Ordinanza n. 697/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1559/2024 del 26/03/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR resa nel giudizio di ottemperanza, limitatamente all’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in ottemperanza con sentenza n. 3968 del 4 dicembre 2025. Nel dispositivo di tale sentenza il Ministero era stato condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente. Tuttavia, per mero errore materiale, il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore dell’avvocato della ricorrente, nonostante la relativa richiesta fosse stata ritualmente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo e il difensore si fosse dichiarato antistatario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un mero errore materiale nella sentenza n. 3968 del 4 dicembre 2025, consistente nell’omessa riproduzione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali richiesta dal difensore. Ha quindi disposto la correzione dell’errore materiale, sostituendo il punto 3 del dispositivo con la formulazione che condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Non risultano ulteriori statuizioni sulle spese del presente procedimento.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario costituisce errore materiale correggibile quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata nelle conclusioni e la statuizione sulle spese sia già contenuta nella decisione.
- La correzione dell’errore materiale può integrare il dispositivo della sentenza senza modificarne il contenuto decisorio sostanziale, inserendo la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario quando tale statuizione risulti coerente con la decisione e con la richiesta processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →