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Ordinanza

Ordinanza n. 4117/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del Provvedimento del 30.03.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, relativo alle pratiche nn. 20250044398, 42397, 45396, 45367, notificato in data 30.03.2026 con il quale viene comunicato nei confronti dei ricorrenti il diniego del visto per Residenza Elettiva; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202606044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti visto)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto per residenza elettiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione. In sede cautelare hanno dedotto la violazione di legge, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. In particolare, hanno contestato l'applicazione del requisito reddituale ai nuclei composti da più viaggiatori, sostenendo che la normativa richiede un reddito minimo annuale aggiuntivo per ciascun familiare inferiore a quello previsto per il primo richiedente, pari a circa 18.660 euro. Hanno inoltre lamentato che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente approfondito la titolarità delle società e la titolarità e stabilità delle rendite derivanti dalle locazioni immobiliari. Infine, hanno rilevato che dagli atti non risulterebbe svolto il colloquio consolare previsto dall'art. 4 d.m. 850/2011, anche quale strumento per chiarire gli aspetti relativi alle fonti reddituali e patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione alla possibile violazione della disciplina sui requisiti reddituali dei familiari, nonché al difetto di istruttoria e di motivazione riguardo alla titolarità delle società, alla titolarità e stabilità delle rendite immobiliari e all'eventuale mancato svolgimento del colloquio consolare previsto dall'art. 4 d.m. 850/2011. Ha ritenuto altresì meritevole di apprezzamento il periculum in mora, all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti, senza definire il merito della controversia. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva e il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 15 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda cautelare dopo una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 4 d.m. 850/2011

    Prevede il colloquio consolare rilevante nel procedimento per il visto; il TAR ha ravvisato un possibile difetto istruttorio e motivazionale per la mancata evidenza del suo svolgimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal TAR a tutela dei diritti e della dignità delle parti ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un diniego di visto per residenza elettiva, il requisito reddituale deve essere applicato distinguendo il reddito minimo richiesto al primo viaggiatore da quello aggiuntivo richiesto per i familiari, ove la disciplina applicabile preveda una soglia aggiuntiva inferiore.
  • Il diniego di un visto per residenza elettiva può presentare fumus di illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione non approfondisca adeguatamente la titolarità delle società e la titolarità e stabilità delle rendite derivanti da locazioni immobiliari.
  • La mancata evidenza del colloquio consolare previsto dall'art. 4 d.m. 850/2011 può integrare, in sede cautelare, un profilo di possibile difetto istruttorio e motivazionale quando il colloquio sia rilevante per chiarire la situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
  • In presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio potenziale meritevole di apprezzamento, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame della posizione dell'interessato, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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