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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e altre materie esplodenti, con obbligo di cessione delle armi detenute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova del 13 febbraio 2024, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il divieto era stato fondato sull’elencazione di deferimenti giudiziari e condanne. Nella fase cautelare, il TAR aveva rilevato che alcuni deferimenti erano stati valorizzati senza accertare il loro esito, nonostante risultassero definiti con assoluzioni o archiviazioni per insussistenza del fatto; che non erano state indicate le ragioni per cui un ulteriore procedimento relativo all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 fosse sintomatico dell’inaffidabilità nell’uso delle armi; e che alcune condanne erano risalenti o riguardavano reati non specificamente indicativi di un’indole incline all’abuso delle armi. Per tali ragioni il giudice cautelare aveva ravvisato la mancanza di una sufficiente valutazione dell’inaffidabilità attuale e dell’idoneità concreta dei fatti a fondare il divieto, disponendo il riesame della posizione.

La decisione

A seguito dell’ordinanza cautelare di remand, la Prefettura ha adottato il decreto del 21 febbraio 2026, confermando il divieto originario, ma con una motivazione più ampia e articolata, contenente una nuova valutazione attuale delle condanne e dei procedimenti penali pendenti. Il TAR ha ritenuto che tale atto costituisse una conferma propria e un rinnovato esercizio della funzione amministrativa, non una mera integrazione della motivazione del provvedimento precedente. Il nuovo provvedimento si è quindi sostituito integralmente a quello impugnato, facendo venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto originario. Poiché il nuovo divieto non risultava impugnato, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del nuovo provvedimento

    È stato utilizzato per informare le parti della possibile definizione della controversia sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    Il procedimento relativo a tale disposizione era stato menzionato nel provvedimento prefettizio, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la rilevanza, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un ordine cautelare di remand, l’amministrazione riesamina integralmente la posizione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento sfavorevole con motivazione più ampia e articolata, tale atto costituisce una nuova espressione del potere amministrativo e non una mera integrazione della motivazione dell’atto originario.
  • Il provvedimento adottato all’esito del remand, quando contiene nuove e autonome valutazioni discrezionali e si sostituisce integralmente all’atto impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il provvedimento originario, con conseguente improcedibilità, salvo che il nuovo atto sia impugnato.
  • L’esito del giudizio conseguente a un remand dipende dal contenuto del nuovo provvedimento: se esso soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente può configurarsi la cessazione della materia del contendere; se invece conferma o mantiene l’effetto sfavorevole, l’interesse si trasferisce sull’impugnazione del nuovo atto e il ricorso originario diviene improcedibile.
  • Il riesame disposto in sede cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale; il nuovo atto non è quindi necessariamente vincolato a un esito favorevole per il ricorrente, purché l’amministrazione eserciti nuovamente il potere secondo le prescrizioni conformative stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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