Sentenza del 05/03/2020 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro e conseguenti imposte ipotecaria e catastale relativo alla vendita di un terreno edificabile (mq 12.000) per l'acquisto da parte del Centro per anziani. Il ricorrente sosteneva che, in quanto IPAB (istituzione pubblica di assistenza e beneficienza), l'acquisto dovesse beneficiare della tassa in misura fissa e dell'esonero dalle imposte ipotecaria e catastale
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dal Centro per anziani. Il Collegio ha ritenuto che il regime agevolato previsto dal DPR n.131/1986 si applica a condizione che l'acquirente dichiari nell'atto la destinazione e realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto; essendo pacifica e non contestata la mancata realizzazione del centro socio-assistenziale, l'amministrazione ha legittimamente recuperato le imposte ordinarie. Spese processuali compensate
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Tariffa, Parte I, Nota II-quinquies e art. 1)
"si applica la tassa fissa ........ se il trasferimento avviene a favore di istituzioni riordinate in servizi o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (NOTA II QUINQUIES) ..... a condizione ....... che dichiari nell'atto che intende utilizzare il bene per lo svolgimento della propria attività e CHE REALIZZI L'EFFETTIVO UTILIZZO DIRETTO ENTRO 2 ANNI DALL'ACQUISTO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE O DI MANCATA UTILIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'; E' DOVUTA L'IMPOSTA NELLA MISURA ORDINARIA."
La Commissione ha applicato la condizione normativa: l'agevolazione (tassa fissa ed esonero) è subordinata alla dichiarazione e alla realizzazione effettiva dell'uso entro 2 anni; in mancanza si applicano le imposte ordinarie.
D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207
Richiamato per la storia normativa delle IPAB e la loro trasformazione giuridica; non elimina però le condizioni previste dal DPR 131/1986 per le agevolazioni fiscali.
DPR 24 luglio 1977 n. 616
Citato quale tappa della devoluzione di competenze regionali e della riorganizzazione degli enti socio-assistenziali, utile a ricostruire l'evoluzione normativa delle IPAB.
L. 8 novembre 2000 n. 328 (art. 10)
Norma che ha favorito la trasformazione delle ex IPAB in Aziende di Servizi alla Persona (ASP), rilevante per valutare la natura pubblica/privata dell'ente al momento dell'acquisto ma senza derogare alla condizione di effettivo utilizzo richiesta per le agevolazioni.
Sentenza Corte Cost. n. 396/1988
Giurisprudenza citata nella ricostruzione storica delle IPAB (a supporto del processo di trasformazione e delle questioni relative alla devoluzione e alla natura degli enti).
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per trasferimenti a favore di IPAB o enti analoghi sono subordinate non solo alla qualifica dell'ente, ma anche alla dichiarazione nell'atto e alla concreta realizzazione dell'uso dell'immobile entro i termini previsti (tipicamente 2 anni); in caso di mancata realizzazione scatta la tassazione ordinaria.
- La trasformazione storica delle IPAB in forme associative private o in ASP non elimina automaticamente le condizioni previste dalla normativa tributaria: va accertata la reale natura giuridica e il rispetto degli obblighi formali e sostanziali per le agevolazioni.
- In giudizio, i fatti non contestati dalle parti possono essere presi come acquisiti (principio di non contestazione) e consentono all'Amministrazione di recuperare tributi se risultano violate le condizioni per le agevolazioni.
- Chi intende avvalersi del regime fiscale agevolato deve documentare e realizzare l'utilizzo dell'immobile nei termini stabiliti, conservando prove dell'avvio e della conclusione delle attività previste; l'onere probatorio rilevante riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla legge/regolamento.
- In presenza di dubbi sullo status dell'ente (pubblico vs. soggetto del terzo settore/privato), è necessario verificare la normativa e gli atti costitutivi/riconosciuti (decreti regionali, trasformazioni, iscrizioni) perché la qualificazione incide sul trattamento fiscale, ma resta decisiva la verifica delle condizioni d'uso previste dalla normativa fiscale.
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