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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10525/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato la pena per estorsione aggravata. Le censure principali erano: contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (soprattutto Michele e Mauro Liccardo) e dei collaboratori di giustizia (Perrone, Di Lanno); violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e mancata considerazione di presunti vizi nell'individuazione fotografica; difetto di correlazione tra accusa e sentenza (periodo temporale contestato); vizio nella dosimetria della pena e applicazione dell'art. 81 c.p.; eccezione di difetto di giurisdizione suppletiva/violazione della convenzione di estradizione e del MAE (per Polverino) per assenza di atti di estradizione; mancata concessione delle attenuanti generiche e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: si è trattato di una "doppia conforme" (due gradi di giudizio concordi) e la Corte d'appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già valutato in primo grado, fornendo motivazione congrua sulla credibilità delle persone offese; quindi in sede di legittimità non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto salvo manifeste contraddizioni, che non sono state riscontrate. Specificazioni: la Corte ha ritenuto legittimo fondare la condanna sulle dichiarazioni delle persone offese purché sia fornita motivazione sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca (cosa avvenuta nel caso con riscontri da collaboratori Di Lanno e Perrone); le eccezioni relative alla mancanza di atti di estradizione/MAE sono state ritenute generiche e prive dell'onere di allegazione; i motivi nuovi proposti in sede di discussione sono inammissibili; la rinnovazione dell'istruttoria non è decisiva né necessaria dato che la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti; le contestazioni sulla ricognizione fotografica sono generiche e non circostanziate; le doglianze sulla dosimetria e sull'esclusione delle attenuanti generiche non hanno fondamento poiché i ricorrenti non hanno indicato razones positive che giustifichino il beneficio. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna delle parti al pagamento delle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono da sole fondare la condanna se il giudice motiva sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; tale valutazione è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifeste contraddizioni.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiesta di trattare atti o eccezioni non rinnovate in appello è stata ritenuta priva di motivazione grafica e quindi inammissibile o generica quando proposta tardivamente.

  • art. 81 cod. pen.

    Sulla determinazione della pena per reato continuato: pur esistendo pronunce delle Sezioni Unite che prescrivono motivazione distinta per gli aumenti relativi ai reati satellite, nel caso concreto è stata applicata una continuazione "interna" con aumento unico ritenuto legittimo dalla Corte.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Estensione dell'inammissibilità anche ai motivi nuovi: se i motivi originari del ricorso sono inammissibili, i motivi nuovi non possono sanare il vizio e sono anch'essi inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione delle spese del procedimento e condanna alla Cassa delle ammende per parti private che hanno proposto ricorsi ritenuti inammissibili, quando sono ravvisati profili di colpa.

  • art. 14 comma 1 lett. A) Convenzione europea di estradizione; artt. 26 e 32 L. 69/2005 (MAE)

    L'eccezione di difetto di giurisdizione suppletiva fondata su atti di estradizione/MAE è stata ritenuta generica e inammissibile in Cassazione in mancanza dell'allegazione e produzione dei relativi provvedimenti; l'onere probatorio/di allegazione grava sulla parte che eccepisce.

  • art. 27 Cost.; artt. 187 e 417 cod. proc. pen.

    Censura sulla chiarezza dell'imputazione e sulla motivazione rispetto alla responsabilità penale: la Corte ha ritenuto che la motivazione è stata sufficiente a definire i fatti e i ruoli, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese.

  • artt. 213-217; art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali relativi a mezzi di prova, indicazioni di valore probatorio e censure sull'individuazione fotografica: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a dimostrare vizi tali da rendere la prova inutilizzabile.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle persone offese è materia di merito: in Cassazione può essere sindacata solo se emergono manifeste contraddizioni o vizi logici macroscopici nella motivazione.
  • In presenza di una "doppia conforme" (prima e secondo grado concordi) l'esame di legittimità sui fatti è fortemente limitato; chi impugna deve specificare quale argomento probatorio sarebbe stato per la prima volta introdotto in appello per poter far rilevare travisamento della prova.
  • I motivi nuovi introdotti in sede di discussione o non prospettati nel ricorso sono inammissibili in Cassazione e non possono sanare vizi originari del ricorso.
  • Le eccezioni di carattere documentale (es. estradizione/MAE) richiedono l'allegazione e la produzione degli atti su cui si fondano; la genericità o la mancata allegazione rende l'eccezione inammissibile.
  • La rinnovazione dell'istruttoria va chiesta dimostrando la sua decisività; se la motivazione di secondo grado è autosufficiente, il rigetto della rinnovazione è difficile da impugnare in Cassazione.
  • Per contestare la validità di riconoscimenti fotografici o indagini di identificazione bisogna indicare in modo specifico le irregolarità procedurali; censure generiche non sono sufficienti.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione positiva: spetta al ricorrente indicare elementi concreti che rendano meritevole il beneficio; l'assenza di tali elementi legittima il rigetto motivato del beneficio.

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