durante le operazioni di scavo. La documentazione comunale e la relazione del verificatore avevano inoltre confermato la piena corrispondenza tra i due progetti.
Limiti di altezza nelle aree contigue ai centri storici
Il quinto motivo invocava l’art. 5 del decreto regionale n. 2266/U del 1983, sostenendo che l’intervento avrebbe superato le altezze compatibili con gli edifici delle zone “A”. La censura è stata respinta perché generica e riferita a un edificio non appartenente ai ricorrenti, come riconosciuto dagli stessi.
Verbale di conciliazione e difetto di giurisdizione
Con il sesto motivo i ricorrenti sostenevano che l’intervento violasse diritti e obblighi derivanti da un verbale di conciliazione giudiziale stipulato nel 1961 tra il loro dante causa e il dante causa del Comune. La doglianza riguardava, in particolare, presunte servitù prediali e obblighi negoziali opponibili all’amministrazione.
La Sezione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di giurisdizione. L’accertamento dell’esistenza, del contenuto e dell’opponibilità di diritti reali o personali derivanti dalla conciliazione concerne diritti soggettivi ed è riservato al giudice ordinario.
Esito
Il ricorso straordinario è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione. Il parere conclusivo è quindi nel senso che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.
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