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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23910/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, intercorso tra un'azienda sanitaria regionale e un sanitario dal 1 giugno 2008 al 31 dicembre 2015, poi prorogato più volte. Il lavoratore ha ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con condanna dell'ente al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine e al pagamento delle differenze retributive parametrate al trattamento del dirigente medico veterinario di I livello, con decurtazione del 15%. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 110 d.lgs. 267/2000, sostenendo che si trattasse di una genuina collaborazione autonoma per obiettivi; 2) violazione degli artt. 101, 421 e 115 c.p.c., per mancata ammissione della prova testimoniale ritenuta invece decisiva e specifica; 3) violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., assumendo che l'eventuale illegittimità delle proroghe non comportasse automaticamente la nullità del contratto e che non fosse stata provata la subordinazione; 4) omesso esame dell'insussistenza degli indici di subordinazione e contestazione dell'idoneità dell'inserimento nell'organizzazione aziendale a fondare, da solo, la subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accertamento del rapporto di impiego di fatto alle dipendenze di un ente pubblico e di qualificazione della subordinazione sulla base di indici sintomatici complessivamente valutati. Ha inoltre osservato che i motivi del ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione impugnata; in particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale non era censurabile nei termini dedotti, mancando la decisività del fatto asseritamente omesso. Conseguentemente, l'azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    Consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso a collaborazioni autonome solo in presenza dei presupposti legali; la loro insussistenza può fondare l'illegittimità del rapporto.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del ricorso a forme flessibili; non è stato ritenuto decisivo per sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 2222 c.c.

    Evocato per qualificare il rapporto come prestazione d'opera autonoma, ma superato dall'accertamento fattuale della subordinazione.

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato in funzione difensiva dalla ricorrente per legittimare il ricorso a prestazioni autonome.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per contestare la gestione del contraddittorio e l'asserita mancata ammissione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti; la Corte ha ribadito che tale apprezzamento spetta al giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato per l'ammissione della prova testimoniale nel rito del lavoro, ma la Corte ha ritenuto che la sua mancata ammissione non fosse censurabile nei termini dedotti.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro subordinato nullo o irregolare con ente pubblico resta comunque disciplinato da questa norma, con diritto del lavoratore alla retribuzione per il tempo di effettiva esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova della subordinazione; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state qualificate come meramente dirette a contestare il merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il difetto di specifica indicazione e trascrizione dei documenti su cui le censure si fondavano.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, quando dipenda dalla valutazione complessiva degli indici fattuali, è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non apparente.
  • Nei rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni, la subordinazione può essere desunta dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente, dalla continuità della prestazione e dall'assenza di un effettivo progetto o di altri presupposti legali per la collaborazione autonoma.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità: occorre che la prova riguardi un fatto storico decisivo e che l'omissione abbia realmente inciso sulla tenuta della ratio decidendi.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omissione di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione, sotto la veste della violazione di legge, sollecita in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli oneri di specificità del ricorso.
  • Anche il rapporto di lavoro subordinato instaurato in violazione di norme imperative o privo di regolare atto di nomina può comportare, per il tempo di effettiva esecuzione, il diritto del lavoratore al trattamento economico secondo l'art. 2126 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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