Cassazione Penale, Sentenza n. 10525/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato la pena per estorsione aggravata. Le censure principali erano: contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (soprattutto Michele e Mauro Liccardo) e dei collaboratori di giustizia (Perrone, Di Lanno); violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e mancata considerazione di presunti vizi nell'individuazione fotografica; difetto di correlazione tra accusa e sentenza (periodo temporale contestato); vizio nella dosimetria della pena e applicazione dell'art. 81 c.p.; eccezione di difetto di giurisdizione suppletiva/violazione della convenzione di estradizione e del MAE (per Polverino) per assenza di atti di estradizione; mancata concessione delle attenuanti generiche e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: si è trattato di una "doppia conforme" (due gradi di giudizio concordi) e la Corte d'appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già valutato in primo grado, fornendo motivazione congrua sulla credibilità delle persone offese; quindi in sede di legittimità non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto salvo manifeste contraddizioni, che non sono state riscontrate. Specificazioni: la Corte ha ritenuto legittimo fondare la condanna sulle dichiarazioni delle persone offese purché sia fornita motivazione sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca (cosa avvenuta nel caso con riscontri da collaboratori Di Lanno e Perrone); le eccezioni relative alla mancanza di atti di estradizione/MAE sono state ritenute generiche e prive dell'onere di allegazione; i motivi nuovi proposti in sede di discussione sono inammissibili; la rinnovazione dell'istruttoria non è decisiva né necessaria dato che la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti; le contestazioni sulla ricognizione fotografica sono generiche e non circostanziate; le doglianze sulla dosimetria e sull'esclusione delle attenuanti generiche non hanno fondamento poiché i ricorrenti non hanno indicato razones positive che giustifichino il beneficio. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna delle parti al pagamento delle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono da sole fondare la condanna se il giudice motiva sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; tale valutazione è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifeste contraddizioni.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiesta di trattare atti o eccezioni non rinnovate in appello è stata ritenuta priva di motivazione grafica e quindi inammissibile o generica quando proposta tardivamente.
art. 81 cod. pen.
Sulla determinazione della pena per reato continuato: pur esistendo pronunce delle Sezioni Unite che prescrivono motivazione distinta per gli aumenti relativi ai reati satellite, nel caso concreto è stata applicata una continuazione "interna" con aumento unico ritenuto legittimo dalla Corte.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Estensione dell'inammissibilità anche ai motivi nuovi: se i motivi originari del ricorso sono inammissibili, i motivi nuovi non possono sanare il vizio e sono anch'essi inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicazione delle spese del procedimento e condanna alla Cassa delle ammende per parti private che hanno proposto ricorsi ritenuti inammissibili, quando sono ravvisati profili di colpa.
art. 14 comma 1 lett. A) Convenzione europea di estradizione; artt. 26 e 32 L. 69/2005 (MAE)
L'eccezione di difetto di giurisdizione suppletiva fondata su atti di estradizione/MAE è stata ritenuta generica e inammissibile in Cassazione in mancanza dell'allegazione e produzione dei relativi provvedimenti; l'onere probatorio/di allegazione grava sulla parte che eccepisce.
art. 27 Cost.; artt. 187 e 417 cod. proc. pen.
Censura sulla chiarezza dell'imputazione e sulla motivazione rispetto alla responsabilità penale: la Corte ha ritenuto che la motivazione è stata sufficiente a definire i fatti e i ruoli, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese.
artt. 213-217; art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi a mezzi di prova, indicazioni di valore probatorio e censure sull'individuazione fotografica: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a dimostrare vizi tali da rendere la prova inutilizzabile.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle persone offese è materia di merito: in Cassazione può essere sindacata solo se emergono manifeste contraddizioni o vizi logici macroscopici nella motivazione.
- In presenza di una "doppia conforme" (prima e secondo grado concordi) l'esame di legittimità sui fatti è fortemente limitato; chi impugna deve specificare quale argomento probatorio sarebbe stato per la prima volta introdotto in appello per poter far rilevare travisamento della prova.
- I motivi nuovi introdotti in sede di discussione o non prospettati nel ricorso sono inammissibili in Cassazione e non possono sanare vizi originari del ricorso.
- Le eccezioni di carattere documentale (es. estradizione/MAE) richiedono l'allegazione e la produzione degli atti su cui si fondano; la genericità o la mancata allegazione rende l'eccezione inammissibile.
- La rinnovazione dell'istruttoria va chiesta dimostrando la sua decisività; se la motivazione di secondo grado è autosufficiente, il rigetto della rinnovazione è difficile da impugnare in Cassazione.
- Per contestare la validità di riconoscimenti fotografici o indagini di identificazione bisogna indicare in modo specifico le irregolarità procedurali; censure generiche non sono sufficienti.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione positiva: spetta al ricorrente indicare elementi concreti che rendano meritevole il beneficio; l'assenza di tali elementi legittima il rigetto motivato del beneficio.
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