Ordinanza n. 3769/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento della Prefettura di Milano – U.T.G., Area III Patenti, prot. n. 2024/7890 del 23.02.2026, notificato in data 25.02.2026, recante il rigetto dell’istanza di restituzione della patente di guida, nonché, - ove occorra, del provvedimento della Prefettura di Milano, Area III Patenti, prot. n. M_IT PR_MIUTG 00263874 del 25.06.2025, nella parte in cui subordina il rilascio del duplicato della patente di guida all’esibizione del certificato medico attestante l’ottemperata revisione, nonché - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del provvedimento del Prefetto di Milano n. 2024/7890 del 18.09.2024, nella parte in cui dispone la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128, co. 1, C.d.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di restituzione della patente di guida, unitamente agli atti prefettizi relativi alla sospensione della patente e all'ordine di sottoposizione a visita medica/revisione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2026, notificato il 25 febbraio 2026, recante il rigetto dell'istanza di restituzione della patente. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il provvedimento del 25 giugno 2025 che subordinava il rilascio del duplicato della patente all'esibizione del certificato medico attestante l'ottemperanza alla revisione, nonché il precedente provvedimento del 18 settembre 2024, nella parte in cui disponeva la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 C.d.S. La sospensione era stata disposta quale sanzione amministrativa accessoria alla violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S., per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, per nove mesi e comunque sino all'esito della revisione finalizzata all'accertamento dei requisiti psicofisici. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, non affrontati dalla difesa erariale. In particolare, ha osservato che la visita medica immediata prevista dall'art. 186, comma 8, C.d.S. costituisce conseguenza accessoria della sospensione disposta ai sensi dell'art. 186 e non autonoma misura adottata ai sensi dell'art. 128 C.d.S. Il Collegio ha altresì rilevato che l'eventuale difetto di giurisdizione potrebbe superare, in astratto, la questione della tardività dell'impugnazione dell'ordine di visita medica ex art. 128 C.d.S., ritenendo tale prescrizione assorbita dall'obbligo legale di sottoporsi immediatamente a visita medica previsto dall'art. 186 C.d.S.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sull'intera controversia, sia con riguardo alla sospensione della patente quale sanzione accessoria dell'art. 186 C.d.S., sia con riguardo all'ordine di sottoposizione a visita medica quale misura accessoria della sospensione, ha assegnato alle parti termine sino al 27 luglio 2026 alle ore 10:00 per il deposito di concise memorie limitate alla questione della giurisdizione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata al prosieguo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
La guida in stato di ebbrezza è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La violazione comporta, oltre alla sanzione penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
art. 186, comma 8, C.d.S.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
L'ordine di sottoposizione a visita medica costituisce conseguenza accessoria della sospensione della patente disposta ai sensi dell'art. 186 C.d.S., non dell'art. 128 C.d.S.
art. 128, comma 1, C.d.S.
La revisione della patente prevista da tale disposizione è stata distinta dal Collegio dall'obbligo di visita medica immediata derivante dall'art. 186, comma 8, C.d.S.; la questione della giurisdizione sulla controversia è stata rimessa al contraddittorio delle parti.
art. 119, comma 4, C.d.S.
È richiamato quale disposizione ai sensi della quale deve essere effettuata la visita medica ordinata dal prefetto in applicazione dell'art. 186, comma 8, C.d.S.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio lo ha richiamato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio prima della decisione.
Massime di principio
- La sospensione della patente disposta dal prefetto per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ai sensi dell'art. 186 C.d.S. costituisce una sanzione amministrativa accessoria collegata all'accertamento del reato.
- L'ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica previsto dall'art. 186, comma 8, C.d.S. è una misura accessoria della sospensione della patente derivante dall'art. 186 C.d.S., anche quando l'atto faccia riferimento contestualmente alla revisione prevista dall'art. 128 C.d.S.
- La possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo può riguardare sia l'impugnazione della sospensione della patente quale sanzione accessoria dell'art. 186 C.d.S., sia l'impugnazione dell'ordine di sottoposizione a visita medica quale misura accessoria della sospensione.
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