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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 26165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la dichiarazione di rinuncia/il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e dell'adempimento dei pagamenti, determinasse la cessazione della materia del contendere. Per tali ragioni non si è pronunciata nel merito e ha disposto la compensazione delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a (---) s.r.l. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 a seguito di verifica fiscale, rilevando operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ad acquisti/cessioni immobiliari. Venivano contestate: indebite deduzioni di costi ai fini IRES per Euro 763.678,39; indebite deduzioni di componenti negativi ai fini IRAP per Euro 733.631,00; indebita detrazione IVA per operazioni inesistenti per Euro 721.620,32; omessa fatturazione con IVA dovuta per Euro 5.600,00, oltre sanzioni. Il ricorso avverso l'avviso era stato respinto in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente ha poi comunicato che, nel frattempo, aveva ottenuto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182‑bis L.F. e aveva adempiuto ai pagamenti dovuti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 182‑bis

    L'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182‑bis L.F., unitamente all'adempimento dei pagamenti previsti, può estinguere o far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio tributario, comportando la cessazione della materia del contendere.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19907/2018, n. 23161/2013, n. 23685/2008, n. 22806/2004)

    Principi consolidati secondo cui la rinuncia sostanziale o il sopravvenuto venir meno dell'interesse determinano l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Se il contribuente, durante il giudizio, ottiene l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F. e adempie i pagamenti stabiliti, il processo tributario può diventare privo di interesse e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere è un principio procedurale: comporta l'estinzione del processo senza decisione di merito, con possibile compensazione delle spese se la definizione è frutto di accordo/omologazione.
  • Per ottenere la dichiarazione di cessazione è opportuno produrre tempestivamente il decreto di omologazione e le prove degli adempimenti al giudice (o comunicare la rinuncia formale), così da evitare ulteriori oneri processuali.
  • La soluzione accordata (ristrutturazione/omologazione e pagamenti) non equivale automaticamente a una pronunciamento favorevole nel merito: il contribuente perde la possibilità di ottenere una pronuncia di assoluzione o di accertamento favorevole.
  • Prima di procedere con un accordo di ristrutturazione che comprenda debiti fiscali, valutare l'entità degli importi estinti e gli effetti su eventuali crediti fiscali, sanzioni e rapporti con altri creditori, per evitare conseguenze non desiderate.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione dell'interesse, le parti possono chiedere la compensazione delle spese; il giudice valuta in base alle circostanze e alla buona fede delle parti.

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