Cassazione Civile, Ordinanza n. 29164/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società finanziata e di alcuni fideiussori per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un rapporto di mutuo fondiario. In primo grado l’opposizione al decreto era stata accolta, ritenendosi che la banca, dopo una comunicazione di revoca del finanziamento e recesso dal conto corrente, avesse poi implicitamente rinunciato alla risoluzione del rapporto chiedendo il pagamento di una singola rata scaduta. In appello, invece, il decreto ingiuntivo era stato confermato sul rilievo che la richiesta di pagamento della rata non aveva un significato univoco di rinuncia all’effetto risolutivo. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme fallimentari e processuali, sostenendo che sul medesimo credito pendeva anche l’accertamento nello stato passivo del fallimento della società, con conseguente improcedibilità del giudizio ordinario; 2) violazione degli artt. 1456, 1458, 1186, 1819 e 1820 c.c. e delle clausole contrattuali, assumendo che la banca, chiedendo il pagamento di una sola rata dopo avere intimato la risoluzione, avesse comunque manifestato una rinuncia all’effetto risolutivo o allo scioglimento del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente a far valere un’eccezione di improcedibilità correlata alla posizione del fallimento, eccezione che spettava eventualmente al curatore; ha inoltre osservato che, in ogni caso, l’art. 96, comma 2, n. 3, l.f. consente l’opponibilità al fallimento della sentenza resa in un giudizio ordinario già pendente al momento dell’apertura della procedura, anche se non passata in giudicato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a censurare una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, ossia l’interpretazione della lettera del 13 settembre 2013, senza dedurre in modo specifico un reale vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, n. 3, l.f.
Consente l’opponibilità al fallimento della sentenza pronunciata in un giudizio ordinario di accertamento del credito già pendente al momento dell’apertura della procedura, anche se non passata in giudicato.
art. 52 l.f.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa improcedibilità del giudizio, ma non ritenuto ostativo alla prosecuzione del processo nel caso concreto.
art. 81 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui non è consentito far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state reputate inammissibili perché, da un lato, relative a un tema non deducibile dal ricorrente per difetto di legittimazione, dall’altro dirette in sostanza a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 1456 c.c.
Invocato dal ricorrente in combinazione con le clausole contrattuali per sostenere la rinuncia all’effetto risolutivo, ma la censura è stata ritenuta una mera contestazione dell’interpretazione di merito.
art. 1458 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul mutuo per contestare gli effetti della risoluzione; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità della doglianza.
art. 1186 c.c.
Invocato dal ricorrente come norma regolante l’esigibilità del credito, senza che la Corte affronti il merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 1819 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di mutuo e rimborso; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 1820 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di rimborso rateale; la Corte non sviluppa un principio sul punto perché considera la censura di fatto.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’eccezione di improcedibilità del giudizio per intervenuto fallimento, quando attiene alla posizione della procedura concorsuale, non può essere utilmente fatta valere da chi non sia legittimato a rappresentarla o a sostituirsi al curatore, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- La sentenza resa in un giudizio ordinario di accertamento del credito già pendente al momento dell’apertura del fallimento è opponibile alla procedura ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.f., anche se non passata in giudicato.
- La qualificazione del significato di una comunicazione contrattuale e la verifica della sua eventuale valenza rinunciativa costituiscono, di regola, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di un vizio motivazionale specificamente e puntualmente dedotto.
- Una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del documento senza indicare in modo preciso l’errore logico o la reale omissione decisiva della motivazione è inammissibile in sede di legittimità.
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