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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24955/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, emessi a seguito di PVC per il recupero di imposte, sanzioni e interessi in relazione a indebite deduzioni di spese per carburanti, canoni di locazione e quote di ammortamento. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti. In appello, la CTR del Molise aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, ritenendo che la sospensione dei termini prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018 operasse solo se il contribuente avesse presentato domanda di definizione agevolata e non potesse essere invocata dall'Agenzia. L'Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando violazione degli artt. 51 e 38 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la sospensione dei termini per le liti definibili opera automaticamente ope legis, senza distinzione tra le parti e senza necessità di domanda del contribuente. La società ha proposto ricorso incidentale con motivi sovrapponibili, sostenendo la tempestività del proprio appello anche per effetto della sospensione agevolativa e di quella emergenziale COVID-19, oltre a dedurre che l'inammissibilità del ricorso principale non comportasse quella dell'incidentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi. Ha affermato che la sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 opera automaticamente per tutte le parti del processo tributario, se i termini scadono nel periodo previsto dalla legge, e non dipende dalla presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente. Di conseguenza, la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibili gli appelli. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. L'esame delle ulteriori questioni del ricorso incidentale è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge in tema di sospensione dei termini d'impugnazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sui termini processuali nel processo tributario, asseritamente violata dalla CTR

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme sulla decorrenza e sospensione dei termini processuali nel processo tributario

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale come norma processuale asseritamente violata

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di termine lungo di impugnazione, il cui decorso sarebbe stato sospeso

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la sospensione dei termini per le liti definibili opera ope legis, automaticamente e per tutte le parti, senza necessità di domanda di definizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo

  • art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    citato in via comparativa per un precedente orientamento sulla sospensione automatica dei termini nelle definizioni agevolate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    norma agevolativa interpretata nel senso della sospensione automatica dei termini di impugnazione per le controversie astrattamente definibili

  • normativa COVID-19

    invocata dalla parte contribuente quale ulteriore sospensione dei termini processuali

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie astrattamente definibili ai sensi di una disciplina agevolativa, la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente ex lege, senza che sia necessaria la domanda di definizione da parte del contribuente.
  • La sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa agevolativa non è riservata a una sola parte del giudizio, ma si applica in modo oggettivo e paritario a tutte le parti del processo tributario.
  • Se il termine per impugnare cade nel periodo individuato dalla legge di definizione agevolata, il termine resta sospeso per la durata prevista dalla norma e l'impugnazione proposta nel nuovo termine è tempestiva.
  • La erronea esclusione della sospensione automatica dei termini da parte del giudice di merito integra violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • In presenza di più impugnazioni fondate sulla medesima questione di tempestività, l'accoglimento del motivo che riguarda il regime dei termini rende assorbite le ulteriori censure non esaminate dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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