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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39585/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi volti a contestare la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie di calunnia. L'imputata sosteneva di non poter sapere che Matassoni agisse legittimamente perché: le notifiche (precetto e preavviso di rilascio) sarebbero state notificate a un indirizzo non più sede della società; la notifica non poteva essere ritirata da un dipendente perché la società non aveva dipendenti; non era a conoscenza che quel giorno si sarebbe eseguita l'immissione in possesso; al momento dei fatti sarebbe stata distante e intenta ad ascoltare musica con le cuffie; aveva timore a avvicinarsi per l'elevata conflittualità; i precedenti accessi illegittimi di Matassoni giustificavano il suo convincimento. Infine, censura sulla mancata motivazione del risarcimento civle di euro 5.000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza della procedura esecutiva e avesse ricevuto le notifiche (precetto notificato il 17/05/2013 e preavviso di rilascio notificato il 05/07/2013 con esecuzione fissata il 13/09/2013), sicché mancava il requisito del beneplacito soggettivo richiesto per escludere il dolo nella calunnia. Le deduzioni difensive che contestavano distanza, ascolto di musica, timore o precedenti comportamenti di Matassoni sono state ritenute questioni di merito non riapribili in sede di legittimità. Confermata la condanna per calunnia pronunciata in primo grado, confermato il risarcimento alla parte civile in euro 5.000, e condannata la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La fattispecie di calunnia richiede dolo: imputare falsamente a taluno un reato sapendolo innocente. La Corte ha ritenuto dimostrata la conoscenza da parte della ricorrente della procedura esecutiva e quindi il dolo necessario alla fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna al pagamento delle somme in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per le spese e somme ritenute eque.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata per giustificare la trattazione in forma cartolare del procedimento (assenza di discussione orale per tardività della richiesta).

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228, conv. L. 25/02/2022, n. 15

    Ulteriore norma richiamata a supporto del trattamento cartolare del procedimento, come richiamato nella sentenza.

Massime di principio

  • Per la calunnia (art. 368 c.p.) è necessario il dolo: l'autore deve aver consapevolezza dell'innocenza della persona accusata; la semplice convinzione errata non basta se vi sono elementi che dimostrano conoscenza della procedura legittima.
  • Le notifiche sono atti pubblici che fanno fede di quanto in esse contenuto fino a querela di falso; la comprovata ricezione di precetti e preavvisi può dimostrare la conoscenza dell'esecutante e quindi il dolo dell'accusatore.
  • In sede di legittimità il riesame degli elementi di fatto è molto limitato: le censure meramente rievocative o dirette a una diversa valutazione probatoria vengono generalmente respinte.
  • Il timore personale, la distanza fisica al momento dei fatti o abitudini (es. ascoltare musica) non sono, di per sé, sufficienti a escludere il dolo quando vi siano prove documentali della conoscenza del procedimento.
  • Precedenti conflitti o ingressi abusivi da parte della vittima non giustificano la formulazione consapevole di false accuse; l'esistenza di controversie pregresse può essere considerata ma non annulla l'obbligo di verità.
  • La valutazione del danno risarcibile alla parte civile può essere sommaria ma deve essere motivata; somme non elevate (es. 5.000 euro) possono essere confermate se il giudice esplicita il nesso causale e gli elementi del danno.

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