Cassazione Civile, Ordinanza n. 23910/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, intercorso tra un'azienda sanitaria regionale e un sanitario dal 1 giugno 2008 al 31 dicembre 2015, poi prorogato più volte. Il lavoratore ha ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con condanna dell'ente al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine e al pagamento delle differenze retributive parametrate al trattamento del dirigente medico veterinario di I livello, con decurtazione del 15%. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 110 d.lgs. 267/2000, sostenendo che si trattasse di una genuina collaborazione autonoma per obiettivi; 2) violazione degli artt. 101, 421 e 115 c.p.c., per mancata ammissione della prova testimoniale ritenuta invece decisiva e specifica; 3) violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., assumendo che l'eventuale illegittimità delle proroghe non comportasse automaticamente la nullità del contratto e che non fosse stata provata la subordinazione; 4) omesso esame dell'insussistenza degli indici di subordinazione e contestazione dell'idoneità dell'inserimento nell'organizzazione aziendale a fondare, da solo, la subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accertamento del rapporto di impiego di fatto alle dipendenze di un ente pubblico e di qualificazione della subordinazione sulla base di indici sintomatici complessivamente valutati. Ha inoltre osservato che i motivi del ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione impugnata; in particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale non era censurabile nei termini dedotti, mancando la decisività del fatto asseritamente omesso. Conseguentemente, l'azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
Consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso a collaborazioni autonome solo in presenza dei presupposti legali; la loro insussistenza può fondare l'illegittimità del rapporto.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del ricorso a forme flessibili; non è stato ritenuto decisivo per sovvertire l'accertamento di merito.
art. 2222 c.c.
Evocato per qualificare il rapporto come prestazione d'opera autonoma, ma superato dall'accertamento fattuale della subordinazione.
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato in funzione difensiva dalla ricorrente per legittimare il ricorso a prestazioni autonome.
art. 101 c.p.c.
Invocato per contestare la gestione del contraddittorio e l'asserita mancata ammissione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti; la Corte ha ribadito che tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
art. 421 c.p.c.
Invocato per l'ammissione della prova testimoniale nel rito del lavoro, ma la Corte ha ritenuto che la sua mancata ammissione non fosse censurabile nei termini dedotti.
art. 2126 c.c.
Il rapporto di lavoro subordinato nullo o irregolare con ente pubblico resta comunque disciplinato da questa norma, con diritto del lavoratore alla retribuzione per il tempo di effettiva esecuzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova della subordinazione; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state qualificate come meramente dirette a contestare il merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato per evidenziare il difetto di specifica indicazione e trascrizione dei documenti su cui le censure si fondavano.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, quando dipenda dalla valutazione complessiva degli indici fattuali, è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non apparente.
- Nei rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni, la subordinazione può essere desunta dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente, dalla continuità della prestazione e dall'assenza di un effettivo progetto o di altri presupposti legali per la collaborazione autonoma.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità: occorre che la prova riguardi un fatto storico decisivo e che l'omissione abbia realmente inciso sulla tenuta della ratio decidendi.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omissione di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando il ricorso per cassazione, sotto la veste della violazione di legge, sollecita in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli oneri di specificità del ricorso.
- Anche il rapporto di lavoro subordinato instaurato in violazione di norme imperative o privo di regolare atto di nomina può comportare, per il tempo di effettiva esecuzione, il diritto del lavoratore al trattamento economico secondo l'art. 2126 c.c.
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