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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29648/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di primo e secondo grado per inosservanza della disciplina sul procedimento in assenza. Lamentele basate sul mancato ricevimento della citazione a giudizio: l'imputato aveva dichiarato domicilio in sede di identificazione (patente) e un recapito telefonico, ma la notifica della citazione, effettuata dopo quasi tre anni, non è andata a buon fine per irreperibilità. Si sostiene che non sia stata accertata la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo e che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere valida la dichiarazione di assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato che non vi era certezza della conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato e che non sussistevano elementi concreti idonei a dimostrare una volontaria sottrazione al processo. La Corte ha quindi dichiarato l'inosservanza delle norme sul processo in assenza (art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.), configurando una nullità assoluta, e ha disposto l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per nuovo procedimento.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella imputazione per concorso di persone nel reato; citata in riferimento al capo d'imputazione

  • art. 624 cod. pen.

    Furto; norma sostanziale indicata nel titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Regole sulle notificazioni e sulle modalità alternative di notifica: la notifica al difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, è formalmente valida ma non sostituisce la verifica della effettiva conoscenza del procedimento quando manchi certezza della vocatio in ius

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce che si può celebrare il processo in assenza solo se l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto; elenca indici di conoscenza (elezione di domicilio, nomina difensore, misure cautelari) che non sono presunzioni assolute ma elementi valutabili nel caso concreto

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina del processo in assenza la cui inosservanza può comportare nullità della decisione

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria in sede di gravame e la facoltà della corte di appello di rilevare d'ufficio vizi processuali; qui richiamata per il mancato esame dell'eccezione in appello

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Poteri della Corte di cassazione in presenza di nullità assolute che impongono annullamento e rinvio degli atti al giudice di merito

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    Giurisprudenza di legittimità che precisa come gli indici elencati dall'art. 420-bis non costituiscano presunzioni assolute: la valutazione della 'volontaria sottrazione' richiede accertamento fattuale e psicologico caso per caso

  • Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021 (Georgieva)

    Richiamata in relazione alla qualificazione della nullità derivante dalla violazione delle norme sul processo in assenza come nullità assoluta

Massime di principio

  • Il processo in assenza è consentito solo se è certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato oppure se è dimostrabile una volontaria sottrazione alla conoscenza; elementi formali (notifica a terzi, elezione di domicilio, irreperibilità) non bastano da soli
  • L'indicazione di un domicilio risultato poi irreperibile o la mancata risposta del difensore d'ufficio non costituiscono automaticamente prova di volontaria sottrazione: è necessario un accertamento fattuale e psicologico sul comportamento dell'imputato
  • La notifica formalmente corretta ai sensi dell'art. 161 può essere insufficiente se non ha reso effettiva la conoscenza dell'atto: va distinto tra notifiche 'possibili' che effettivamente informano e notifiche che rimangono una fictio
  • Se manca la certezza della conoscenza e non è provata la volontaria sottrazione, la celebrazione del processo in assenza configura nullità assoluta e determina l'annullamento delle sentenze con rinvio per nuovo esame
  • In valutazioni analoghe il giudice deve documentare l'esistenza di elementi concreti e specifici idonei a provare la volontà di sottrarsi, evitando presunzioni automatiche basate su mere irregolarità di recapito o mancate comunicazioni

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