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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37020/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (compratore)

La controversia

L'acquirente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'evizione parziale di un terreno acquistato. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda nei confronti di alcuni venditori, ritenendo che non fosse stata proposta un'azione di riduzione del prezzo e che quindi mancasse la prova di un danno risarcibile, pur mantenendo ferma la condanna di una diversa venditrice rimasta contumace in appello. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1484, 1480 e 1223 c.c., oltre a vizi motivazionali e violazione dell'art. 111 Cost., sostenendo che il danno emergente e il lucro cessante risultavano provati e che il rigetto si fondava su un ragionamento contraddittorio. I controricorrenti hanno eccepito abuso del processo, assumendo che l'acquirente avrebbe comunque potuto ottenere l'integrale risarcimento per effetto del giudicato formatosi nei confronti della coobbligata rimasta definitiva, ma tale eccezione è stata ritenuta infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata era viziata da contraddizione logica: dopo aver accertato che l'evizione parziale era intervenuta e che i venditori non avevano provato una causa a loro non imputabile, la Corte territoriale aveva escluso il risarcimento sul solo presupposto che non fosse stata proposta l'azione quanti minoris. La Cassazione ha ricordato che il diritto alla garanzia per evizione sorge per il solo fatto oggettivo della perdita del diritto acquistato e che, nelle vendite di cosa gravata da diritti o oneri, l'acquirente può cumulare alla risoluzione o alla riduzione del prezzo anche il risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. per il tramite del rinvio degli artt. 1479, 1480 e 1489 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1484 c.c.

    Riconosciuto come norma sulla garanzia per evizione, la cui violazione è stata dedotta dal compratore per contestare il diniego di risarcimento.

  • art. 1480 c.c.

    Richiamato come disposizione che, in caso di vendita di cosa gravata da diritti o oneri, consente rimedi in favore dell'acquirente e opera come base del richiamo al risarcimento del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Indicata come norma generale sulla risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante, applicabile anche alla garanzia per evizione tramite i rinvii codicistici.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo e della motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 1489 c.c.

    Richiamato per affermare che la vendita di cosa gravata da diritti o oneri dà diritto, oltre ai rimedi restitutori o modificativi, anche al risarcimento del danno.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come base generale della responsabilità contrattuale da cui deriva il risarcimento del danno.

  • art. 1479 c.c.

    Richiamato quale norma che estende il risarcimento del danno nelle vendite con oneri o diritti gravanti sul bene, tramite il rinvio a 1223 c.c.

Massime di principio

  • Nel caso di evizione parziale, il diritto alla garanzia del compratore sussiste per il solo fatto oggettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla sua conoscenza della causa dell'evizione.
  • Nella vendita di cosa gravata da diritti o oneri, l'acquirente può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche il risarcimento dei danni, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.
  • È viziata da contraddizione logica la decisione che, dopo aver accertato l'esistenza dell'evizione e l'assenza di prova liberatoria del venditore, neghi il risarcimento solo perché non è stata proposta una specifica azione di riduzione del prezzo, quando il danno risarcibile risulti comunque dedotto e provato.
  • Ai fini del risarcimento da garanzia per evizione, il giudice di merito deve verificare in concreto l'esistenza e l'entità del pregiudizio economico subito dall'acquirente, senza escluderlo in via astratta per il solo fatto che il bene abbia comunque una residua utilità.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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