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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Un condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata con sentenza della Corte di appello del 15 novembre 2024, ha chiesto la liberazione anticipata. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, il Magistrato di sorveglianza ha rifiutato di decidere, sostenendo che la competenza spettasse al giudice che aveva applicato e gestiva la pena sostitutiva: secondo tale giudice, sarebbe incoerente attribuire a un diverso organo la valutazione sul beneficio, considerato che il lavoro di pubblica utilità si svolge sotto la supervisione del giudice che lo ha disposto. La Corte di appello ha a sua volta negato la propria competenza, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui decide il Magistrato di sorveglianza, e ha sollevato conflitto. La Cassazione è stata quindi chiamata a individuare il giudice competente, esaminando sia l’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia la competenza funzionale a decidere sull’istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di decidere aveva determinato una stasi procedimentale. Nel merito ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze e ha disposto la trasmissione immediata degli atti per la definizione del procedimento. Ha confermato l’orientamento secondo cui la liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 richiama l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. e non sussiste incompatibilità logico-sistematica. La competenza procedurale spetta tuttavia al Magistrato di sorveglianza in forza dell’art. 69-bis ord. pen., che attribuisce a tale organo la decisione sulla concessione o sul diniego del beneficio e disciplina il reclamo al tribunale di sorveglianza. La riserva di compatibilità dell’art. 76 non esclude l’applicazione dell’art. 69-bis, non direttamente richiamato, e non è ravvisabile un’incompatibilità di sistema. La decisione non definisce la domanda di liberazione anticipata né la responsabilità penale o la pena del condannato.

Norme richiamate

  • art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, a proposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori – passibili di considerazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva) – natura detentiva, sicché nessuno avrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse, dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto (pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimento all’art. 54 della legge n. 354 del 1975.

    Il richiamo dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. nell’art. 76 dimostra che la liberazione anticipata si applica anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo; altrimenti il richiamo sarebbe privo di funzione, poiché le altre pene sostitutive considerate hanno natura detentiva.

  • art. 47, comma 12-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Sul piano testuale, l’art. 76 legge 689/81, come novellato dal d.lgs. 150/22, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai due testi normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni di ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47 comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata ai soggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tra l’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva.

    La disposizione, estendendo la liberazione anticipata oltre l’espiazione detentiva, costituisce il riferimento sostanziale che consente di applicare il beneficio anche ai condannati ammessi a una pena sostitutiva compatibile, incluso il lavoro di pubblica utilità.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, a proposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori – passibili di considerazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva) – natura detentiva, sicché nessuno avrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse, dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto (pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimento all’art. 54 della legge n. 354 del 1975.

    La Corte utilizza la disposizione come termine di confronto: per le pene sostitutive detentive il riferimento alla liberazione anticipata sarebbe stato direttamente riconducibile all’art. 54; il richiamo all’art. 47, comma 12-bis, nell’art. 76 è invece significativo dell’estensione del beneficio al lavoro di pubblica utilità.

  • art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unica disposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sotto l’aspetto procedurale. La disposizione ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come già si osservava, per effetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

    L’art. 69-bis ha portata generale e regola la procedura per tutti i possibili beneficiari della liberazione anticipata, compresi i condannati che espiano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 69-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora, espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre i commi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentemente incisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando la competenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario.

    La competenza a decidere in prima istanza sull’istanza di liberazione anticipata è attribuita in via esclusiva al Magistrato di sorveglianza, senza distinzione in base alla modalità di esecuzione della pena.

  • art. 69-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

    La previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza completa il riparto procedurale previsto dall’art. 69-bis e conferma che la decisione iniziale appartiene al Magistrato di sorveglianza.

  • art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689

    La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione di un’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccat[a] finalità riparativa e, al pari delle altre, comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); riveste finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penale esterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.).

    Le prescrizioni proprie del lavoro di pubblica utilità e le sue finalità riparative e di reinserimento concorrono a escludere un’incompatibilità logico-sistematica con la liberazione anticipata.

  • art. 63, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione di un’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccata finalità riparativa e, al pari delle altre, comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); riveste finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penale esterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.).

    Il dovere dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di riferire anche sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale evidenzia la compatibilità del lavoro di pubblica utilità con la valutazione richiesta per la liberazione anticipata.

  • art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    La Corte costituzionale, con la sentenza del 20 maggio 2026 n. 114, ha dichiarato non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, proprio in relazione all'interpretazione che di tali norme ha dato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata, ex art. 54 ord. pen., avanzata da un condannato la cui pena è stata sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis della legge n. 689 del 1981, con la misura del lavoro di pubblica utilità, spetta al Magistrato di sorveglianza e non al Giudice dell'esecuzione penale.

    La disposizione è richiamata nel descrivere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; la decisione conferma che tale modalità di espiazione non sposta dal Magistrato di sorveglianza la competenza sull’istanza di liberazione anticipata.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: il richiamo, nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981, all’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. sarebbe altrimenti privo di una funzione significativa, e non sussiste incompatibilità logico-sistematica tra il beneficio e tale pena sostitutiva.
  • La competenza a decidere in prima istanza sulla liberazione anticipata spetta al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis ord. pen. anche quando l’istanza riguarda una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la norma procedurale ha portata generale e non prevede un diverso giudice per questa categoria di condannati.
  • La riserva di compatibilità prevista dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981 non esclude l’applicazione dell’art. 69-bis ord. pen., che non è tra le disposizioni direttamente richiamate dall’art. 76; né il fatto che un diverso giudice sovrintenda all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità crea, di per sé, un’incompatibilità con la competenza del Magistrato di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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