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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11010/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in appello di una rapina impropria e di ulteriori reati connessi, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto. In particolare ha sostenuto che la condotta ascritta ai sensi dell'art. 624-bis c.p. dovesse essere qualificata come mero tentativo e non come reato consumato, chiedendo quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che il ricorso si risolveva in censure di fatto e in una riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza d'appello e senza puntuali ragioni di diritto idonee a scalfirla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché meramente fattuali, reiterative di censure già vagliate e prive di un confronto critico con la motivazione della corte territoriale, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il ricorrente invocava la norma per sostenere che il fatto integrasse solo un tentativo e non una consumazione; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione, ma rileva che la censura non supera i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali l'imputato era stato ritenuto responsabile.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali l'imputato era stato ritenuto responsabile.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata unitamente agli altri reati.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato come aggravante contestata unitamente agli altri reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Richiamata per affermare che i principi sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione valgono anche per il ricorso per cassazione.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni già decise dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica della motivazione impugnata e da pertinenti argomentazioni di diritto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata analisi critica delle rationes decidendi e la carenza di riferimenti congrui alla decisione determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Il giudizio di legittimità non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico e congruo degli elementi di prova posti a base dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRapinaLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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