Circolare numero 115 del 08-06-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del SINAP (Sindacato Nazionale Pensionati) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30/03/2015 tra INPS e SINAP per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati soggetti beneficiari, modalità di delega, revoca e contestazione, misura del contributo, periodicità dei versamenti all’Associazione, costi del servizio, durata della convenzione e profili di responsabilità. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-SINAP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SINAP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare descrive la convenzione stipulata il 30/03/2015 tra INPS e SINAP per consentire il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il documento disciplina le modalità di adesione, la gestione delle deleghe, le revoche, le contestazioni, la misura del contributo, i versamenti all’Associazione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti che percepiscono trattamenti previdenziali di mobilità, NASPI, ASpI, Mini ASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega di trattenuta e requisiti documentali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo attribuito al SINAP è 7401.
Gestione dei pagamenti diretti e degli obblighi del datore di lavoro
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Contestazioni, revoca e sostituzione della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata direttamente dall’associato oppure tramite le Associazioni sindacali, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede quanto prima all’acquisizione della revoca e ne dà comunicazione all’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già interessata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e con allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca, annullamento e contenzioso
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. Il SINAP ha comunicato l’applicazione del 3% per l’indennità di disoccupazione MINI ASpI per cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015, per CIG edile ordinaria e straordinaria, per i restanti trattamenti indicati, nonché per NASPI, ASDI e DIS-COLL.
Versamento delle trattenute e servizi telematici
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate ma non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni e le fatture per il costo del servizio, oltre alle comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Associazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale di tale costo viene comunicata con apposito avviso; dalla data della comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Profili di responsabilità, durata e facoltà dell’Istituto
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Dati dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale del SINAP è indicata in Napoli, via Paolo Della Valle n. 32. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25481 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35481 per l’accreditamento a SINAP e GPA11481 per la rilevazione del debito verso SINAP; i pagamenti all’Associazione vanno registrati in dare del conto GPA11481, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi deve essere imputato al conto GPA24042.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, sottoscritta il 30/03/2015 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi del SINAP mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASPI/ASpI/Mini ASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo del SINAP è 7401.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti CIG
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni sulla delega e cessazione delle trattenute
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Revoca, nuova delega e durata degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione sindacale, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è inviata direttamente all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca e ne informa l’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca, annullamento o controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Il SINAP ha comunicato una percentuale del 3% per l’indennità di disoccupazione MINI ASpI per cessazioni fino al 30 aprile 2015, per CIG edile ordinaria e straordinaria, per i restanti trattamenti elencati, per NASPI, ASDI e DIS-COLL.
Versamento delle trattenute e servizi on line
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi trattenuti, con dati anagrafici e importi, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e le fatture relative al costo dei servizi, oltre alle comunicazioni connesse alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
Il SINAP deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo è comunicata con apposito avviso; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Esclusione di oneri e responsabilità per l’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Dati dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale del SINAP è indicata in Napoli, via Paolo Della Valle n. 32. Sul piano contabile sono istituiti i conti GPA25481 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni temporanee, GPA35481 per l’accreditamento a SINAP, e GPA11481 per la rilevazione del debito verso SINAP; i pagamenti all’Associazione vanno imputati in dare del conto GPA11481, con eventuale saldo da riprendere nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042.
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