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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37770/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge processuale e insanabile contraddittorietà tra il dispositivo letto in udienza il 27/01/2025 e il dispositivo trascritto in calce alle motivazioni depositate il 28/03/2025. La ricorrente sostiene che al dispositivo letto in udienza la Corte di appello aveva assolto entrambi gli imputati per i reati loro ascritti perché il fatto non sussisteva, mentre il dispositivo in calce alle motivazioni sarebbe difforme, disponendo l'assoluzione della ricorrente solo per il capo 1) e la conferma della condanna per il capo 2) con rideterminazione della pena (diversa da quanto annunciato in udienza). In subordine la ricorrente chiede la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tuttavia, rilevato un evidente refuso materiale e constatata la corrispondenza tra la motivazione e il dispositivo letto in udienza (che assolveva gli imputati per insussistenza del fatto), la Corte ha corretto d'ufficio il dispositivo apposto in calce alla sentenza della Corte d'appello n. 479 del 27/01/2025 sostituendolo con quello effettivamente letto in udienza, ossia l'assoluzione degli imputati per l'insussistenza del fatto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'annotazione in calce all'originale presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano.

Norme richiamate

  • D.L. n.4 del 2019, art.7, comma 1

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nel capo 1; la Corte ha ritenuto che il fatto non sussisteva, rilevando la mancanza dell'elemento oggettivo e del dolo rispetto alla condotta contestata.

  • D.L. n.4 del 2019, art.7, comma 2

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nel capo 2; la motivazione della Corte d'appello ha ritenuto l'omissione riconducibile a mera negligenza, non a dolo, con conseguente valutazione favorevole alla ricorrente e coerenza con il dispositivo letto in udienza.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la rettificazione del dispositivo in calce alla sentenza; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 619 per correggere d'ufficio l'errore materiale nel dispositivo, in quanto la rettifica era palese e non comportava necessità di annullamento.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione di errori materiali da parte del giudice dell'impugnazione; la Corte ha ricordato che, in presenza di un errore materiale, il rimedio primario è la correzione ex art. 130 avanti il giudice che ha emesso il provvedimento, salvo la possibilità di rettifica in sede di legittimità quando ricorrano le condizioni previste.

  • Legge delega 16 febbraio 1987 n.81, art.2, comma 1, n.1

    Richiamata per il principio direttivo di semplificazione del processo; la Corte usa questo motivo per giustificare la possibilità di rettificare direttamente in sede di cassazione errori materiali al fine di evitare atti non essenziali e spreco di attività processuale.

  • D.P.R. 22 settembre 1988 n.447

    Richiamato per sottolineare che le disposizioni del codice di procedura penale devono essere interpretate alla luce della legge delega; la Corte evidenzia che l'art. 619 costituisce disciplina speciale che autorizza la rettificazione in cassazione anche nei casi in cui il ricorso sia inammissibile.

Massime di principio

  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello posto in calce alle motivazioni non costituisce automaticamente nullità: prevale il dispositivo di udienza quando la motivazione è coerente con esso.
  • Le difformità di natura materiale o refusi nel dispositivo sono sanabili mediante correzione dell'errore materiale; il rimedio ordinario è la correzione avanti al giudice che ha emesso il provvedimento (art.130 c.p.p.).
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione può rettificare d'ufficio il dispositivo ai sensi dell'art.619 c.p.p. quando l'errore è palese, pacificamente riconoscibile e la rettifica non richiede l'annullamento della decisione.
  • Se si contesta la divergenza tra dispositivo e motivazione è importante dimostrare che la motivazione corrisponde al dispositivo letto in udienza; se così, la rettifica è agevole e mira a evitare inutili attività processuali.
  • La parte che rileva l'errore materiale dovrebbe, in via prioritaria, chiedere la correzione al giudice di merito; in alternativa, la Corte di cassazione può comunque procedere alla rettifica purché ricorrano le condizioni di immediata verificabilità.

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