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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12806/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per un furto in abitazione commesso in concorso e con aggravanti. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, è stato dedotto un solo motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, ma sostanzialmente diretto a contestare l'affermazione di responsabilità. La doglianza riproponeva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, in particolare sul riconoscimento fotografico dell'imputato eseguito dagli operanti di polizia giudiziaria, e mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, e inammissibilmente orientato a sollecitare una rivalutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che il riconoscimento fotografico era stato giudicato attendibile e corroborato da elementi probatori e logici, mentre la motivazione della sentenza impugnata non presentava illogicità macroscopiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato solo come norma di concorso di persone nel reato contestato e confermato in appello.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione come continuazione; la decisione non affronta specificamente il tema.

  • art. 624-bis c.p.

    Indica il delitto contestato, ossia furto in abitazione.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.

    Indica le aggravanti contestate nel reato di furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali decisivi.
  • Il riconoscimento fotografico può essere valorizzato come prova attendibile quando sia corroborato da ulteriori elementi probatori e logici, e la sua contestazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti illogicità macroscopiche o manifeste, non già per la semplice diversa apprezzabilità degli elementi di prova.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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