Sentenza del 02/10/2018 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Mancato compimento di operazioni attive da parte della società - Presenza di costi sostenuti per royality e formazione soci - Detraibilità del costo correlato - Inerenza - Assolvimento onere della prova - A carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso IVA relativo a costi sostenuti per una royalty di 15.000 euro, prevista da un contratto di associazione in partecipazione, e per attività di formazione dei soci finalizzata alla gestione di punti vendita di servizi e prodotti turistici. La contribuente sosteneva che tali spese fossero propedeutiche e strumentali all'attività d'impresa, sebbene non fossero mai state realizzate operazioni attive, e che l'onere di dimostrare l'eventuale natura elusiva dell'inoperatività gravasse sull'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che spettasse alla società provare l'inerenza dei costi, l'effettiva intenzione di avviare l'attività e le concrete ragioni del mancato inizio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l'appello e confermato l'indetraibilità dell'IVA e il diniego di rimborso. Il pagamento delle royalties e la formazione dei soci potevano astrattamente essere operazioni preparatorie e strumentali a un'attività non ancora iniziata, ma la società non ha fornito ulteriori elementi obiettivi sufficienti a dimostrare l'inerenza concreta, l'effettiva intenzione di intraprendere l'attività e le ragioni estranee alla propria volontà che ne avrebbero impedito l'avvio. È stata inoltre rilevata l'assenza di prova che la formazione dei soci fosse destinata esclusivamente all'attività societaria, anziché recare loro un vantaggio personale. Le spese di giudizio sono state compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La detrazione dell'IVA richiede che gli acquisti siano inerenti all'esercizio dell'impresa. Il contribuente che chiede la detrazione deve dimostrare il collegamento tra le operazioni passive e l'attività economica, anche quando si tratta di attività preparatorie.
D.P.R. n. 633/1972, art. 4, comma 2
La presunzione di commercialità delle attività societarie non comporta automaticamente il diritto alla detrazione dell'IVA per ogni acquisto, poiché resta necessario provare l'effettiva inerenza e strumentalità dell'operazione.
Direttiva 77/388/CE, art. 4
"Incombe a colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere di provare che sono soddisfatte le condizioni per tale detrazione"
L'amministrazione finanziaria può esigere che l'intenzione dichiarata di avviare un'attività economica imponibile sia confermata da elementi oggettivi.
Cassazione, sentenza n. 4157 del 20 febbraio 2013
L'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa non è sempre indispensabile per la detrazione dell'IVA su operazioni preparatorie, ma non esiste un automatismo: deve essere provata la destinazione degli acquisti alla realizzazione degli scopi produttivi programmati.
Cassazione, sentenza n. 25896 del 10 dicembre 2014
Le operazioni preparatorie possono essere inerenti, ma l'inerenza deve essere dimostrata mediante ulteriori dati obiettivi forniti dal contribuente, soprattutto in presenza di totale assenza di operazioni attive.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11533 dell'11 maggio 2018
Il contribuente deve provare anche le concrete ragioni del mancato avvio dell'attività e dimostrare che esse siano estranee alla propria volontà; riferimenti generici, come il mutamento dei mercati, non sono sufficienti.
Massime di principio
- La mera costituzione di una società o la sostenuta natura preparatoria di un costo non bastano, da sole, a dimostrare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA.
- In caso di totale assenza di operazioni attive, il contribuente deve fornire elementi oggettivi e documentati che colleghino ogni costo al progetto imprenditoriale: contratti, autorizzazioni, studi, trattative, investimenti, calendari operativi e successive iniziative coerenti.
- L'onere della prova dell'inerenza, dell'effettiva intenzione di avviare l'attività e delle cause del mancato avvio grava sul contribuente, non sull'Amministrazione finanziaria.
- Le spese di formazione sostenute a favore dei soci richiedono una prova particolarmente rigorosa della destinazione esclusiva o prevalente all'attività societaria; la fruizione personale può escluderne l'inerenza.
- L'assenza di ricavi non esclude automaticamente la detrazione dell'IVA, ma rende necessario dimostrare concretamente che l'attività fosse realmente programmata e che il mancato avvio dipendesse da circostanze oggettive, sopravvenute e non imputabili alla società.
- Se l'attività viene definitivamente abbandonata senza adeguata documentazione delle ragioni e delle iniziative effettivamente intraprese, i costi preparatori possono essere considerati privi di inerenza ai fini IVA.
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