Sentenza n. 15637/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 30 giugno 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero sull’istanza presentata il 30 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, e di ottenere la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso lamenta il superamento del termine legale per concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, configurando il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Nel riesame individuale il Ministero dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisito, verificare durata, livello e qualità della formazione e valutare l’equipollenza, disponendo, se necessario, misure compensative opportune e proporzionate. In caso di persistente inerzia, provvederà quale commissario ad acta, entro gli ulteriori 90 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza provvedimento configura silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare l’equipollenza della formazione estera, l’autorità può disporre, ove necessario, misure compensative che siano opportune e proporzionate.
art. 117, comma 2, c.p.a.
il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 120 (centoventi)
Nel giudizio sul silenzio il giudice può fissare un termine per l’adempimento commisurato alle circostanze concrete; in questa controversia, considerato il rilevante numero di richieste analoghe, il termine è stato fissato in 120 giorni.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro deve essere definita entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente tale termine, sussiste silenzio-inadempimento azionabile in giudizio.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, l’autorità deve considerare l’intero insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata complessiva, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione a tempo pieno.
- La valutazione di equipollenza di un titolo formativo estero può comportare misure compensative, che devono essere opportune e proporzionate; l’autorità deve verificare anche se le qualifiche e le esperienze maturate soddisfino, integralmente o parzialmente, le condizioni richieste per l’attività professionale.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato in sentenza e può disporre che, in caso di ulteriore inerzia, l’attività sia svolta da un commissario ad acta.
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