Cassazione Civile, Ordinanza n. 18340/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione, stipulato tra una società utilizzatrice e la società concedente, con rilascio di garanzia fideiussoria da parte di due persone fisiche. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, la concedente otteneva decreto ingiuntivo per il saldo dovuto. Le garanti proponevano opposizione sostenendo: che il leasing avesse natura traslativa e dovesse quindi applicarsi l'art. 1526 c.c. con restituzione dei canoni e compensazione tra credito restitutorio e importo ingiunto; che fossero nulle le clausole contrattuali che, in caso di risoluzione per inadempimento, consentivano alla concedente di trattenere i canoni e pretendere i ratei a scadere; che il debito residuo fosse stato erroneamente quantificato, dovendosi usare il valore di mercato del bene al momento della riconsegna e non il prezzo effettivo di vendita. In appello le ricorrenti insistevano inoltre sul difetto di competenza territoriale del Tribunale di Firenze, invocando il foro del consumatore e la nullità della clausola derogativa di competenza. La Corte d'appello ha rigettato l'appello e la decisione è stata impugnata per cassazione con quattro motivi: incompetenza territoriale/nullità di protezione della clausola forum, carenza di prova del credito ingiunto, nullità della clausola risolutiva e violazione dell'art. 1526 c.c., errore nel criterio di valorizzazione del bene restituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eccezione di incompetenza territoriale era stata proposta tardivamente e la censura non aggrediva direttamente tale ratio; inoltre non erano stati allegati tempestivamente i presupposti della dedotta nullità di protezione della clausola derogativa. Ha dichiarato inammissibile il secondo e il quarto motivo perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo affermando che, nel leasing traslativo, l'art. 1526 c.c. è derogabile nei limiti in cui le parti pattuiscano una clausola penale che consenta al concedente di trattenere i canoni e di detrarre il ricavato della vendita del bene, senza cumulare indebitamente canoni e valore del bene; ha quindi ritenuto legittima la clausola contrattuale e corretta la decisione di merito che aveva valorizzato il prezzo effettivo di vendita come previsto dal contratto. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale è tardiva se proposta per la prima volta in appello.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
La censura sul difetto di competenza deve colpire direttamente la ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 1469-bis, comma 3, n. 19 c.c.
È richiamato come foro del consumatore ratione temporis, ma la sua operatività presuppone l'allegazione e la prova della qualità di consumatore e della clausola derogatoria.
art. 34, comma 5, d.lgs. 206/2005
Il professionista deve provare l'eventuale trattativa individuale della clausola vessatoria.
art. 36 d.lgs. 206/2005
La clausola vessatoria può essere nulla come nullità di protezione, ma la rilevabilità officiosa presuppone che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati.
art. 634 c.p.c.
La contestazione non può investire soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 1526 c.c.
Nel leasing traslativo è derogabile; le parti possono pattuire clausole penali che disciplinino gli effetti della risoluzione per inadempimento, purché non si realizzi un indebito cumulo tra canoni e valore del bene.
art. 1418 c.c.
La clausola non è nulla se non contraria a norme imperative nei limiti sopra indicati.
art. 1419 c.c.
L'eventuale nullità parziale delle pattuizioni è esclusa quando la clausola sia compatibile con la disciplina derogabile applicata dalla Corte.
art. 1526, comma 2, c.c.
Consente di qualificare come penale la clausola che trattiene i canoni, con possibile riduzione giudiziale se manifestamente eccessiva.
art. 1382 c.c.
È richiamato quale base della clausola penale che predetermina il danno da inadempimento.
art. 1526, comma 1, c.c.
Il primo comma non impedisce alle parti di assumere quale parametro il prezzo effettivo di vendita del bene, se ciò è pattuito e non determina un indebito vantaggio per il concedente.
L. 124/2017
Pur non applicabile ratione temporis, è evocata come canone interpretativo confermativo della legittimità di clausole simili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo la disciplina dell'art. 1526 c.c. non è assolutamente inderogabile: le parti possono prevedere una clausola penale che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, consenta al concedente di trattenere i canoni già riscossi e di pretendere quelli scaduti e/o a scadere, purché non sia realizzato un cumulo ingiustificato tra corrispettivi già acquisiti e valore del bene.
- È valida la clausola che, nella quantificazione del credito residuo dopo la risoluzione del leasing, faccia riferimento al prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene restituito, quando ciò sia espressamente pattuito e non emerga che il concedente abbia conseguito un vantaggio superiore a quello spettante in caso di regolare esecuzione.
- La nullità di protezione di una clausola derogativa della competenza o del foro del consumatore può essere rilevata d'ufficio anche in appello solo se i fatti costitutivi del vizio risultano già ritualmente allegati e provati nel giudizio di primo grado; non è consentito introdurre in sede di legittimità o di appello presupposti fattuali nuovi.
- La contestazione del credito ingiunto non può risolversi in una mera critica alla valutazione delle prove e alla consulenza tecnica compiute dal giudice di merito, quando la decisione sia sorretta da motivazione non apparente.
- La riduzione della penale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e richiede la dimostrazione della manifesta eccessività della pattuizione.
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