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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 211/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva assolto l'imputato dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) ritenendo che la condotta non si fosse svolta "in presenza di più persone" perché le due infermiere presenti nell'ambulatorio penitenziario erano state escluse dal novero delle persone rilevanti ai fini della pluralità per essere considerate non estranee alla pubblica amministrazione. Il ricorrente ha osservato che le infermiere appartenevano al Servizio Sanitario Nazionale (trasferimento della sanità penitenziaria alla ASL) e svolgevano funzioni pubbliche diverse da quelle dell'agente di polizia penitenziaria offeso, dunque dovevano essere computate tra le persone presenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto erronea la esclusione delle infermiere dal novero delle "più persone" perché esse appartengono al Servizio Sanitario Nazionale e svolgevano funzioni pubbliche diverse dall'agente di polizia penitenziaria. La Corte ha inoltre contestato il principio, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui nella fattispecie rilevano soltanto le persone estranee alla pubblica amministrazione, affermando che la legge non introduce tale distinzione soggettiva e che la pluralità può ricorrere anche quando siano presenti altri pubblici ufficiali purché svolgano funzioni diverse da quelle della persona offesa (salvo l'ipotesi in cui i pubblici ufficiali presenti stiano compiendo il medesimo atto d'ufficio). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La Cassazione interpreta il requisito della "presenza di più persone" come attinente alla concreta situazione spazio-temporale e alle funzioni svolte dai presenti: non va introdotta una distinzione basata esclusivamente sulla qualifica soggettiva ("estranei alla pubblica amministrazione"), sicché la pluralità può essere integrata anche dalla presenza di altri pubblici ufficiali quando svolgano, in concreto, funzioni diverse da quelle della persona offesa; diversa è l'ipotesi in cui i pubblici ufficiali presenti stiano espletando lo stesso atto d'ufficio.

  • art. 2, comma 283, lett. a), legge n. 244 del 24 dicembre 2007

    Richiamata per evidenziare il trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale: le infermiere presenti non appartenevano all'amministrazione penitenziaria ma al SSN, con conseguente qualificazione diversa rispetto all'agente offeso.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 22 giugno 1999 n. 230

    Richiamato per precisare che la competenza a erogare prestazioni sanitarie ai detenuti è attribuita alla ASL; le attività delle infermiere sono quindi riconducibili a funzioni sanitarie della ASL, diverse da quelle di polizia penitenziaria.

  • art. 5, comma 2, legge 15 dicembre 1990 n. 395

    Citato per definire le funzioni istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria (es. garantire l'ordine all'interno degli istituti), ossia le funzioni diverse rispetto a quelle svolte dal personale sanitario.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 6604/2022 Pagliari e contrapposte pronunce)

    La Corte segnala che la sentenza di appello ha seguito un principio giurisprudenziale restrittivo che richiedeva la presenza esclusiva di "persone estranee alla pubblica amministrazione"; la Suprema Corte ritiene invece che tale principio non debba introdurre una distinzione soggettiva non prevista dalla legge e richiama orientamenti che ammettono la pluralità anche quando altri pubblici ufficiali siano presenti a svolgere funzioni diverse.

Massime di principio

  • Per l'integrazione dell'art. 341-bis c.p. la "presenza di più persone" va valutata in base alla concreta situazione spazio-temporale e alle funzioni svolte dai presenti, non sulla base di una mera appartenenza formale alla stessa pubblica amministrazione.
  • Il personale sanitario penitenziario in servizio per la ASL/SSN va considerato distinto dall'amministrazione penitenziaria: la loro presenza può quindi concorrere a realizzare la pluralità richiesta dalla norma.
  • Se più pubblici ufficiali sono presenti ma stanno compiendo lo stesso atto d'ufficio rispetto alla persona offesa, la pluralità potrebbe non ritenersi integrata; se invece svolgono funzioni diverse, la loro presenza può concorrere a configurare il reato.
  • Non introdurre nelle fattispecie penali elementi distintivi non previsti dalla legge (come una qualificazione soggettiva aggiuntiva dei presenti): preferire un'approccio sostanziale basato sul ruolo e sull'effetto che l'offesa può avere sulla considerazione sociale e sull'esercizio delle funzioni pubbliche.
  • In casi simili valutare sempre la qualifica e, soprattutto, la funzione concreta svolta dalle persone presenti al fatto al momento dell'offesa, più che una appartenenza amministrativa di principio.

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