Sentenza n. 6053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 158 del 4 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la determinazione tariffaria dell’AGER per il conferimento dei rifiuti e contro le clausole contrattuali poste a base della determinazione
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo del servizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR Puglia deducendo l’erroneità della dichiarazione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire. Ha sostenuto di non avere poteri decisionali sulla determinazione della tariffa, attribuiti in via esclusiva all’AGER, e di essere quindi titolare di un interesse diretto alla contestazione della prestazione economica dovuta al gestore. Ha inoltre riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., le censure di merito non esaminate in primo grado: violazione dell’art. 15 d.lgs. 36/2003, degli artt. 3 e 11, comma 2, l. 241/1990 e dell’art. 1372 c.c., nonché eccesso di potere per contraddittorietà, insufficienza della motivazione, lacune istruttorie, errata individuazione dei presupposti e degli indici utilizzati per la determinazione della tariffa, oltre a violazione dell’autovincolo amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. Puglia n. 24/2012, come modificata dalla l.r. n. 20/2016, l’AGER sia l’organo unico di governo istituito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al quale partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni. I Comuni, attraverso il Comitato dei delegati, conservano funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo, sicché non possono essere qualificati come meri destinatari degli atti dell’AGER né vantare una legittimazione autonoma a impugnare le determinazioni tariffarie dell’Agenzia, che rappresenta la sede di composizione degli interessi degli enti locali. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un interesse personale, diretto, attuale e concreto del Comune: l’eventuale pregiudizio economico derivante da una tariffa erronea grava sui singoli utenti, nell’ambito del rapporto tributario relativo alla TARI, e non sul Comune quale ente esponenziale della collettività. Il Comune non può agire in surroga per tutelare le posizioni economiche individuali dei cittadini. Accertata l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, il Collegio non ha esaminato le censure di merito relative all’istruttoria, alla motivazione e alla legittimità della determinazione tariffaria. L’appellante è stato condannato alle spese in favore di ciascuna delle due parti costituite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 l.r. Puglia n. 24/2012
per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali
La disposizione istituisce l’AGER quale organo unico di governo del servizio regionale dei rifiuti, al quale partecipano obbligatoriamente Regione e Comuni, configurando l’esercizio associato delle funzioni comunali.
l.r. Puglia n. 20/2016
Modifica la disciplina regionale dell’AGER, nel quadro dell’unico ambito territoriale ottimale regionale e della partecipazione degli enti locali all’Agenzia.
d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fonte delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani esercitate in forma associata tramite l’AGER.
art. 101 c.p.a.
È richiamato per la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati; tali motivi non sono stati esaminati perché è stata confermata l’inammissibilità originaria del ricorso.
art. 72-bis c.p.a.
È richiamato dall’appellante in relazione alla richiesta di rimessione al primo giudice, non accolta.
art. 71-bis c.p.a.
È richiamato dall’appellante in relazione alla richiesta di rimessione al primo giudice, non accolta.
art. 15 d.lgs. n. 36/2003
È stato invocato dal Comune tra le norme asseritamente violate dalla determinazione tariffaria, ma la relativa censura di merito non è stata esaminata.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato con riferimento all’obbligo di motivazione della determinazione tariffaria, senza esame nel merito per la conferma dell’inammissibilità.
art. 11, comma 2, l. n. 241/1990
È stato richiamato dal Comune in relazione agli accordi e alle clausole contrattuali poste a base del procedimento tariffario, ma la censura non è stata esaminata.
art. 1372 c.c.
È stato richiamato dal Comune con riguardo all’efficacia vincolante delle clausole contrattuali poste a base della determinazione tariffaria; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando un servizio pubblico locale è affidato a un ente unico di governo istituito per l’esercizio associato delle funzioni degli enti territoriali, il singolo Comune partecipante non è un mero destinatario degli atti dell’ente associativo, ma partecipa al sistema di governo attraverso gli organi rappresentativi previsti dalla legge; tale posizione esclude, di regola, la legittimazione autonoma a impugnare gli atti dell’ente associativo adottati nell’esercizio delle funzioni trasferite o esercitate in forma associata.
- Il Comune non può impugnare una determinazione tariffaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti quando l’eventuale pregiudizio economico derivante dall’erronea determinazione dei costi si riflette sui singoli utenti attraverso il prelievo tributario: l’ente locale non può agire in surroga per tutelare le posizioni economiche individuali dei cittadini.
- L’interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere collegato a una situazione giuridica sostanziale direttamente lesa e deve essere personale, diretto, attuale e concreto; la mera qualità di ente esponenziale della collettività territoriale non dimostra tali requisiti quando la lesione economica riguarda direttamente i singoli utenti del servizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse preclude l’esame delle censure di merito relative a vizi istruttori, motivazionali o sostanziali dell’atto impugnato, anche se ritualmente riproposte in appello.
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