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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1380/2015 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15/09/2015, notificato in data 06/11/2015 e divenuto definitivo per mancata opposizione in data 17/12/2015.

Giustizia amministrativa202505853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1380/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, divenuto definitivo

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente e il procuratore antistatario hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva ingiunto al Comune di Napoli il pagamento di € 20.302,17, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario. Il decreto, notificato al Comune in forma esecutiva, non era stato opposto ed era divenuto definitivo. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, i creditori avevano notificato atti di precetto e avevano successivamente esperito una procedura esecutiva innanzi al giudice ordinario, senza esito per l’impignorabilità delle somme comunali. Nel giudizio di ottemperanza il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, sostenendo che, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il ricorso soggetto a rito camerale deve essere depositato entro il termine perentorio dimezzato di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso era stato notificato il 7 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre 2025. Il Comune ha inoltre rappresentato l’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione consiliare, senza tuttavia che tale circostanza fosse esaminata nel merito per la definizione della causa in rito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di rito del Comune. Ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza il termine perentorio per il deposito del ricorso è di quindici giorni, in quanto dimezzato rispetto al termine ordinario. Poiché la notificazione si era perfezionata il 7 ottobre 2025 e il deposito era avvenuto soltanto il 4 novembre 2025, il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il giudice non ha esaminato le questioni relative all’esecuzione del decreto ingiuntivo, al riconoscimento del debito fuori bilancio, agli interessi, alla rivalutazione, al commissario ad acta e alla penalità di mora. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione di un provvedimento esecutivo del giudice ordinario.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Concorre a determinare il termine per il deposito del ricorso; nel giudizio di ottemperanza tale termine è dimezzato in ragione del rito camerale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede, per i giudizi da trattare in camera di consiglio, il dimezzamento dei termini processuali, applicabile al deposito del ricorso in ottemperanza.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso depositato oltre il termine perentorio previsto dalla legge processuale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima dell’azione esecutiva.

  • art. 159 d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato per l’impignorabilità delle somme del Comune, quale ragione dell’esito negativo della procedura esecutiva ordinaria.

  • art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato dal Comune in relazione al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, circostanza non esaminata nel merito a causa dell’irricevibilità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale base della richiesta di penalità di mora, rimasta non esaminata per la definizione del giudizio in rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza soggetto a trattazione camerale, il termine per il deposito del ricorso è perentorio e pari a quindici giorni dalla perfezione della notificazione, in applicazione del dimezzamento previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
  • Il deposito del ricorso per ottemperanza oltre il termine perentorio di quindici giorni comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo l’esame delle pretese sostanziali e delle richieste accessorie formulate dal ricorrente.
  • La tempestività del deposito deve essere verificata prendendo come dies a quo la data in cui la notificazione del ricorso si perfeziona; nel caso esaminato, la notificazione del 7 ottobre e il deposito del 4 novembre determinavano il superamento del termine processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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